Sentenza del 23/01/2019 n. 1787 - Corte di Cassazione
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - IN GENERE Atti processuali - Interpretazione "utile" - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la rettifica del valore doganale di capi di abbigliamento movimentati in regime di transito comunitario mediante modello T1. Dopo che l'autorità rumena aveva comunicato la mancata presentazione della merce e l'inautenticità dei documenti di destinazione, l'Agenzia delle dogane aveva ritenuto inattendibile il valore dichiarato e aveva richiesto maggiori dazi e IVA, determinando il valore tramite il sistema M.E.R.C.E. La società contestava, tra l'altro, l'assenza di controllo fisico della merce, la violazione del contraddittorio preventivo previsto dall'art. 181-bis del Reg. CEE n. 2454/1993 e l'inosservanza della sequenza obbligatoria dei metodi di determinazione del valore prevista dagli artt. 29, 30 e 31 del codice doganale comunitario. Contestava inoltre un errore nell'indicazione del numero dell'avviso di accertamento. La Corte ha richiamato anche il principio di interpretazione utile degli atti processuali: un errore materiale o un'ambiguità non insuperabile devono essere interpretati, ove possibile, nel senso che consenta all'atto di produrre effetti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso. In particolare, l'erronea indicazione del numero dell'avviso nel corpo della sentenza non ha determinato una violazione sostanziale, poiché l'atto era correttamente identificato nell'epigrafe e la società non aveva dimostrato alcun concreto pregiudizio al diritto di difesa. Sono stati invece accolti i motivi quarto, quinto, sesto e settimo. La CTR aveva erroneamente ritenuto che la possibile frode penale esonerasse l'Amministrazione dal rispetto delle regole sul valore doganale e del contraddittorio preventivo. La frode poteva far venir meno il regime sospensivo del transito, ma non consentiva di ignorare gli artt. 29, 30 e 31 del codice doganale né le garanzie dell'art. 181-bis. L'Amministrazione doveva dimostrare fondati dubbi sul valore dichiarato, consentire alla contribuente di fornire chiarimenti e applicare in successione i metodi sussidiari di valutazione, senza ricorrere direttamente a valori arbitrari o meramente statistici. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 1367 c.c.
Il criterio dell'interpretazione utile impone di interpretare il contratto nel senso in cui possa avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbe alcuno.
Il principio è stato esteso agli atti processuali: quando un atto presenta ambiguità non insuperabili, deve essere interpretato, se possibile, in modo da conservarne l'efficacia, evitando formalismi inutili.
Art. 112 c.p.c.
Principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
La violazione processuale rileva solo se produce un concreto pregiudizio al diritto di difesa o alla decisione di merito; un mero errore materiale nell'identificazione dell'atto non è sufficiente.
Art. 6, par. 3, TUE e art. 6 CEDU
Diritto all'effettività della tutela giurisdizionale e di accesso a un tribunale.
Le norme impongono di evitare interpretazioni eccessivamente formalistiche degli atti processuali, favorendo, ove ragionevole, l'esame effettivo della controversia.
Reg. CEE n. 2913/1992, artt. 29, 30 e 31
Il valore in dogana deve essere determinato prioritariamente secondo il valore di transazione; solo quando ciò non sia possibile si applicano, in successione, i metodi sussidiari.
L'Amministrazione non può passare direttamente a banche dati o valori statistici senza dimostrare l'inattendibilità del valore dichiarato e rispettare l'ordine gerarchico dei metodi di valutazione.
Reg. CEE n. 2454/1993, art. 181-bis, par. 2
I destinatari devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il proprio punto di vista sugli elementi posti a fondamento della decisione.
In presenza di fondati dubbi sul valore dichiarato, l'autorità doganale deve richiedere informazioni supplementari e garantire un contraddittorio effettivo prima di determinare un valore diverso.
D.Lgs. n. 374/1990, art. 11
Disciplina speciale del contraddittorio nella materia doganale.
Il contraddittorio nella fase amministrativa doganale costituisce una garanzia procedurale autonoma e anticipata rispetto al giudizio. La sua violazione rileva quando abbia concretamente inciso sul risultato del procedimento o sul diritto di difesa.
Reg. CEE n. 2913/1992, art. 244
La sospensione dell'esecuzione dell'atto può essere concessa quando vi siano motivi di dubitare della conformità della decisione alla normativa doganale o vi sia il rischio di un danno irreparabile.
Il sistema dei ricorsi doganali deve garantire una tutela effettiva, anche cautelare, contro gli atti impositivi.
Art. 360 c.p.c.
Motivi di ricorso per cassazione.
La Corte ha distinto tra censura motivazionale e censura di violazione di legge, dichiarando inammissibili motivi formalmente proposti come vizi di motivazione ma sostanzialmente diretti a contestare l'interpretazione o l'applicazione della legge.
Massime di principio
- Un errore materiale o un'ambiguità in un atto processuale non comportano automaticamente la nullità: se l'atto è comunque identificabile e non vi è un concreto pregiudizio per la difesa, il giudice deve preferire un'interpretazione che ne conservi l'efficacia.
- In materia doganale, la frode o l'illecito penale possono incidere sul regime sospensivo del transito, ma non eliminano l'obbligo dell'Amministrazione di applicare le regole ordinarie sulla determinazione del valore in dogana.
- Prima di disattendere il valore di transazione dichiarato, l'autorità doganale deve avere fondati dubbi, chiedere informazioni o documenti integrativi e concedere all'interessato un termine ragionevole per esporre le proprie osservazioni.
- I metodi di determinazione del valore doganale sono sussidiari e devono essere applicati nell'ordine previsto dalla legge: il ricorso a banche dati o valori statistici non può precedere senza giustificazione l'esame del valore di transazione e degli altri metodi normativamente prioritari.
- Le elaborazioni statistiche o i database interni possono costituire elementi di controllo o di confronto, ma non possono fondare da soli un valore arbitrario o fittizio, né sostituire la motivazione e il contraddittorio.
- La violazione del contraddittorio procedimentale conduce all'annullamento dell'atto quando è plausibile che, se la parte fosse stata ascoltata, il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso.
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