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Sentenza

Sentenza n. 1162/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento - dei provvedimenti INPS 30 settembre 2022, prot. INPS.8100.30/09/2022.0551666, notificato in data 6 ottobre 2022 e INPS 30 settembre 2022, prot. INPS.8100.30/09/2022.0551669 notificato in data 6 ottobre 2022, aventi rispettivamente a oggetto “Istanza di accesso all'Assegno di integrazione salariale di cui all'art. 29, DLGS 148/2015 e s.m.i. Provvedimento di reiezione FIS1997835-2022/2022” e “Istanza di accesso all'Assegno di integrazione salariale di cui all'art. 29, DLGS 148/2015 e s.m.i. Provvedimento di reiezione FIS1202854-2022/2022”; - del silenzio/silenzio rigetto formatosi sui due ricorsi promossi in data 4 novembre 2022 da Satiz Technical Publishing & Multimedia s.r.l. avverso i sopra citati provvedimenti di reiezione innanzi al Comitato Amministratore del Fondo di Integrazione Salariale - INPS o, comunque, per l’accertamento della sua illegittimità; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente, nonché, ex artt. 31 e 34, CPA, per l’accertamento della fondatezza della pretesa del ricorrente e contestuale ordine all’INPS a provvedere rilasciando i provvedimenti richiesti dalla ricorrente, nonché ad adottare tutti i conseguenti e necessari atti.

Giustizia amministrativa202300287

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: due provvedimenti INPS di reiezione delle istanze di accesso all'assegno di integrazione salariale del FIS e il silenzio formatosi sui ricorsi amministrativi proposti avverso tali dinieghi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

La società, articolata in due business unit e dotata di distinte matricole previdenziali, aveva chiesto per sei dipendenti addetti ad attività di redazione giornalistica l'accesso all'assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 29, comma 2-bis, d.lgs. n. 148/2015, per una causale di mancanza di ordini, commesse e lavoro. L'INPS aveva respinto le istanze ritenendo che, in forza dell'art. 25-bis d.lgs. n. 148/2015, i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti fossero attratti esclusivamente nell'ambito della CIGS. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 25-bis e 29 d.lgs. n. 148/2015, dell'art. 1, comma 108, l. n. 234/2021, dell'art. 3 l. n. 241/1990 e del d.m. n. 94343/2016, nonché eccesso di potere per carenza e insufficienza di motivazione e istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, contraddittorietà, disparità di trattamento e violazione delle circolari amministrative richiamate. La società ha sostenuto che, in concreto, i lavoratori interessati non potevano accedere né alla CIGO né alla CIGS: la prima non era prevista per gli iscritti all'INPGI e la seconda era esclusa dal codice contributivo n. 33, che non prevedeva il versamento del contributo CIG. Ha chiesto quindi l'annullamento dei dinieghi e l'accertamento della fondatezza della pretesa, con ordine all'INPS di accogliere le istanze.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente ritenuto ammissibile il cumulo delle impugnazioni, poiché i provvedimenti erano oggettivamente e soggettivamente connessi e riguardavano la medesima vicenda di riduzione dell'attività lavorativa presso la stessa impresa. Ha estromesso l'INPGI per difetto di legittimazione passiva, rilevando che, a seguito dell'art. 1, comma 103, l. n. 234/2021, dal 1° luglio 2022 la funzione previdenziale sostitutiva dell'INPGI era stata trasferita all'INPS e che l'INPGI non aveva comunque un interesse diretto e contrario alla difesa degli atti impugnati. Nel merito, ha accolto il ricorso. Ha accertato che la disciplina previdenziale dell'INPGI non contemplava l'accesso alla CIGO e che il codice contributivo n. 33 attribuito ai lavoratori interessati escludeva anche la concreta possibilità di accesso alla CIGS, non prevedendo il versamento del contributo CIG. Pertanto, era erronea la motivazione dell'INPS secondo cui l'art. 25-bis d.lgs. n. 148/2015 avrebbe attratto i lavoratori esclusivamente nella CIGS. Il TAR ha ritenuto applicabile l'art. 29, comma 2-bis, d.lgs. n. 148/2015, introdotto dalla l. n. 234/2021, poiché ricorrevano tutti i presupposti del FIS: almeno un dipendente, non riconducibilità alle categorie beneficiarie della CIGO e assenza di adesione ad altro fondo bilaterale. La natura residuale del FIS non esclude l'accesso quando gli altri ammortizzatori risultino concretamente preclusi. Il giudice ha inoltre ritenuto possibile ordinare all'INPS l'adozione del provvedimento favorevole, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché il potere era vincolato, i presupposti erano oggettivi, non residuavano margini di discrezionalità e la documentazione prodotta era completa, senza necessità di ulteriori accertamenti istruttori. Ha quindi annullato i dinieghi e ordinato all'INPS di accogliere le istanze e adottare gli atti conseguenti. Le spese sono state compensate per la novità e peculiarità delle questioni, con rifusione del contributo unificato a carico dell'INPS.

