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Direttiva 2009/29

Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 , che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0029

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2009/29/CE riforma in modo sostanziale il sistema UE di scambio delle quote di emissione, con l’obiettivo di renderlo più armonizzato, prevedibile ed esteso a nuovi settori e gas. Introduce un percorso lineare di riduzione del tetto complessivo dal 2013, amplia il ricorso alle aste, limita e armonizza l’assegnazione gratuita e disciplina in modo più rigoroso monitoraggio, verifica, crediti internazionali e cattura e stoccaggio geologico della CO2. La direttiva lascia agli Stati membri margini di scelta soprattutto su modalità attuative, misure equivalenti per piccoli impianti, uso dei proventi delle aste e talune deroghe transitorie, ma entro parametri UE molto dettagliati.

Modifica e rafforzamento del sistema UE di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (ETS), con estensione dell’ambito, maggiore armonizzazione dell’assegnazione, più aste e nuove regole per monitoraggio, crediti e cattura/stoccaggio di CO2.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, che devono recepirla e applicarla nel proprio ordinamento, e indirettamente ai gestori di impianti e agli operatori aerei rientranti nel sistema ETS di cui alla direttiva 2003/87/CE, come modificata. L’ambito copre gli impianti e le attività elencati nell’allegato I, i voli da e verso aerodromi situati nel territorio degli Stati membri, nonché, in modo selettivo, attività e gas ulteriori che gli Stati membri possono includere previa approvazione della Commissione. Sono previste esclusioni e regimi speciali per impianti di piccole dimensioni, ospedali, taluni voli, impianti esclusi ex art. 27 e specifiche deroghe transitorie per alcuni Stati membri e settori.

Modifica della direttiva 2003/87/CE e rafforzamento dell’ETS

La direttiva 2009/29/CE interviene sulla direttiva 2003/87/CE con l’obiettivo di perfezionare ed estendere il sistema UE di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra. Il testo si colloca nel quadro degli impegni climatici dell’Unione per il 2020 e oltre, con riferimento al limite di 2 °C, al target interno di riduzione almeno del 20% entro il 2020 e alla prospettiva di un obiettivo più severo del 30% in presenza di un accordo internazionale vincolante.

Obiettivi e logica di fondo

La direttiva mira a rendere il sistema più prevedibile, efficiente e armonizzato, superando la frammentazione dei piani nazionali di assegnazione. La logica di fondo è quella di rafforzare il segnale di prezzo del carbonio, ampliare la platea dei settori e dei gas disciplinati, ridurre le distorsioni del mercato interno e preparare il sistema a eventuali collegamenti con altri sistemi vincolanti di scambio.

Ambito di applicazione

L’ambito ETS viene confermato e ampliato. Restano coperti gli impianti e le attività dell’allegato I, ma la direttiva chiarisce anche la nozione di combustione e di impianto di produzione di elettricità, nonché l’inclusione dei voli da e verso aerodromi situati nel territorio degli Stati membri. È inoltre prevista la possibilità di includere unilateralmente altre attività e altri gas, previa approvazione della Commissione, se il monitoraggio e la comunicazione sono sufficientemente accurati.

Sono previste esclusioni e regimi speciali:

  • impianti di ricerca e sviluppo e impianti che utilizzano esclusivamente biomassa;
  • piccoli impianti sotto soglia, con possibile esclusione subordinata a misure equivalenti;
  • ospedali, se adottano misure equivalenti;
  • specifiche categorie di voli escluse dall’allegato I;
  • deroghe transitorie per taluni Stati membri in materia di produzione di elettricità.

Tetto complessivo e riduzione lineare delle quote

Il nuovo articolo 9 introduce un cap comunitario unico con riduzione lineare dal 2013. Il quantitativo complessivo di quote diminuisce ogni anno con un fattore pari all’1,74% rispetto alla media annua delle quote rilasciate dagli Stati membri per il periodo 2008-2012.

La Commissione deve:

  • pubblicare entro il 30 giugno 2010 il quantitativo assoluto di quote per il 2013;
  • riesaminare il fattore lineare a partire dal 2020;
  • presentare, se del caso, una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio in vista di una decisione entro il 2025.

