Ordinanza n. 1373/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Prefettura di Lecce – Sportello Unico per l’Immigrazione di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale e sentenza del TAR Puglia – Lecce che aveva respinto la domanda cautelare e il ricorso
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il cittadino straniero, entrato in Italia il 26 ottobre 2023, aveva ottenuto un visto per lavoro stagionale valido dal 19 settembre 2023 al 29 giugno 2024, con obbligo di ingresso e avvio dell’attività lavorativa entro il 30 settembre 2023. Il contratto di lavoro stagionale è stato sottoscritto il 3 gennaio 2024. La convocazione presso l’amministrazione per la stipula del contratto di soggiorno è avvenuta il 13 agosto 2024, quando il visto era già scaduto. Il TAR aveva ritenuto legittimo il diniego, valorizzando la scadenza del visto alla data della convocazione. In appello cautelare, l’interessato ha dedotto che il ritardo della convocazione non gli era imputabile.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente la domanda cautelare. Ha rilevato che l’ingresso in Italia e l’avvio dell’attività lavorativa non erano avvenuti nei termini previsti dal visto, poiché l’ingresso era successivo al 30 settembre 2023 e il contratto era stato sottoscritto solo il 3 gennaio 2024. Tuttavia, ha affermato che i ritardi imputabili all’amministrazione non possono ricadere in danno del privato. Considerato il concorso di ritardi di entrambe le parti, ha ritenuto che l’autorizzazione al lavoro stagionale dovesse essere rilasciata ora per allora, ma esclusivamente per il periodo dal 3 gennaio 2024, data di stipula del contratto di lavoro, al 29 giugno 2024, data di scadenza del visto. È stata quindi disposta una tutela cautelare limitata a tale arco temporale, con preclusione del rilascio per il periodo successivo. Spese compensate e fissazione dell’udienza pubblica di merito al 17 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale dell’appello cautelare al Consiglio di Stato.
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell’appellante.
Regolamento (UE) 2016/679, art. 10
Richiamato, unitamente all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il ritardo dell’amministrazione nella convocazione o nella definizione di un procedimento relativo al lavoro stagionale non può tradursi in un pregiudizio per il privato quando il titolo di ingresso sia scaduto nel frattempo.
- Quando vi siano ritardi imputabili sia all’interessato sia all’amministrazione, la tutela può essere riconosciuta in forma temporalmente limitata, commisurandola al periodo effettivamente compatibile con la stipula del contratto di lavoro e con la scadenza del visto.
- La scadenza del visto alla data della convocazione amministrativa non giustifica automaticamente il diniego, se la convocazione è intervenuta tardivamente per causa non imputabile al richiedente; occorre valutare il concorso delle condotte e delimitare eventualmente l’autorizzazione al periodo anteriore alla scadenza del visto.
- L’autorizzazione al lavoro stagionale può essere rilasciata ora per allora per il periodo compreso tra la data di stipula del contratto di lavoro e la data di scadenza del visto, mentre non può estendersi al periodo successivo alla scadenza del titolo di ingresso.
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