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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07883/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una parte per l'importo di euro 277.550,34 nei confronti della controparte. Nel frattempo, in un diverso giudizio pendente davanti al Tribunale di Cosenza, la stessa parte creditrice aveva proposto in via riconvenzionale una domanda avente anche ad oggetto il medesimo importo, poi abbandonata quanto a uno specifico capo perché l'interesse all'accertamento in quel processo era venuto meno a seguito dell'ingiunzione già emessa a Roma. La Corte d'appello di Roma, riformando il primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo ritenendo che la sentenza parziale del Tribunale di Cosenza, che dichiarava cessata la materia del contendere per la domanda riconvenzionale espressamente rinunciata, dovesse essere interpretata come rinuncia all'azione e quindi come venir meno del diritto di credito azionato in via monitoria. Il ricorrente ha censurato tale lettura sostenendo che si trattava solo di rinuncia a un capo di domanda, modificabile ex art. 183 c.p.c., non di rinuncia al diritto o all'azione; ha inoltre dedotto violazione delle norme sul giudicato e sull'interesse ad agire, affermando che la precedente decisione non precludeva la tutela monitoria e che la Corte territoriale aveva indebitamente negato il suo diritto.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso. Ha chiarito che la rinuncia a singoli capi della domanda non equivale di regola a rinuncia all'azione né produce effetti abdicativi sul diritto sostanziale, trattandosi di modifica della domanda consentita dall'art. 183 c.p.c. Nel caso concreto, la sentenza del Tribunale di Cosenza aveva dichiarato cessata la materia del contendere solo rispetto alla domanda riconvenzionale espressamente rinunciata, senza sancire una rinuncia all'azione o al credito; quindi non poteva essere utilizzata per ritenere inesistente il diritto fatto valere nel procedimento monitorio. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per l'esame nel merito delle domande, con regolazione delle spese demandata al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 306 c.p.c.

    richiamato come disciplina positiva della rinuncia agli atti del giudizio, distinta dalla rinuncia all'azione e dalla rinuncia al diritto

  • art. 183 c.p.c.

    la rinuncia a singoli capi della domanda è ricondotta alla facoltà di modificare domande e conclusioni, senza effetti abdicativi sul diritto

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 2909 c.c.

    invocato per denunciare l'erronea preclusione derivante dalla precedente decisione, ma la Corte esclude che vi fosse un giudicato impeditivo sul diritto di credito

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione all'interesse ad agire e alla persistenza del diritto dedotto

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nei motivi come norma sulla motivazione e sulla struttura della sentenza

Massime di principio

  • La rinuncia a uno o più capi della domanda è una modificazione dell'oggetto del processo, non una rinuncia automatica all'azione o al diritto sostanziale, e non produce effetti abdicativi se non risulta una volontà incompatibile con la prosecuzione della pretesa.
  • La rinuncia all'azione presuppone una volontà chiara, anche tacita, ma univocamente incompatibile con la coltivazione della domanda; in mancanza di tale incompatibilità, non può desumersi l'estinzione definitiva del diritto fatto valere.
  • Una pronuncia che dichiari cessata la materia del contendere per effetto della rinuncia a specifici capi di domanda non impedisce, di per sé, la tutela del medesimo credito in altro giudizio, se non contiene un'effettiva statuizione di abbandono del diritto o dell'azione.
  • Nel valutare gli effetti preclusivi di una precedente decisione, il giudice deve distinguere con precisione tra rinuncia processuale a una domanda e rinuncia sostanziale all'azione o al diritto, evitando di attribuire al provvedimento effetti più ampi di quelli espressamente o inequivocabilmente risultanti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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