Inoltre, l’articolo 9 bis disciplina gli adeguamenti del quantitativo comunitario per:

  • impianti inclusi nel sistema nel periodo 2008-2012;
  • impianti inseriti solo dal 2013, sulla base di dati verificati da presentare entro il 30 aprile 2010;
  • impianti esclusi ai sensi dell’articolo 27.

Aste come regola e riparto solidaristico

Dal 2013 la regola generale è la messa all’asta di tutte le quote non assegnate gratuitamente. La direttiva accentua così il passaggio da un sistema fondato su assegnazioni gratuite nazionali a un modello in cui l’asta diventa il principio cardine.

La ripartizione del quantitativo totale da mettere all’asta segue tre criteri:

  • 88% secondo la quota di emissioni verificate 2005 o la media 2005-2007 del singolo Stato membro;
  • 10% per solidarietà e crescita, secondo l’allegato II bis;
  • 2% per gli Stati membri che nel 2005 erano almeno del 20% sotto il proprio livello di riferimento Kyoto, secondo l’allegato II ter.

Gli Stati membri decidono come utilizzare i proventi delle aste, ma almeno il 50% deve essere destinato a finalità climatiche, energetiche, di adattamento, ricerca, innovazione, CCS, rinnovabili, efficienza energetica, misure sociali e copertura dei costi amministrativi del sistema. La direttiva consente di considerare equivalenti anche misure di sostegno fiscale, finanziario o normativo di valore almeno corrispondente.

Assegnazione gratuita transitoria e benchmark armonizzati

L’articolo 10 bis rappresenta il cuore della riforma dell’allocazione gratuita. La Commissione deve adottare entro il 31 dicembre 2010 misure di attuazione completamente armonizzate per definire benchmark ex ante, tenendo conto delle tecniche più efficienti, dei prodotti sostitutivi, dei processi alternativi, della cogenerazione, della biomassa e della CCS.

Punti essenziali:

  • il benchmark si basa, in linea di principio, sul livello medio delle prestazioni del 10% degli impianti più efficienti del settore nel periodo 2007-2008;
  • l’assegnazione gratuita deve evitare di incentivare l’aumento delle emissioni;
  • gli impianti di produzione di elettricità non ricevono, di regola, quote gratuite, salvo eccezioni espressamente previste;
  • l’allocazione gratuita deve essere progressivamente ridotta fino alla cessazione nel 2027.

Nuovi entranti, riserva e progetti dimostrativi

La direttiva istituisce una riserva comunitaria per i nuovi entranti pari al 5% del totale delle quote del periodo 2013-2020. Le quote non usate dalla riserva sono messe all’asta.

La nozione di nuovo entrante comprende, tra l’altro:

  • impianti autorizzati per la prima volta dopo il 30 giugno 2011;
  • impianti che iniziano per la prima volta un’attività ricompresa nel sistema;
  • impianti che subiscono un ampliamento sostanziale dopo il 30 giugno 2011.

La direttiva esclude comunque l’assegnazione gratuita ai nuovi entranti per la produzione di energia elettrica.

Sempre nell’ambito della riserva, fino a 300 milioni di quote sono destinate a finanziare, fino al 31 dicembre 2015, un massimo di 12 progetti dimostrativi su scala commerciale per CCS e tecnologie innovative rinnovabili, con criteri oggettivi, trasparenti e distribuzione geografica equilibrata.

Deroga transitoria per l’ammodernamento del settore elettrico

L’articolo 10 quater consente a determinati Stati membri di concedere quote gratuite transitorie agli impianti elettrici in funzione prima del 31 dicembre 2008 o con investimenti avviati entro tale data, purché ricorrano specifiche condizioni di isolamento della rete o di forte dipendenza da un solo combustibile fossile e basso PIL pro capite.

La deroga richiede:

  • un piano nazionale di investimenti in riadeguamento, infrastrutture e tecnologie pulite;
  • una relazione annuale sugli investimenti effettuati;
  • una domanda alla Commissione entro il 30 settembre 2011 con metodo di assegnazione, elenco impianti, prove delle condizioni di accesso e misure contro distorsioni concorrenziali.

Nel 2013 l’assegnazione gratuita non può superare il 70% delle emissioni medie annuali 2005-2007 dei siti interessati e deve cessare gradualmente entro il 2020.

