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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33719/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un preavviso di fermo amministrativo e dalla cartella di pagamento prodromica, relativi a somme richieste per evasione dell'imposta di consumo, delle accise e dell'addizionale in relazione alla presunta manomissione di un contatore elettrico in fase di prelievo dell'energia. Il contribuente aveva visto rigettato il ricorso in primo grado e poi l'appello dalla CTR. In Cassazione aveva proposto ricorso per due motivi, ma il testo disponibile non ne riporta il contenuto specifico. Successivamente la Corte aveva emesso una proposta di definizione anticipata della controversia (PDA) non opposta nel termine, con declaratoria di estinzione del giudizio e condanna alle spese. Il ricorrente ha chiesto la fissazione dell'udienza ex art. 391, terzo comma, c.p.c., sostenendo che la mancata opposizione alla PDA fosse giustificata da un successivo provvedimento di sgravio della cartella, che avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere e avrebbe dovuto condurre alla compensazione delle spese. La Corte ha però ritenuto che l'estinzione dovesse essere confermata e che lo sgravio, essendo successivo e non dedotto tempestivamente, non potesse incidere sulla soccombenza formatasi per mancata opposizione alla PDA.

La decisione

La Corte, esaminata l'istanza ex art. 391, terzo comma, c.p.c., ha confermato la declaratoria di estinzione già emessa a seguito della mancata opposizione alla proposta di definizione anticipata della controversia. Ha inoltre ritenuto corretta la liquidazione delle spese in favore dell'Agenzia delle entrate - Riscossione, osservando che la valutazione deve essere compiuta sulla base della situazione esistente al momento della PDA e che il successivo sgravio non poteva essere utilizzato per elidere la soccombenza derivante dalla mancata opposizione. In dispositivo, il giudizio è stato dichiarato estinto e il ricorrente è stato condannato alle spese del presente procedimento.

Norme richiamate

  • art. 391, primo comma, c.p.c.

    nel testo sostituito dall'art. 15 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40

    La disposizione riguarda i casi di estinzione del processo disposta per legge, comprendendo sia le ipotesi di estinzione automatica sia quelle in cui occorrano fatti esterni al processo da rappresentare e far constare; in tali casi il presidente può provvedere con decreto.

  • art. 391, terzo comma, c.p.c.

    L'istanza depositata nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del decreto consente di sollecitare la fissazione dell'udienza collegiale; essa fa venir meno il decreto presidenziale e rimette al collegio la verifica dei presupposti dell'estinzione e delle spese.

  • art. 391 bis c.p.c.

    È richiamato per evidenziare che, rispetto ai provvedimenti di sentenza o ordinanza, il rimedio ordinario è la revocazione, mentre contro il decreto presidenziale opera l'istanza ex art. 391, terzo comma, c.p.c.

  • art. 380 bis.1, secondo comma, c.p.c.

    L'istanza ex art. 391, terzo comma, c.p.c. può essere proposta anche quando il processo sia stato dichiarato estinto per mancata opposizione alla proposta di definizione anticipata della controversia.

Massime di principio

  • L'istanza ex art. 391, terzo comma, c.p.c. elimina l'efficacia del decreto presidenziale di estinzione e impone al collegio una nuova decisione sulla sussistenza dei presupposti estintivi e sulle spese, come se il decreto non fosse stato emesso.
  • Quando l'estinzione del giudizio di cassazione consegue alla mancata opposizione alla proposta di definizione anticipata della controversia, la verifica del collegio va compiuta con riferimento alla situazione esistente al momento della proposta e non può tener conto di fatti successivi non tempestivamente dedotti.
  • La mancata opposizione alla proposta di definizione anticipata comporta soccombenza della parte che non si è opposta, con conseguente correttezza della condanna alle spese in favore della controparte vittoriosa.
  • Un successivo sgravio dell'atto presupposto non può essere valorizzato, in sede di istanza ex art. 391, terzo comma, c.p.c., per ottenere la compensazione delle spese se non è stato fatto valere con la rituale opposizione alla proposta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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