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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29539/2026 del 04/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47-ter ord. pen. proposta da un soggetto detenuto, condannato con più sentenze per rapina aggravata, lesioni ed evasione, con fine pena indicato al 15 luglio 2026. L'istanza era finalizzata ad assistere la madre anziana e malata, convivente con lui. Il diniego era stato fondato su una valutazione prognostica sfavorevole, desunta da condotte pregresse e successive ai reati, dalla recidiva in ambito familiare connessa alla tossicodipendenza, dal precedente esito fallimentare di una misura alternativa terapeutica e dalla ritenuta insufficiente maturazione critica del condannato. Il ricorrente ha impugnato deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale valorizzato fatti anteriori alla carcerazione e privi di attualità, in contrasto con il principio di contestualità della verifica rieducativa; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata valutazione complessiva e comparativa del percorso trattamentale, della condotta inframuraria e delle esigenze familiari, nonché per difetto di proporzionalità tra il rigetto della misura e la finalità rieducativa della pena.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha affermato che, in materia di misure alternative alla detenzione, il giudizio del tribunale di sorveglianza è connotato da ampia discrezionalità e deve basarsi su una valutazione complessiva e concreta degli esiti del trattamento e della personalità del condannato. Nel caso concreto, l'ordinanza impugnata è stata ritenuta adeguatamente motivata perché ha considerato una pluralità di elementi convergenti nel senso della prognosi sfavorevole, tra cui la commissione dei reati in ambito familiare durante una precedente misura alternativa terapeutica ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, poi fallita per la ripresa del consumo di sostanze e della condotta deviante. La Corte ha inoltre rilevato che i motivi di ricorso si risolvevano in una diversa lettura del materiale valutativo, non consentita in sede di legittimità, e che non erano ravvisabili vizi logici o motivazionali nell'ordinanza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 47-ter l. 26 luglio 1975, n. 354

    disciplina la richiesta di affidamento in prova o misura alternativa invocata dal condannato; la sua concessione richiede una prognosi favorevole sulla risocializzazione e sull'assenza di pericolo di recidiva

  • art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    richiamato come precedente programma terapeutico per tossicodipendenza, il cui esito fallimentare è stato valorizzato dal giudice di merito nella valutazione prognostica

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato per delimitare l'esposizione sintetica dei motivi di ricorso

  • art. 606 cod. proc. pen.

    indica i vizi deducibili in cassazione; le doglianze del ricorrente sono state ritenute estranee a tali limiti perché tese a proporre una diversa ricostruzione dei fatti

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    richiamato nel dispositivo per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento

Massime di principio

  • In materia di misure alternative alla detenzione, il giudice di sorveglianza dispone di un ampio margine di apprezzamento, da esercitare attraverso una prognosi concreta e individualizzata fondata soprattutto sugli esiti dell'osservazione scientifica della personalità e del trattamento intramurario.
  • I precedenti penali e le informative di polizia possono costituire elementi di contesto nella valutazione della personalità, ma non possono assurgere a fondamento autonomo ed esclusivo di una prognosi sfavorevole circa il reinserimento sociale.
  • Il diniego di una misura alternativa è legittimo quando sia sorretto da una motivazione puntuale che dia conto di tutti gli elementi legalmente rilevanti e di una valutazione complessiva, coerente e non contraddittoria del percorso trattamentale del condannato.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire alla valutazione del giudice di merito una lettura alternativa delle risultanze processuali o trattamentali, poiché il controllo della Cassazione riguarda la presenza di vizi logici, giuridici o motivazionali nei limiti dell'art. 606 cod. proc. pen.
  • La commissione di nuovi reati o la ripresa di condotte devianti durante o dopo precedenti percorsi trattamentali può essere legittimamente valorizzata ai fini di una prognosi sfavorevole sulla capacità di adesione al trattamento e sulla futura osservanza delle prescrizioni.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeEvasione
RamiProcesso penaleEsecuzione penaleStupefacenti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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