Norme richiamate

  • art. 32 c.p.a.

    Consente il cumulo di più domande nello stesso ricorso quando gli atti impugnati presentano connessione oggettiva e soggettiva e sono collegati alla medesima vicenda.

  • art. 1, comma 103, l. n. 234/2021

    Con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (INPGI) ai sensi dell’art. 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi.

    Il trasferimento della funzione previdenziale sostitutiva all'INPS giustifica l'estromissione dell'INPGI, privo di legittimazione passiva nel giudizio relativo alle prestazioni richieste.

  • art. 38, comma 2, l. n. 416/1981

    L’INPGI provvede a corrispondere ai propri iscritti: a) il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall’articolo 35.

    La disciplina previdenziale degli iscritti all'INPGI non contempla la CIGO.

  • art. 25-bis d.lgs. n. 148/2015

    Sono destinatari del trattamento straordinario di integrazione salariale, a prescindere dal numero di dipendenti occupati dal datore di lavoro, i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all’articolo 27, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché i dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all’articolo 27, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, ivi compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante per i quali trova applicazione l’articolo 2, comma 3.

    La previsione astratta della riconducibilità dei giornalisti alla CIGS non esclude il FIS quando, per il concreto regime contributivo applicato, la CIGS non sia effettivamente accessibile.

  • art. 29, comma 2-bis, d.lgs. n. 148/2015

    A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40.

    Il FIS si applica ai datori con almeno un dipendente non rientranti nella CIGO e non aderenti ad altri fondi bilaterali; la sua natura residuale opera in concreto quando gli altri ammortizzatori non siano fruibili.

  • art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il giudice può ordinare all'amministrazione di adottare il provvedimento richiesto quando l'attività è vincolata, non residuano margini di discrezionalità e non sono necessari ulteriori adempimenti istruttori.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Il diniego deve essere motivato in modo coerente con la concreta situazione contributiva e con l'effettiva accessibilità degli ammortizzatori sociali; una motivazione basata su un'accessibilità solo astratta alla CIGS è insufficiente.

Massime di principio

  • La natura residuale del Fondo di integrazione salariale non impedisce l'accesso alla prestazione quando il datore di lavoro non rientri nell'ambito della CIGO, non aderisca ad altro fondo bilaterale e gli altri ammortizzatori sociali risultino concretamente non fruibili.
  • La riconducibilità astratta di una categoria di lavoratori alla CIGS non è sufficiente a escludere il FIS se, in base al concreto regime contributivo applicato, la CIGS non può essere effettivamente richiesta o riconosciuta.
  • Per verificare l'accesso al FIS occorre considerare non soltanto la qualificazione normativa astratta del settore o dei lavoratori, ma anche il regime contributivo concretamente applicato e l'effettiva disponibilità degli altri strumenti di integrazione salariale.
  • Quando i presupposti per l'erogazione dell'assegno di integrazione salariale sono oggettivi, la documentazione è completa e non residuano margini di discrezionalità o ulteriori adempimenti istruttori, il giudice amministrativo può ordinare direttamente all'amministrazione di accogliere l'istanza, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieLegittimazione e interesse a ricorrereGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potereEffetto conformativo e riedizione del potere

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