Cassazione Penale, Sentenza n. 32996/2024 del 22/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di declaratoria d'inefficacia della misura cautelare in carcere per decorso del termine di durata (art. 303 c.p.p.), a seguito dell'annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione della sentenza di appello. Il ricorrente ha sostenuto che l'annullamento non era parziale e che, quindi, doveva trovare applicazione il termine di cui al comma 2 dell'art. 303 (termine di fase) decorso già alla data, nonché ha dedotto sproporzione della custodia cautelare rispetto alla pena applicabile.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che, in caso di annullamento con rinvio, la disciplina di riferimento è l'art. 303, comma 2, c.p.p.: il termine di efficacia della misura ricomincia a decorrere "di nuovo" dalla data della sentenza di annullamento con rinvio (nel caso, 21/02/2024) e quindi non era ancora spirato. Ha chiarito inoltre che il comma 4 dell'art. 303 rappresenta un limite massimo non alternativo rispetto al comma 2 e che, per il calcolo del termine, devono farsi riguardo i titoli di reato contenuti nella sentenza di primo grado (reviviscenza). Ne consegue che né il termine ordinario né il termine massimo erano scaduti (la misura era in atto dal marzo 2019). Le censure sulla mancata valutazione di inefficacia per altri reati e sulla disparità di trattamento sono state ritenute generiche/inammissibili; la doglianza sulla sproporzione della cautela rispetto alla pena è stata giudicata manifestamente infondata.
Norme richiamate
art. 303 c.p.p.
l'annullamento comporta la reviviscenza della sentenza di primo grado ed è sulla base dei titoli di reato di quella decisione che dovranno essere condotte le valutazioni riguardanti la scadenza o meno del termine di fase di cui all'art. 303, co. 2, c.p.p.
In caso di annullamento con rinvio il termine di efficacia della misura ricomincia a decorrere dalla data dell'annullamento (comma 2); il comma 4 indica soltanto un termine massimo non alternativo, parametrato alla pena edittale, che vale come limite invalicabile in ipotesi di 'andamento non lineare' del decorso della misura.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
La qualificazione giuridica del fatto (commi 1, 2 o 6) influisce sul calcolo del termine massimo di cui al comma 4 dell'art. 303 (che si basa sulla pena edittale prevista per la fattispecie ritenuta in vigore nella sentenza di primo grado, finché non definitivamente annullata).
art. 416-bis c.p.
Delitto menzionato fra le imputazioni che hanno condizionato la durata della misura; la Corte ha considerato l'effetto dell'annullamento con rinvio anche rispetto a delitti associativi richiamati dalla Cassazione.
art. 587 c.p.p.
effetto estensivo di cui all'art. 587, cod. proc. pen.
Riferimento all'eventuale effetto estensivo di una decisione di annullamento nei confronti di altri imputati; la Corte ha rilevato che ogni valutazione di estensione richiede presupposti e va adeguatamente motivata.
art. 304, comma 6, c.p.p.
Richiamato come norma che disciplina la sospensione/interruzione del decorso della misura in particolari ipotesi (menzionata nel ragionamento sulla non linearità del decorso della misura).
art. 310 c.p.p.
Norma che disciplina l'appello contro le ordinanze cautelari: il ricorrente ha proposto impugnazione ai sensi di tale articolo.
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per la condanna del ricorrente alle spese di giudizio in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In caso di annullamento con rinvio da parte della Cassazione la disciplina di riferimento per il termine di durata della misura cautelare è l'art. 303, comma 2: il termine ricomincia a decorrere dalla data dell'annullamento.
- Il comma 4 dell'art. 303 non è alternativo al comma 2: esso fissa un termine massimo invalicabile (parametrato alla pena edittale) che opera come limite, non come regola sostitutiva del comma 2.
- Per calcolare la durata massima applicabile dopo annullamento con rinvio si deve tener conto dei titoli di reato della sentenza di primo grado finché questa non sia definitivamente annullata (principio della "reviviscenza").
- Un annullamento con rinvio sulla sola qualificazione giuridica non equivale automaticamente a una modifica definitiva della fattispecie: la Corte di merito deve motivare eventuali ricadute sulla pena e sul trattamento cautelare.
- Le doglianze generiche (mancata motivazione non specificata, presunta disparità di trattamento senza concreti elementi di fatto) risultano inammissibili o infondate; le contestazioni sulla sproporzione della custodia richiedono argomentazione precisa e dati comparativi concreti.
- Se la Corte di Cassazione non dichiara l'irrevocabilità di parti della propria decisione, non nasce automaticamente un "giudicato parziale" che impedisca la reviviscenza della sentenza di primo grado ai fini del calcolo dei termini.
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