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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32927/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello del 13/05/2020 (che aveva in parte riformato le condanne pronunciate con rito abbreviato) contestando, a vario titolo: l'insufficiente e viziata motivazione basata su intercettazioni (attribuzione delle voci, interpretazione di linguaggio criptico), la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la mancata sospensione condizionale della pena, la genericità dell'imputazione e presunte violazioni del principio del contraddittorio e dei diritti di difesa in relazione alle perizie foniche e all'ascolto delle captazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse effettuato un adeguato e critico esame delle doglianze e che le questioni sollevate attengono in gran parte alla valutazione di fatto (interpretazione delle intercettazioni, valutazione delle perizie foniche), materie non sindacabili in sede di legittimità se non per manifesta illogicità. Ha inoltre ritenuto legittima la motivazione sul diniego delle attenuanti e conforme il trattamento delle questioni relative alla verbalizzazione e alla genericità dell'imputazione (quando la difesa ha potuto svolgere piena attività difensiva). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

    Limita il sindacato in cassazione alle censure per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha ribadito che non è consentita una rinnovata valutazione di fatto delle prove.

  • art. 417 cod. proc. pen.

    Riguarda il contenuto dell'atto di imputazione; la Corte ha rilevato che la genericità non è causa di nullità quando l'imputato ha potuto esercitare pienamente il diritto di difesa e conoscere i termini dell'addebito.

  • art. 125, 178 cod. proc. pen.

    Richiamati nelle doglianze sui vizi formali e sul diritto di difesa; la Corte ha ritenuto infondati i rilievi atteso che le parti hanno potuto svolgere attività difensiva e produrre consulenze.

  • art. 73, comma 5, DPR n. 309/1990

    Norma sulla riqualificazione delle fattispecie stupefacenti: evocata nelle censure relative alla qualificazione dei reati di detenzione ai fini di spaccio e alla valutazione dei quantitativi; la Corte d'appello ha motivato le scelte di qualificazione sulla base degli elementi probatori.

  • art. 133 cod. pen.

    Riferito al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha confermato che il giudice può basare la decisione su uno o pochi elementi rilevanti e che il diniego rientra nella discrezionalità di merito salvo errori logico-giuridici manifesti.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto del principio del dubbio e dei limiti del sindacato sulle valutazioni probatorie; la Corte ha sottolineato che l'omessa esclusione della responsabilità richiede una manifesta illogicità per essere sindacata in cassazione.

  • artt. 189, 191 cod. proc. pen.

    Riferiti alle garanzie del contraddittorio nella formazione della prova tecnica; la Corte ha affermato che il giudice può ascoltare in camera di consiglio le captazioni e non viola il contraddittorio quando la difesa ha avuto possibilità di produrre propri ausili tecnici e consulenze.

  • Cost., artt. 24 comma 2, 27, 111; Cedu art. 6

    Richiamati nelle doglianze sui diritti della difesa e sul giusto processo; la Corte ha ritenuto che tali garanzie non siano state compromesse viste le possibilità di difesa esercitate e le motivazioni rese dal giudice di merito.

Massime di principio

  • La valutazione delle intercettazioni (attribuzione delle voci, interpretazione di linguaggio criptico) è questione di fatto rimessa al giudice di merito e la Cassazione interviene solo per manifesta illogicità o travisamento incontestabile della prova.
  • La genericità dell'imputazione non determina automaticamente la nullità del decreto di citazione se l'imputato ha potuto conoscere l'addebito e svolgere piena attività difensiva durante l'istruttoria.
  • Il riconoscimento o diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in sede di legittimità salvo errori logico-giuridici evidenti: il giudice può basare la decisione su un elemento ritenuto prevalente.
  • In caso di contrasto tra perizie foniche, il giudice può aderire all'una piuttosto che all'altra purché dia motivazione logica; la Cassazione richiede che la perizia di parte dimostri in modo assolutamente lampante l'erroneità della perizia ufficiale per annullare la decisione.
  • L'ascolto in camera di consiglio di file audio originali non configura di per sé violazione del contraddittorio se la difesa ha potuto proporre osservazioni tecniche e consulenze e il giudice motiva l'utilizzo come valutazione di prova.
  • In sede di cassazione non è consentito chiedere una diversa ricostruzione storica dei fatti o una nuova comparazione dei significati probatori; le censure devono evidenziare carenze motivazionali manifeste e non meramente una diversa persuasività.

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