Cassazione Civile, Ordinanza n. 28284/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (attrice)
La controversia
Una persona ha promosso causa civile per ottenere la condanna della controparte a ripristinare un locale deposito con pozzo e impianto di attingimento dell'acqua, che assumeva in comproprietà, nonché a consentire il libero esercizio della servitù di passaggio sul fondo della convenuta per accedervi; chiedeva anche una misura coercitiva ex art. 614-bis c.p.c. La convenuta si è opposta, evidenziando che la controparte si era già costituita parte civile in un procedimento penale pendente per fatti sostanzialmente coincidenti. Il Tribunale ha sospeso il giudizio civile ravvisando una pregiudizialità tra processo penale e civile ai sensi degli artt. 295 c.p.c. e 75 c.p.p. La ricorrente ha proposto regolamento di competenza deducendo, con due motivi, la violazione dell'art. 75 c.p.p. e dell'art. 295 c.p.c., sostenendo che nel processo penale erano state fatte valere pretese risarcitorie per il danno da reato, mentre nel civile erano azionate domande reali di accertamento della comproprietà e della servitù, senza identità di petitum e senza rapporto di pregiudizialità tecnica o logica.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha ritenuto che, pur essendovi identità dei fatti storici posti a base dei due giudizi, mancasse il necessario rapporto di pregiudizialità tecnico-logica idoneo a giustificare la sospensione del processo civile: nel penale era stata esercitata un'azione risarcitoria da reato come parte civile, mentre nel civile erano state proposte domande reali e di facere/non facere relative alla comproprietà del manufatto, al pozzo e alla servitù di passaggio. La decisione penale, quindi, non era destinata a spiegare effetti pregiudicanti sul giudizio civile, perché l'effetto giuridico dedotto in sede civile non dipendeva normativamente dalla commissione del reato. La Corte ha cassato l'ordinanza di sospensione e ha rimesso gli atti al giudice di merito per la prosecuzione del processo; le spese sono state rinviate alla decisione finale.
Norme richiamate
art. 75 c.p.p.
comma sulla costituzione di parte civile e sui rapporti tra azione civile e penale
non basta la coincidenza dei fatti tra processo penale e civile: la pregiudizialità rileva solo se l'effetto giuridico dedotto nel civile è collegato normativamente al reato oggetto del giudizio penale e la sentenza penale può avere efficacia di giudicato nel processo civile
art. 295 c.p.c.
la sospensione necessaria è ammissibile solo in presenza di un effettivo rapporto di dipendenza tecnico-logica della decisione civile dalla definizione del giudizio pregiudicante
art. 654 c.p.p.
richiamato come norma che, insieme alle altre, delimita i casi in cui la sentenza penale può fare stato nel civile
art. 211 disp. att. c.p.p.
richiamato a supporto del regime della sospensione del processo civile in attesa del giudicato penale
artt. 81, 110 e 392 c.p.
indicati nel capo di imputazione penale richiamato in sentenza, come base della contestazione di reato per la condotta escludente sul bene
Massime di principio
- La sospensione necessaria del processo civile in attesa del giudicato penale è consentita solo quando una norma sostanziale ricollega al reato un effetto sul diritto controverso nel civile e la sentenza penale può avere efficacia di giudicato nel giudizio civile.
- La mera coincidenza dei fatti materiali oggetto dei due processi non è sufficiente a fondare la pregiudizialità: occorre che l'accertamento penale incida direttamente sul diritto fatto valere in sede civile.
- Non sussiste pregiudizialità tra un'azione civile di natura reale o inibitoria e un processo penale in cui la stessa condotta sia dedotta ai fini del risarcimento del danno, se i due giudizi hanno petitum e causa petendi giuridicamente distinti.
- Per disporre la sospensione ex art. 295 c.p.c. occorre un nesso di dipendenza tecnico-logica, non un semplice parallelismo tra i medesimi comportamenti storici contestati.
- Quando il giudizio civile mira all'accertamento della titolarità di diritti reali e alla condanna a obblighi di fare o non fare, l'esito del giudizio penale sulla liceità della condotta non produce automaticamente effetti preclusivi o condizionanti.
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