Ordinanza n. 1378/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di ammissione con riserva alla procedura concorsuale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le candidate hanno appellato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio, chiedendo la riforma della decisione di rigetto della domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. La controversia riguarda la disciplina del bando relativa ai termini per il conseguimento dei titoli di accesso alla procedura concorsuale, con particolare riferimento alla differenziazione tra il termine previsto per la laurea, quale requisito di accesso ai posti comuni, e quello previsto per lo specifico titolo di specializzazione sul sostegno, richiesto per i posti di sostegno. È stata inoltre contestata la disciplina dell’ammissione con riserva ai posti di sostegno per i candidati iscritti ai percorsi di specializzazione, prevista dall’art. 4, comma 5, del bando, in relazione alla tempistica dei percorsi disciplinati dagli artt. 6 e 7 del d.l. 31 maggio 2024, n. 71. Le appellanti sostenevano, in sostanza, l’illegittimità della diversa disciplina dei requisiti e chiedevano l’ammissione con riserva alla procedura.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo corretta l’ordinanza del TAR sia quanto al fumus boni iuris sia quanto al periculum in mora. In particolare, la differenziazione dei termini è stata ritenuta prima facie non irragionevole, poiché riguarda titoli distinti: da un lato la laurea, dall’altro lo specifico titolo di specializzazione sul sostegno, ulteriore rispetto alla laurea, collegati inoltre a categorie di candidati destinate a concorrere per differenti tipologie di posti. È stata considerata giustificata anche la possibilità di partecipazione con riserva ai posti di sostegno per gli iscritti ai percorsi di specializzazione, in quanto collegata alla tempistica di una procedura straordinaria attivata dalla stessa Amministrazione, mentre il completamento dei percorsi di laurea dipende da soggetti terzi, ossia dai singoli Atenei. Il Collegio ha attribuito prevalenza all’interesse pubblico al rispetto delle modalità e dei tempi della procedura, funzionali al reclutamento dall’anno scolastico 2026/2027 e agli obiettivi del PNRR. In assenza di una prognosi positiva sull’esito del ricorso, non è stata disposta l’ammissione con riserva. È stata tuttavia lasciata impregiudicata, in caso di esito favorevole del giudizio di merito, la possibilità di disporre prove suppletive o altre misure ripristinatorie. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità e novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 4, comma 5, del bando di concorso
coloro che sono iscritti ai percorsi di specializzazione sul sostegno previsti dalla normativa vigente
La previsione consente la partecipazione con riserva alle procedure per i posti di sostegno agli iscritti ai percorsi di specializzazione, in ragione della tempistica dei percorsi straordinari previsti dalla normativa.
artt. 6 e 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
Le disposizioni disciplinano i percorsi di specializzazione sul sostegno la cui tempistica giustifica la partecipazione con riserva prevista dal bando.
Massime di principio
- In sede cautelare, la previsione di termini differenziati per il conseguimento dei titoli di accesso a una procedura concorsuale non è prima facie irragionevole quando i termini riguardano titoli diversi, uno dei quali costituisce requisito ulteriore e specialistico rispetto all’altro, e sono riferiti a differenti tipologie di posti.
- La possibilità di partecipare con riserva a una procedura concorsuale può essere ragionevolmente collegata alla tempistica di percorsi formativi straordinari attivati dalla stessa amministrazione che ha bandito la procedura, mentre non sussiste necessariamente analoga esigenza per titoli il cui conseguimento dipende dalla programmazione e dall’organizzazione di soggetti terzi.
- L’ammissione con riserva in sede cautelare presuppone una prognosi favorevole, almeno sommaria, sull’esito del ricorso; in mancanza di fumus boni iuris non può essere disposta anche quando siano prospettabili esigenze individuali dei candidati.
- Nella valutazione cautelare relativa a procedure concorsuali funzionali al reclutamento entro una determinata scadenza, l’interesse pubblico al rispetto del cronoprogramma della procedura può prevalere sull’interesse dei candidati alla partecipazione immediata, salva la possibilità di misure ripristinatorie o prove suppletive in caso di successivo accoglimento nel merito.
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