Cassazione Penale, Ordinanza n. 20937/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del G.i.p. del Tribunale di Milano è stata applicata, su richiesta della difesa munita di procure speciali e con il consenso del pubblico ministero, la pena di tre anni e otto mesi di reclusione ed euro 1.400,00 di multa per rapina aggravata in concorso, per fatti commessi ai danni di una persona offesa identificata in sentenza. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 c.p., sostenendo che il giudice aveva ritenuto congrua la pena senza motivare adeguatamente e senza applicare correttamente i criteri legali di commisurazione, omettendo di considerare i relativi parametri. La Corte ha rilevato che, nel giudizio su sentenza di patteggiamento, il ricorso è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tra i quali non rientrano le censure sulla commisurazione della pena ex art. 133 c.p., quando non si alleghi una pena illegale in senso tecnico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze riguardassero non l'illegalità della pena, ma soltanto profili di commisurazione e congruità della sanzione, estranei ai motivi di ricorso consentiti contro la sentenza di patteggiamento. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, su cui si fonda la sentenza impugnata.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
norma invocata dai ricorrenti per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione.
art. 133 c.p.
con riferimento all’art. 133 cod. pen.
criteri di commisurazione della pena richiamati dai ricorrenti; la loro violazione, in questa sede, non integra motivo ammesso di ricorso contro il patteggiamento se non si deduce pena illegale.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
i motivi di impugnazione contro il patteggiamento sono tassativi e non comprendono censure sulla sola congruità o commisurazione della pena.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
i ricorsi devono essere trattati nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest’ultimo comma.
per le impugnazioni contro sentenze di patteggiamento proposte dopo la novella, la trattazione avviene de plano.
art. 616, comma 1, c.p.p.
ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
in caso di inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, ove vi sia colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
legge 23 giugno 2017, n. 103
inserito dall’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103
ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p. che delimita i motivi di ricorso contro il patteggiamento.
Massime di principio
- Nel giudizio contro sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni altra censura è inammissibile.
- La doglianza relativa alla violazione dei criteri di commisurazione della pena ex art. 133 c.p. non è, di per sé, deducibile contro il patteggiamento se non si traduce nella denuncia di una pena illegalmente determinata o eccedente i limiti legali.
- Per "illegalità della pena" deve intendersi la sanzione non prevista dall'ordinamento oppure quella che, per specie o quantità, supera il limite legale; non vi rientrano contestazioni sulla mera congruità o sulla valutazione discrezionale del trattamento sanzionatorio.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e può irrogare una somma in favore della Cassa delle ammende quando la causa di inammissibilità sia ascrivibile a colpa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20701/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20702/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20703/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20709/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20744/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20748/2026 del 05/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →