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Sentenza

Sentenza del 20/02/2015 n. 3407 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva richiesto un credito d’imposta aggiuntivo per l’incremento occupazionale di 38 lavoratori, sostenendo che il modello telematico non consentisse di indicare importi superiori a 100.000 euro e chiedendo quindi il riconoscimento della differenza, pari a 413.444 euro. L’Agenzia ha negato il beneficio eccedente il limite previsto dalla regola comunitaria "de minimis". La CTR aveva ritenuto tale limite non applicabile, ma l’Agenzia ha impugnato la decisione sostenendo che il credito previsto dalla L. n. 289/2002 fosse soggetto al tetto massimo de minimis e che il successivo D.L. n. 10/2007 non potesse avere efficacia retroattiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR Abruzzo e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della società. Ha stabilito che il credito d’imposta aggiuntivo, pur astrattamente configurabile come aiuto di Stato, era espressamente limitato dal legislatore nazionale all’importo massimo consentito dalla regola de minimis. Pertanto la società non poteva ottenere un credito superiore a 100.000 euro nel triennio. Il richiamo al D.L. n. 10/2007 è stato ritenuto irrilevante, poiché la norma non aveva efficacia retroattiva. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 7.500 euro, oltre accessori.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 63

    Credito d’imposta aggiuntivo per le imprese operanti in determinate aree e per l’incremento occupazionale.

    Il beneficio è soggetto al limite massimo previsto dalla normativa richiamata, in quanto il legislatore nazionale ha recepito il criterio comunitario de minimis.

  • Legge n. 388 del 2000, art. 7, comma 10

    Previsione del credito d’imposta per l’incremento occupazionale e rinvio alla disciplina degli aiuti de minimis.

    La disposizione opera come limite massimo dell’agevolazione, indipendentemente dal numero effettivo dei lavoratori assunti.

  • Art. 87 del Trattato CE

    Divieto degli aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune.

    Il credito può astrattamente costituire un aiuto di Stato per il suo carattere selettivo, ma il limite de minimis esclude la rilevanza dell’aiuto oltre la soglia consentita.

  • Regolamento CE n. 69/2001

    Disciplina comunitaria della regola de minimis.

    Gli aiuti di importo non superiore alla soglia prevista nel triennio sono considerati di entità tale da non incidere significativamente sulla concorrenza e sugli scambi.

  • Regolamento CE n. 2204/2002, artt. 3 e 4

    Disciplina degli aiuti all’occupazione.

    La Corte ha ritenuto comunque decisivo il limite de minimis recepito direttamente dalla normativa nazionale, senza riconoscere un credito superiore alla soglia stabilita.

  • D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 8, convertito in L. n. 46 del 2007

    Disposizione invocata dalla CTR per escludere l’applicazione della regola de minimis.

    La norma non è stata applicata perché successiva ai fatti di causa e priva di efficacia retroattiva.

  • Art. 384 c.p.c., comma 2

    Potere della Corte di Cassazione di decidere la causa nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti.

    La Corte ha potuto rigettare direttamente il ricorso originario della società dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Quando una norma nazionale riconosce un’agevolazione fiscale mediante rinvio alla disciplina comunitaria de minimis, la soglia massima costituisce un limite effettivo del beneficio e non può essere superata in base al numero di dipendenti assunti o all’ammontare teoricamente spettante.
  • Il fatto che un modello informatico impedisca di indicare importi superiori alla soglia non dimostra necessariamente un errore tecnico: può riflettere il limite sostanziale previsto dalla legge.
  • Un’agevolazione selettiva territorialmente o soggettivamente può configurare un aiuto di Stato, ma il legislatore nazionale può legittimamente circoscriverla entro una soglia de minimis.
  • Le norme successive che chiariscono o modificano la disciplina non possono essere applicate retroattivamente, salvo che il legislatore attribuisca loro espressamente natura interpretativa e tale efficacia sia giuridicamente valida.
  • Nel valutare un credito d’imposta agevolativo occorre verificare non solo i requisiti sostanziali, come le nuove assunzioni, ma anche i massimali comunitari e nazionali applicabili nel periodo di riferimento.

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