Sentenza n. 355/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 74/2024 in data 22 febbraio 2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro n. 74/2024, relativa al riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo l’inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sentenza n. 74/2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, passata in giudicato. La pronuncia civile aveva riconosciuto il diritto del docente, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, a usufruire della carta docente del valore nominale di 500 euro annui alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato, con condanna del Ministero a consentirne la fruizione. Il ricorrente ha chiesto l’accredito complessivo di 1.500 euro sulla carta elettronica del docente e la fissazione di una somma dovuta per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato. Ha documentato il passaggio in giudicato della sentenza e la relativa notificazione al Ministero. L’Amministrazione non si è costituita e non ha contestato l’omesso adempimento. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile anche quanto alla procura, poiché il mandato conferito per il giudizio civile estendeva i poteri difensivi a ogni stato e grado del procedimento, comprendendo il giudizio di esecuzione e, quindi, l’ottemperanza a una condanna al pagamento o all’attribuzione di un importo determinato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza civile n. 74/2024, provvedendo agli adempimenti ivi imposti entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza, valorizzando la prova del passaggio in giudicato, la notificazione della sentenza e l’inerzia dell’Amministrazione. Ha rilevato anche il decorso del termine di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, stabilendo che questi provveda entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione del ricorrente. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente della stessa Amministrazione debitrice. È stata inoltre accolta la domanda di astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali sull’importo complessivamente risultante dal giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, fino all’esecuzione sostitutiva del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 700 euro oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Prevedono il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giurisdizionali non eseguiti.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la somma è stata determinata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede un termine di centoventi giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici; il TAR ne ha rilevato l’avvenuta scadenza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato quando l’Amministrazione destinataria della pronuncia non abbia adempiuto agli obblighi da essa derivanti.
- La prova del passaggio in giudicato, della notificazione della pronuncia all’Amministrazione e dell’inadempimento, non contestato dall’Amministrazione rimasta contumace, è sufficiente a fondare l’ordine giudiziale di esecuzione del giudicato.
- Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorre dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale all’Amministrazione statale e, una volta scaduto senza adempimento, non impedisce l’esperimento del giudizio di ottemperanza.
- La procura alle liti rilasciata per il giudizio civile con estensione dei poteri difensivi a ogni stato e grado del procedimento può legittimare il difensore a proporre il giudizio di ottemperanza, quando questo costituisca esecuzione della condanna contenuta nella pronuncia civile.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare anticipatamente un commissario ad acta, subordinando il suo intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione per adempiere.
- La somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo o all’esecuzione sostitutiva del commissario ad acta.
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