Sentenza del 08/05/2018 n. 2973 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamento con adesione - Sospensione dei termini - Sospensione feriale - Cumulabilità dei termini -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che i due periodi di sospensione sono cumulabili: alla sospensione di novanta giorni derivante dalla presentazione dell’istanza di accertamento con adesione si aggiunge la sospensione feriale prevista dalla legge. Di conseguenza, il termine per impugnare l’atto deve essere calcolato sommando entrambe le sospensioni, purché ricorrano i presupposti applicativi di ciascuna.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il computo del termine per proporre ricorso contro un atto impositivo quando il contribuente abbia presentato un’istanza di accertamento con adesione. In particolare, si discute se la sospensione del termine prevista per la procedura di accertamento con adesione possa cumularsi con la sospensione feriale dei termini processuali.
Norme richiamate
Art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 218/1997
La presentazione dell’istanza di accertamento con adesione comporta la sospensione del termine per impugnare l’atto impositivo per il periodo previsto dalla norma, normalmente pari a novanta giorni.
Art. 1, comma 1, Legge n. 742/1969
Prevede la sospensione feriale dei termini processuali nel periodo stabilito dalla legge. Tale sospensione opera autonomamente e può cumularsi con quella prevista per l’accertamento con adesione.
Cass. n. 10360/2015
Conferma l’orientamento favorevole alla cumulabilità tra sospensione per accertamento con adesione e sospensione feriale.
Cass. n. 11403/2015
Ribadisce che le due sospensioni incidono sul termine di impugnazione per cause e finalità diverse e, pertanto, devono essere sommate.
Contr. n. 11632/2015
Richiama il principio della cumulabilità dei periodi di sospensione nel calcolo del termine per proporre ricorso.
Massime di principio
- Quando il contribuente presenta validamente un’istanza di accertamento con adesione, il termine per impugnare l’atto si sospende per il periodo previsto dalla disciplina dell’adesione.
- La sospensione per accertamento con adesione e la sospensione feriale hanno presupposti e finalità differenti; perciò, in linea generale, i relativi periodi si sommano e non si sostituiscono.
- Per verificare la tempestività del ricorso occorre calcolare il termine ordinario, aggiungere il periodo di sospensione derivante dall’istanza di adesione e applicare anche la sospensione feriale, se il termine attraversa il relativo periodo.
- La cumulabilità presuppone che l’istanza di accertamento con adesione sia ammissibile e validamente presentata secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge.
- Il principio riguarda il termine per impugnare l’atto impositivo e non implica automaticamente la proroga di ogni altro termine tributario o amministrativo.
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