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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6595/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 4/08/2023 che aveva rigettato la richiesta dell'imputato di essere inviato a un programma di giustizia riparativa ai sensi dell'art. 129-bis c.p.p. Il ricorrente denunciava violazione della normativa sul diritto di accesso ai programmi di giustizia riparativa (art. 44 D. lgs. 150/2022), deducendo che il giudice non avrebbe potuto sostituirsi al mediatore nella valutazione di idoneità del percorso, e che la norma prevede accesso "senza preclusioni in relazione alla fattispecie del reato o alla sua gravità"; contestava inoltre la motivazione del diniego basata sulla detenzione per altra causa, sulla pregressa negativa personalità e sulle modalità del fatto e sul mancato risarcimento del danno.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il provvedimento impugnato (rigetto della richiesta di accesso alla giustizia riparativa) non è soggetto a impugnazione nel processo penale. La Corte ha richiamato il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (art. 568 c.p.p.) e la regola costituzionale sull'impugnabilità delle decisioni in materia di libertà personale (art. 111, comma 7 Cost.), ritenendo che il provvedimento in oggetto non abbia natura giurisdizionale e non produca effetti con capacità di giudicato tali da rientrare nella tutela della Cassazione. La Corte ha quindi motivato che la giustizia riparativa, così come disciplinata dal d.lgs. 150/2022 e dall'art. 129-bis c.p.p., ha natura non giurisdizionale e costituisce un servizio pubblico di cura relazionale con regole proprie (volontarietà, riservatezza, consensualità), per cui la mancata previsione di un rimedio impugnatorio specifico nell'ambito del processo penale è scelta coerente e non incostituzionale. Ha altresì richiamato che l'invio a percorso riparativo è rimesso a valutazione discrezionale del giudice e che, in casi previsti dalla legge, l'accesso può avvenire anche fuori dal procedimento penale (art. 44). La Corte ha infine enunciato il principio di diritto che la mancata previsione di impugnabilità dell'ordinanza che nega l'accesso ai programmi di giustizia riparativa non è incostituzionale.

Norme richiamate

  • D.L. n. 137/2020, art. 23 comma 8 (convertito)

    Richiamata solo in ordine alla procedura di trattazione con contraddittorio scritto; non incide sulla decisione di merito circa l'impugnabilità

  • D. lgs. n. 150/2022, art. 44

    la possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa "senza preclusioni in relazione alla fattispecie del reato o alla sua gravità"

    Norma invocata dal ricorrente per sostenere un diritto di accesso ampio; la Corte osserva che, sebbene l'art. 44 preveda accessi anche fuori dal processo, ciò non implica che gli atti di rigetto nel processo penale siano automaticamente impugnabili

  • D. lgs. n. 150/2022, art. 42

    Definizione e caratteristiche generali della giustizia riparativa (volontarietà, ruolo del mediatore); la Corte la utilizza per argomentare la natura non giurisdizionale dei programmi riparativi

  • Codice di procedura penale, art. 129-bis

    la norma prevede che "l'autorità giudiziaria può disporre, anche d'ufficio, l'invio dell'imputato e della vittima... al Centro per la giustizia riparativa di riferimento" e che l'invio è disposto con ordinanza dal giudice che procede qualora reputi che lo svolgimento del programma possa essere utile e non comporti un pericolo concreto

    Il richiamo della Corte mostra che l'art. 129-bis disciplina l'integrazione della giustizia riparativa nel procedimento penale ma secondo un modello di complementarità e autonomia; l'invio resta soggetto a valutazione discrezionale del giudice e le regole del processo non si riversano automaticamente nel procedimento riparativo

  • Codice di procedura penale, art. 568 comma 1

    "stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti ad impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati"

    Richiamato per sostenere il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione: non è possibile estendere l'impugnabilità a provvedimenti diversi da quelli previsti dalla legge

  • Costituzione, art. 111 comma 7

    "contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge"

    La Corte precisa che la garanzia costituzionale riguarda provvedimenti con natura decisoria e capacità di incidere definitivamente su situazioni giuridiche; il rigetto dell'accesso al programma riparativo non rientra in tali fattispecie

  • Fonti internazionali e sovranazionali (Direttiva 2012/29/UE, Risoluzioni ONU e Raccomandazioni Consiglio d'Europa)

    Richiamate per il quadro di riferimento che ha portato all'introduzione della disciplina della giustizia riparativa; usate a supporto della lettura sistematica della norma

Massime di principio

  • Il provvedimento giudiziario che rigetta la richiesta di accesso a un programma di giustizia riparativa, nell'ambito del procedimento penale, non è automaticamente soggetto a impugnazione in Cassazione: la legge sui mezzi di impugnazione è tassativa
  • La giustizia riparativa, secondo il d.lgs. 150/2022 e l'art. 129-bis c.p.p., ha natura non giurisdizionale e si configura come servizio pubblico di cura relazionale con regole proprie (volontarietà, riservatezza, consensualità), diverse da quelle del processo penale
  • Il giudice che procede ha un potere discrezionale di valutazione sull'opportunità di disporre l'invio al Centro di giustizia riparativa e non è tenuto a motivare come se si trattasse di una decisione giurisdizionale sul merito che dia luogo a rimedi impugnatori in Cassazione
  • La valutazione di idoneità del percorso riparativo e la scelta della misura più adeguata possono spettare in concreto al mediatore e ai Centri di mediazione; tuttavia esistono ipotesi temporali (art. 44) in cui l'accesso può avvenire indipendentemente dal procedimento penale
  • La partecipazione ai programmi riparativi è volontaria e le dichiarazioni rese nel percorso non possono essere utilizzate come prove nel processo penale: questo giustifica regimi di riservatezza e l'assenza di impugnabilità diretta dei rifiuti di accesso nell'ambito processuale
  • In situazioni analoghe, chi ritiene illegittimo il diniego dovrebbe valutare vie alternative (es. istanze amministrative, tutela preventiva o ricorsi avverso atti esecutivi definitivi) piuttosto che il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di rigetto nel processo penale

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