Cassazione Civile, Ordinanza n. 00532/2023 del 11/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla curatela fallimentare per il pagamento di somme dovute alla società poi fallita in relazione a rapporti commerciali pregressi. La controparte ha proposto opposizione deducendo, in sostanza, di avere già pagato le fatture azionate; il Tribunale ha rigettato l’opposizione perché il debito non era stato contestato e la prova del pagamento non risultava da timbro sulle fatture, mastrino o estratto del libro giornale. In appello, la società opponente ha insistito sulla prova del pagamento tramite scritture contabili e sulle annotazioni del libro giornale; la Corte d’appello ha ritenuto utilizzabile il libro giornale ai sensi dell’art. 2710 c.c., valorizzandone le annotazioni come prova del pagamento. La curatela ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 2710 c.c., sostenendo che la norma non sarebbe applicabile al curatore fallimentare, che agirebbe come terzo e non come imprenditore; 2) violazione dell’art. 2710 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, deducendo che le scritture contabili non avevano valore di prova legale, che mancavano elementi ulteriori idonei a corroborarle e che la richiesta di prova ex art. 210 c.p.c. era tardiva e comunque la banca avrebbe potuto fornire riscontro ai sensi dell’art. 119 TUB; 3) violazione dell’art. 116 c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente valorizzato anche il comportamento processuale della controparte e una presunta proposta transattiva come riconoscimento del debito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l’art. 2710 c.c. si applica anche quando una parte sia fallita, se la curatela agisce per il recupero di crediti sorti anteriormente alla dichiarazione di fallimento e quindi in posizione di successore nel rapporto controverso. Ha inoltre escluso che vi fosse stata attribuzione di prova legale alle scritture contabili: la Corte d’appello le aveva liberamente valutate, motivando in modo congruo sulla loro attendibilità in base alle annotazioni, alla sequenza delle operazioni e alla verosimiglianza della mancanza di riscontro bancario per effetto del tempo trascorso. Quanto al terzo motivo, ha ribadito che la violazione dell’art. 116 c.p.c. è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore normativamente diverso da quello dovuto, mentre non è ammissibile censurare il mero cattivo apprezzamento del materiale probatorio; ha poi escluso che trattative per una bonaria composizione o atti del difensore integrino riconoscimento confessorio del debito. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2710 c.c.
Le scritture contabili regolarmente tenute possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa; tale efficacia può operare anche quando una parte sia fallita, se la curatela agisce per un credito sorto anteriormente al fallimento e subentrato nel rapporto controverso.
art. 2709 c.c.
Richiamato insieme all’art. 2710 c.c. per il regime probatorio delle scritture contabili nei rapporti d’impresa.
art. 116 c.p.c.
La censura per violazione della norma è ammissibile solo se il giudice attribuisce alla prova un valore legale o diverso da quello previsto; non basta contestare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è ammesso solo nei rigorosi limiti del decisivo omesso esame di un fatto oggetto di discussione tra le parti.
art. 210 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente con riferimento alla richiesta di esibizione documentale, ritenuta tardiva nei gradi di merito.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la prova del pagamento gravava sulla controparte.
art. 119 TUB
Richiamato dal ricorrente per sostenere la possibilità di ottenere dalla banca documentazione delle operazioni degli ultimi dieci anni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In applicazione del rigetto del ricorso, è stato dichiarato il presupposto per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- L’art. 2710 c.c. sulle scritture contabili è utilizzabile anche nei confronti della curatela fallimentare quando la curatela agisca come successore nel rapporto obbligatorio sorto prima del fallimento, e non solo quando operi come terzo estraneo al rapporto.
- Le scritture contabili regolarmente tenute non costituiscono prova legale a favore dell’imprenditore che le ha formate, ma possono essere liberamente valutate dal giudice e, in concorso con altri elementi, fondare una prova presuntiva del fatto controverso.
- La deduzione di violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito alla prova un valore legale diverso da quello previsto dalla legge; non è consentito trasformare in vizio di legittimità una mera contestazione del prudente apprezzamento delle risultanze probatorie.
- Le trattative per una composizione bonaria della lite non integrano, di per sé, riconoscimento del credito altrui, né gli atti del difensore hanno natura confessoria solo perché contengono ammissioni o aperture transattive.
- In sede di legittimità la motivazione sul valore indiziario delle scritture contabili è censurabile solo nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, non potendosi sollecitare una nuova valutazione del merito.
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