Sentenza n. 485/2026 - Ancona, Sezione 2
per l’esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.210/2024, depositata e resa pubblica il 20.06.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g.907/2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno che aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme liquidate in suo favore dalla sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 210/2024, passata in giudicato e regolarmente notificata all'Amministrazione. Ha dedotto l'inottemperanza del Ministero, non avendo quest'ultimo dato esecuzione al titolo giudiziale. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito solo formalmente, senza opporre ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa. Il ricorrente ha inoltre richiesto l'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, rilevando il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo giudiziale prima della proposizione dell'azione. Nel merito ha accertato l'inottemperanza dell'Amministrazione e ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Ha rigettato la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., ritenendo sufficiente, quale misura acceleratoria, la nomina del commissario e non ravvisando particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La sentenza del giudice ordinario aveva riconosciuto al ricorrente il diritto al beneficio previsto da tale disposizione e aveva liquidato le somme dovute per gli anni scolastici accertati.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso in ottemperanza è procedibile dopo la notifica del titolo esecutivo all'Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dalla norma.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
L'indennizzo richiesto nell'ambito dell'ottemperanza può essere negato quando non emergano particolari ragioni per dubitare dell'adempimento sollecito e la nomina del commissario ad acta sia ritenuta misura acceleratoria sufficiente.
art. 93 c.p.c.
La condanna alle spese è distratta in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
art. 39 c.p.a.
Consente l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili con il processo amministrativo, tra cui la disciplina della distrazione delle spese.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile, per l'esecuzione di una sentenza notificata all'Amministrazione, quando sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 prima della proposizione del ricorso.
- Quando una pubblica amministrazione non esegue un giudicato che riconosce al privato il diritto al pagamento di somme determinate, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione integrale del titolo entro un termine assegnato, detratte le somme eventualmente già corrisposte.
- In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione dopo l'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore decorso inutilmente il termine assegnato per l'adempimento.
- La nomina del commissario ad acta può essere ritenuta misura acceleratoria sufficiente e giustificare il rigetto della domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., quando non emergano particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento.
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