Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 9357/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento, previe misure cautelari 1) del decreto GRFVG-DEC-2022-0029985-P del Direttore Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia di data 14 dicembre 2022, con relativi allegati; 2) della successiva nota, priva di data e protocollo, con cui Atos Medical è stata invitata al versamento di 77.88,25 euro entro il 31 gennaio 2023; 3) del decreto di data 6 luglio 2022 del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell''Economia e delle Finanze, avente a oggetto “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; 4) del decreto di data 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute, avente a oggetto “adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; 5) se e in quanto necessario, altresì delle intese sancite dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14 settembre 2022 e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022, nonché dell''accordo di data 7 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministero della Salute, per l''attuazione dell''art. 9 ter, d.l. 78/2015, convertito in l. 125/2015, per l'“individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; 6) della circolare del Ministero della Salute di data 29 luglio 2019, prot. n. 22413, recante “indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, d.l. 78/2015, come modificato dall''art 1 della l. 145/2018; 7) di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente o correlato a quelli sopra indicati, ancorché allo stato non noti, nella parte in cui arrechi pregiudizio alle ragioni della ricorrente in relazione all''oggetto di causa.

Giustizia amministrativa202303878

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti statali e regionali di determinazione dei tetti di spesa per dispositivi medici e di richiesta del versamento del payback per gli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni coinvolte nel payback)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato il decreto regionale del 14 dicembre 2022, la successiva richiesta di pagamento di euro 77.882,25, i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, nonché gli ulteriori atti presupposti, tra cui intese, accordi e circolari ministeriali, contestando sia l'illegittimità delle norme primarie disciplinanti il meccanismo del payback sui dispositivi medici, sia vizi propri dei provvedimenti impugnati. Nel corso del giudizio è intervenuta la disciplina sopravvenuta dell'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l'estinzione degli obblighi delle aziende mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato tale versamento e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare le censure di merito. Ha ritenuto che, in assenza degli adempimenti comunicativi posti dalla disciplina sopravvenuta a carico delle Regioni e delle Province autonome, non ricorressero i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere ex lege prevista dalla novella. Tuttavia, l'avvenuto versamento da parte della ricorrente della quota del 25 per cento ha determinato la palese sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti costituite, in ragione della decisione in rito e della complessità della materia.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ...

    La disciplina sopravvenuta consente alle aziende fornitrici di estinguere gli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento della quota ridotta del 25 per cento; l'avvenuto versamento, in mancanza degli adempimenti comunicativi regionali previsti dalla novella, determina l'improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Prevede gli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici oggetto della disciplina del payback richiamata dalla normativa sopravvenuta.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Individua i provvedimenti regionali e provinciali cui si riferisce la disciplina sopravvenuta di definizione agevolata degli obblighi di payback.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Consente la trattazione da remoto della camera di consiglio nella quale il Presidente ha dato avviso della possibile definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio, una disciplina sopravvenuta consente di estinguere l'obbligazione controversa mediante il pagamento di una quota ridotta e il ricorrente effettua tale pagamento, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sull'impugnazione dell'atto originario.
  • La cessazione della materia del contendere prevista direttamente dalla legge per i giudizi pendenti può essere dichiarata solo quando siano stati adempiuti gli specifici adempimenti comunicativi e procedurali richiesti dalla medesima disciplina; in loro assenza, l'effetto processuale appropriato può essere l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • L'estinzione sostanziale dell'obbligazione controversa mediante il pagamento previsto dalla normativa sopravvenuta non impone al giudice di esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti originari, essendo sufficiente rilevare il venir meno dell'utilità della decisione.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.