Settori a rischio di rilocalizzazione del carbonio

La direttiva introduce un trattamento particolarmente favorevole per i settori e sottosettori esposti a carbon leakage. In tali casi, l’assegnazione gratuita può arrivare al 100% del quantitativo determinato secondo i benchmark.

La Commissione deve elaborare entro il 31 dicembre 2009 e poi ogni cinque anni un elenco di settori e sottosettori interessati, sulla base di criteri quantitativi e qualitativi. I criteri principali sono:

  • aumento dei costi di produzione pari ad almeno il 5% del valore aggiunto lordo e intensità degli scambi con paesi terzi superiore al 10%;
  • oppure soglie più elevate del 30% per costi o intensità commerciale;
  • ulteriori elementi qualitativi su capacità di ridurre emissioni, struttura del mercato e margini di profitto.

L’articolo 10 ter impone poi una relazione della Commissione entro il 30 giugno 2010, con possibili proposte su:

  • adeguamento della quota gratuita per i settori esposti;
  • possibile inclusione degli importatori di prodotti;
  • impatti sulla sicurezza energetica.

Crediti internazionali e rapporti con l’accordo climatico globale

La disciplina dei crediti CER ed ERU viene armonizzata e irrigidita. La direttiva consente, entro limiti quantitativi precisi, l’utilizzo di crediti di progetto anche dopo il 2012, ma distingue tra scenari con e senza accordo internazionale sui cambiamenti climatici.

Punti rilevanti:

  • possibilità di scambiare CER e ERU non utilizzate per quote dal 2013;
  • utilizzo di crediti da progetti nei paesi meno sviluppati, con priorità fino al 2020;
  • possibilità di accordi con paesi terzi per l’uso di crediti di alta qualità;
  • dopo un accordo internazionale, accettazione solo di crediti provenienti da paesi terzi che abbiano ratificato l’accordo;
  • possibilità di misure per limitare tipi specifici di crediti dal 1º gennaio 2013.

La direttiva mira così a preservare l’integrità ambientale del sistema e, al tempo stesso, la sua compatibilità con gli sviluppi negoziali internazionali.

Monitoraggio, comunicazione, verifica e trasparenza

Il testo rafforza la filiera MRV (monitoring, reporting, verification). La Commissione deve adottare entro il 31 dicembre 2011 regolamenti su monitoraggio e comunicazione delle emissioni e sulla verifica/accreditamento dei verificatori.

Gli Stati membri devono assicurare che:

  • ogni gestore di impianto e ogni operatore aereo controlli e comunichi annualmente le emissioni;
  • i dati siano conformi al regolamento UE;
  • possano essere usati sistemi automatizzati e formati standard per lo scambio dati.

L’articolo 15 bis impone la divulgazione sistematica delle decisioni e delle comunicazioni su quote e controlli, salvi i dati coperti da segreto professionale.

Registro comunitario e circolazione delle quote

Dal 1º gennaio 2012 le quote sono conservate nel registro comunitario, che deve consentire le operazioni necessarie alla gestione dei conti, assegnazione, restituzione e cancellazione. Il sistema di registro è concepito anche per facilitare future interconnessioni con sistemi esterni compatibili e garantire una qualità di servizio equivalente a quella dei registri nazionali.

Sanzioni e validità delle quote

L’articolo 16, paragrafo 4, prevede che l’ammenda per emissioni in eccesso rispetto alle quote assegnate a partire dal 1º gennaio 2013 sia adeguata in base all’indice europeo dei prezzi al consumo.

L’articolo 13 stabilisce che le quote rilasciate dal 1º gennaio 2013 siano valide per periodi di otto anni e che quelle non più valide siano cancellate dopo quattro mesi dall’inizio del periodo di riferimento, con rilascio di nuove quote per il periodo in corso a chi abbia subito la cancellazione.

Collegamenti con altri sistemi e attività di progetto

La direttiva apre alla conclusione di accordi di riconoscimento reciproco delle quote con sistemi vincolanti compatibili di paesi terzi o entità sub-federali/regionali. Consente anche accordi non vincolanti per il coordinamento amministrativo e tecnico.

