Sentenza n. 1909/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'ottemperanza della Sentenza n. 166/2023 pubblicata il 14/06/2023 emessa dal Tribunale di Grosseto sez. lavoro RG n. 24/2023 così come corretta con provvedimento di correzione materiale n. 1012 del 28 giugno 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Grosseto n. 166/2023, corretta con provvedimento n. 1012/2023, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 166/2023 del Tribunale di Grosseto, pubblicata il 14 giugno 2023 e corretta per errore materiale con provvedimento n. 1012 del 28 giugno 2023. La pronuncia, passata in giudicato, aveva accertato il diritto della docente al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per quattro anni scolastici e condannato il Ministero ad adottare gli atti necessari a consentirne la fruizione. Dedotta la mancata esecuzione del giudicato, la ricorrente ha domandato che fosse ordinato al Ministero di accreditare gli importi dovuti.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha accertato che la sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione era passata in giudicato, che era stata notificata al Ministero l’11 giugno 2024 e che risultava rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’avvio dell’esecuzione, essendo stato notificato il ricorso per ottemperanza il 16 settembre 2025. Poiché l’inottemperanza ministeriale non era contestata, ha ordinato al Ministero di accreditare alla ricorrente l’importo della carta del docente per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha inoltre condannato il Ministero a rifondere le spese, liquidate in 800 euro oltre oneri e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
risultando altresì osservato il termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14 co. 1 del d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione (la notifica del ricorso per ottemperanza è del 16 settembre 2025).
L’avvio dell’esecuzione nei confronti dell’amministrazione è stato ritenuto ammissibile perché era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione esecutiva della sentenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando una sentenza passata in giudicato che riconosce un beneficio economico è rimasta ineseguita e l’inottemperanza dell’amministrazione non è contestata, il giudice ordina all’amministrazione di adottare gli atti necessari a dare integrale esecuzione al giudicato, anche mediante l’accredito delle somme dovute.
- L’esecuzione nei confronti di un’amministrazione è avviabile dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
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