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Sentenza

Sentenza n. 11353/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento del Decreto di Rigetto prot. n. -OMISSIS- del 21.02.2023, notificato all’istante in data 21.03.2023 con il quale il Ministero dell’Interno ha rigettato l’istanza presentata in data 31.01.2019 tesa alla richiesta della concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera F) della Legge 5 febbraio 1992 n. 91; nonché di ogni altro atto presupposto, precedente, conseguente, connesso o collegato, anche non conosciuto dalla ricorrente.

Giustizia amministrativa202308682

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per residenza, fondato su condanne per commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di cittadinanza presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto eccesso di potere per irragionevolezza e difetto di istruttoria, nonché violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e difetto di motivazione, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe operato un automatismo tra l'esistenza di un precedente penale e il rigetto della domanda, senza valutare la condotta complessiva del richiedente, il carattere asseritamente isolato e di modesta entità dei fatti, la quantità dei beni contraffatti e il suo stabile inserimento sociale. Il diniego era motivato dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, divenuta irrevocabile, relativa ai reati continuati di commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. Dalla documentazione acquisita è emerso, tuttavia, che i fatti erano plurimi, commessi nel 2019 in epoca prossima e successiva alla presentazione dell'istanza, e riconducibili alla continuazione criminosa.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo adeguatamente motivato il diniego e correttamente istruito il procedimento. Ha affermato che i reati contestati rientrano tra le fattispecie automaticamente ostative individuate dall'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 91/1992, poiché puniti con pena edittale massima non inferiore a tre anni. Tale criterio, previsto per la cittadinanza iure matrimonii, è stato ritenuto applicabile a fortiori alla cittadinanza per naturalizzazione, in quanto disciplina una situazione più favorevole e tutela valori di sicurezza pubblica e civile convivenza. In presenza di un reato automaticamente ostativo, l'Amministrazione e il giudice non possono rivalutare discrezionalmente la gravità concreta del fatto, la pena effettivamente applicata o la personalità del richiedente, salvo il rilievo della riabilitazione, che nel caso di specie non risultava intervenuta. Il Collegio ha inoltre valorizzato la pluralità delle condotte, la loro collocazione temporale nel decennio di osservazione e il fatto che alcune fossero state commesse dopo la presentazione della domanda. Il requisito della condotta irreprensibile deve infatti permanere sino al giuramento. L'integrazione sociale, l'occupazione stabile e l'assenza di pericolosità sociale sono state considerate condizioni ordinarie e necessarie per il soggiorno regolare, ma non sufficienti per ottenere la cittadinanza. Il diniego è stato quindi ritenuto legittimo. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    Disciplina la concessione della cittadinanza italiana per residenza legale ultradecennale; il possesso della durata della residenza non esaurisce i requisiti, dovendo permanere anche una condotta irreprensibile e un adeguato inserimento nei valori della comunità nazionale.

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. 91/1992

    Individua, mediante il criterio oggettivo della pena edittale massima non inferiore a tre anni, le fattispecie penali ostative alla cittadinanza; tale criterio è stato ritenuto applicabile anche alla cittadinanza per naturalizzazione.

  • art. 6, comma 3, l. 91/1992

    La riabilitazione rimuove gli effetti ostativi dei reati individuati dalla disposizione; in assenza di riabilitazione, il reato conserva efficacia ostativa.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone una motivazione adeguata e coerente con i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del diniego; nel caso concreto il requisito è stato ritenuto soddisfatto.

  • art. 4, comma 7, d.P.R. 572/1993

    Le condizioni previste per la proposizione dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per residenza di cui all'art. 9 della legge n. 91/1992 devono permanere sino alla prestazione del giuramento.

    Il richiedente deve conservare i requisiti per la cittadinanza sino al giuramento; sono quindi rilevanti anche condotte penalmente rilevanti successive alla presentazione della domanda.

  • art. 81 c.p.

    La continuazione dei reati è stata valorizzata per escludere che la condotta fosse meramente episodica o isolata.

  • art. 474 c.p.

    Il commercio di prodotti con segni falsi è stato considerato reato ostativo in ragione della pena edittale massima prevista.

  • art. 648 c.p.

    La ricettazione è stata considerata reato ostativo in ragione della pena edittale massima prevista.

Massime di principio

  • Ai fini della cittadinanza per residenza, i reati individuati dall'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 91/1992 come puniti con pena edittale massima non inferiore a tre anni costituiscono cause automaticamente ostative, anche se la domanda non è proposta iure matrimonii.
  • Il criterio legislativo della pena edittale massima opera in modo oggettivo: in presenza di un reato ostativo, l'Amministrazione e il giudice non possono sostituirvi una valutazione discrezionale della pena concretamente applicata, della modesta gravità del fatto o della personalità complessiva del richiedente, salvo la riabilitazione prevista dall'art. 6, comma 3, della legge n. 91/1992.
  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza per residenza, la condotta del richiedente deve essere valutata anche con riguardo al periodo successivo alla presentazione dell'istanza, poiché le condizioni richieste devono permanere sino alla prestazione del giuramento.
  • La pluralità e la continuazione delle condotte di commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione possono escludere il carattere isolato del precedente penale e confermarne la rilevanza ostativa ai fini della cittadinanza.
  • La stabile occupazione, l'integrazione sociale e l'assenza di pericolosità costituiscono condizioni ordinarie del soggiorno regolare e non sono, da sole, sufficienti a fondare la concessione della cittadinanza per naturalizzazione.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicità

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