Inoltre, l’articolo 24 bis consente l’adozione di norme armonizzate per progetti di riduzione delle emissioni non coperti dal sistema, purché non vi sia doppia contabilizzazione né ostacolo ad altre iniziative di abbattimento. Gli Stati membri possono però rifiutare il rilascio di quote per determinati tipi di progetti realizzati sul proprio territorio.

Disposizioni finali e recepimento

La direttiva impone il recepimento entro il 31 dicembre 2012. Tuttavia, le disposizioni relative all’articolo 9 bis, paragrafo 2, e all’articolo 11 devono essere recepite entro il 31 dicembre 2009. Gli Stati membri devono applicare le misure dal 1º gennaio 2013 e comunicare alla Commissione le disposizioni nazionali di recepimento.

È prevista una disposizione transitoria secondo cui la versione precedente della direttiva 2003/87/CE, come già modificata, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2012. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è rivolta agli Stati membri.

Disposizioni principali

Riforma dell’obiettivo e del tetto complessivo ETS

L’articolo 1 modifica l’articolo 1 della direttiva 2003/87/CE per chiarire che il sistema deve aumentare le riduzioni di gas a effetto serra e predisporre l’eventuale passaggio a obiettivi più ambiziosi, fino al 30% entro il 2020 in presenza di un accordo internazionale. L’articolo 9 è sostituito: dal 2013 il quantitativo comunitario di quote diminuisce linearmente con fattore 1,74% rispetto al quantitativo medio annuo del periodo 2008-2012; la Commissione pubblica entro il 30 giugno 2010 il quantitativo assoluto per il 2013 e riesamina il fattore lineare dal 2020, con proposta al Parlamento e al Consiglio per una decisione entro il 2025.

Aste come regola generale e ripartizione tra Stati membri

L’articolo 10 dispone che dal 2013 tutte le quote non assegnate gratuitamente siano messe all’asta. La ripartizione del quantitativo totale da mettere all’asta prevede: 88% in base alle emissioni verificate 2005 o alla media 2005-2007; 10% a favore di alcuni Stati membri all’insegna della solidarietà e della crescita, secondo l’allegato II bis; 2% agli Stati membri che nel 2005 erano sotto la soglia del -20% rispetto al proprio anno di riferimento Kyoto, secondo l’allegato II ter. Gli Stati membri determinano l’uso dei proventi e almeno il 50% deve essere destinato a finalità climatiche, energetiche, di ricerca, adattamento, efficienza, CCS e misure sociali; la Commissione adotta entro il 30 giugno 2010 un regolamento sulle aste.

Assegnazione gratuita armonizzata e parametri di riferimento

L’articolo 10 bis introduce norme transitorie totalmente armonizzate per l’assegnazione gratuita, da adottarsi entro il 31 dicembre 2010 dalla Commissione mediante procedura di regolamentazione con controllo. I benchmark devono partire, in linea di principio, dal livello medio delle prestazioni del 10% degli impianti più efficienti nel periodo 2007-2008. Non sono assegnate quote gratuite agli impianti di produzione di elettricità, salvo le eccezioni previste, e l’assegnazione deve incentivare efficienza, riduzioni e tecniche pulite.

Nuovi entranti, riserva e progetti dimostrativi

L’articolo 10 bis, paragrafo 7, accantona il 5% del quantitativo comunitario totale per i nuovi entranti per il periodo 2013-2020; le quote non utilizzate sono messe all’asta. La definizione di nuovo entrante include, tra l’altro, gli impianti autorizzati per la prima volta dopo il 30 giugno 2011 o soggetti ad ampliamento sostanziale dopo tale data. Il paragrafo 8 riserva fino a 300 milioni di quote, utilizzabili fino al 31 dicembre 2015, per massimo 12 progetti dimostrativi su scala commerciale per CCS e tecnologie innovative rinnovabili, con selezione trasparente e cofinanziamento significativo. Il paragrafo 9 disciplina il caso specifico della Lituania e il paragrafo 10 estende in via analoga la disciplina ad alcuni Stati membri con reti elettriche interconnesse con la Lituania.

