Cassazione Penale, Sentenza n. 38321/2025 del 26/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per ricettazione e falso materiale (moduli di ricettario e certificati medici falsi) proponendo tre motivi: 1) vizio di diritto e motivazione circa la qualificazione del ricettario come atto fidefacente e la mancata indicazione della prova che il sanitario fosse convenzionato con il SSN (riferimento artt. 476 c.2 e 357 c.p.); 2) mancata individuazione di un contributo causale concreto dell'imputato alla falsificazione e confusione tra interesse e concorso nel delitto (riferimento artt. 110, 476, 489 c.p.); 3) assoluta carenza di motivazione della sentenza d'appello in relazione ai motivi nuovi depositati in appello (16/01/2025) con richiesta di applicazione di pene sostitutive, che la Corte d'appello non avrebbe né valutato né motivato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato solo in relazione al terzo motivo e lo ha annullato limitatamente alla questione delle pene sostitutive, rinviando per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo (confermando che la qualifica del certificato quale atto fidefacente era correttamente accertata alla luce delle prove e che le sentenze di primo e secondo grado vanno lette congiuntamente) e ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per essere inedito in cassazione (non proposto in appello).
Norme richiamate
art. 648 c.4 c.p.
Riferimento al delitto di ricettazione relativo al materiale denunciato come smarrito o sottratto; la Corte ha ritenuto configurabile il reato in relazione ai moduli del ricettario rinvenuti/uso
art. 476 c.2 c.p.
Norma sul falso materiale commesso da privato in atto pubblico; la Corte ha ritenuto che il certificato rilasciato da medico convenzionato abbia natura di atto fidefacente e che la falsificazione integri il reato
art. 482 c.p.
Riferimento al falso ideologico o ad altre fattispecie di falso connesse all'uso di certificati falsi; richiamata nella qualificazione del fatto
art. 110 c.p.
Richiamato nel secondo motivo in ordine al concorso di persone nel reato; la Corte ha escluso l'esame per cassazione poiché il motivo non era stato proposto in appello
art. 2699 c.c.
Citato in dottrina/giurisprudenza come principio sul valore probatorio degli atti pubblici; la Corte lo utilizza per spiegare la natura fidefacente delle ricette del medico convenzionato
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiesto per la formulazione sintetica dei motivi di ricorso; la Corte riporta i motivi conformemente a tale disposizione
Massime di principio
- Se la qualificazione di un documento come atto 'fidefacente' è supportata da un percorso motivazionale coerente tra primo e secondo grado, la Cassazione può integrare la motivazione leggendo congiuntamente le due sentenze invece che riesaminare il materiale probatorio.
- La mancata indicazione nella motivazione di un fatto nuovo sollevato dall'appellante (es. richiesta di pene sostitutive) comporta annullamento con rinvio quando la Corte d'appello non affronta minimamente la questione: il giudice di merito ha l'obbligo di prendere in carico e motivare anche i nuovi motivi tempestivamente proposti in appello.
- Motivi non sollevati in appello sono inammissibili in Cassazione; questioni nuove introdotte direttamente in sede di legittimità non possono essere esaminate se non erano state oggetto di impugnazione di merito.
- È sufficiente motivazione implicita quando, dalla lettura complessiva della sentenza, risulta logicamente che la deduzione è stata comunque respinta; ma ciò presuppone che la materia sia comunque trattata in termini tali da permettere questa inferenza.
- Per contestare la qualità 'convenzionata' di un medico (e quindi il valore fidefacente di una ricetta) occorre mettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito: la Cassazione non è sede per una rinnovata valutazione critica del materiale probatorio presumendo corrette le risultanze di fatto dei giudici di merito salvo vizio di motivazione o violazione di legge.
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