Deroga transitoria per l’ammodernamento della produzione elettrica

L’articolo 10 quater consente, in deroga alla regola generale, l’assegnazione gratuita transitoria agli impianti elettrici in taluni Stati membri con specifiche condizioni di rete o mix energetico, purché venga presentato un piano nazionale di investimenti in ammodernamento, infrastrutture e tecnologie pulite. La richiesta va presentata entro il 30 settembre 2011; nel 2013 l’assegnazione non può superare il 70% delle emissioni medie 2005-2007 degli impianti interessati e deve cessare gradualmente entro il 2020. La Commissione può respingere la domanda entro sei mesi e, due anni prima della fine del periodo transitorio, valuta un’eventuale proroga.

Misure nazionali di attuazione e pubblicazione degli elenchi impianti

L’articolo 11 impone agli Stati membri di pubblicare e trasmettere alla Commissione, entro il 30 settembre 2011, l’elenco degli impianti e le quote gratuite assegnate; entro il 28 febbraio di ogni anno le autorità competenti rilasciano il quantitativo di quote per l’anno in corso. Non possono essere assegnate quote gratuite agli impianti la cui iscrizione sia stata respinta dalla Commissione.

Uso dei crediti CER ed ERU

L’articolo 11 bis armonizza l’uso di CER ed ERU nel sistema ETS prima e dopo l’entrata in vigore di un accordo internazionale sul clima. È previsto lo scambio di CER/ERU non utilizzate del periodo 2008-2012 con quote dal 2013, con termine al 31 marzo 2015 per una specifica ipotesi; sono previsti crediti da progetti nei paesi meno sviluppati, crediti da accordi con paesi terzi e limiti quantitativi complessivi, inclusi tetti minimi non inferiori all’11% per i gestori esistenti, al 4,5% per nuovi entranti/nuovi settori e all’1,5% per operatori aerei. La Commissione può inoltre limitare l’uso di tipi specifici di crediti dal 1º gennaio 2013.

Cattura e stoccaggio geologico della CO2

L’articolo 12 prevede che non vi sia obbligo di restituzione delle quote per le emissioni catturate e trasportate ai fini dello stoccaggio permanente in un impianto autorizzato ai sensi della direttiva 2009/31/CE. L’allegato I include espressamente cattura, trasporto e stoccaggio geologico della CO2 tra le attività ETS.

Monitoraggio, comunicazione, verifica e accreditamento

L’articolo 14 impone alla Commissione l’adozione, entro il 31 dicembre 2011, di un regolamento su monitoraggio e comunicazione delle emissioni; l’articolo 15 impone un regolamento separato per verifica, accreditamento e supervisione dei verificatori. Gli Stati membri devono assicurare che i gestori e gli operatori aerei monitorino e comunichino le emissioni annuali secondo il regolamento UE; è previsto anche l’uso di sistemi automatizzati e formati standard per lo scambio dati.

Registro comunitario e trasparenza

L’articolo 19 stabilisce che dal 1º gennaio 2012 le quote siano conservate nel registro comunitario, garantendo operazioni di conto, assegnazione, restituzione e annullamento. L’articolo 15 bis impone la divulgazione immediata e sistematica delle decisioni e comunicazioni su quantità e assegnazione delle quote, monitoraggio, comunicazione e verifica, con tutela del segreto professionale.

Esclusione di impianti di piccole dimensioni e ospedali

L’articolo 27 consente agli Stati membri, previa consultazione del gestore, di escludere gli impianti che emettono meno di 25 000 tonnellate di CO2 equivalente annue e, se soggetti a combustione, hanno potenza termica nominale inferiore a 35 MW, purché siano applicate misure equivalenti di riduzione. Possono essere esclusi anche gli ospedali. È richiesta notifica alla Commissione, monitoraggio, pubblicazione delle informazioni e rientro automatico nel sistema se vengono superate le soglie o cessano le misure equivalenti.

Elenco dei settori a rischio di rilocalizzazione del carbonio

L’articolo 10 bis, paragrafi 12-18, prevede assegnazioni gratuite fino al 100% per i settori e sottosettori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. La Commissione deve adottare entro il 31 dicembre 2009 e poi ogni cinque anni un elenco basato su criteri quantitativi: aumento dei costi di produzione almeno del 5% e intensità degli scambi con paesi terzi superiore al 10%, ovvero soglie più elevate del 30%; possono incidere anche valutazioni qualitative. L’articolo 10 ter impone una relazione entro il 30 giugno 2010 su possibili ulteriori misure, inclusa l’eventuale inclusione degli importatori.

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