Cassazione Civile, Sentenza n. 11070/2020 del 10/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente espropriante)
La controversia
La controversia nasce dall’espropriazione di 583 mq di proprietà della società, destinati alla realizzazione di una rotatoria stradale nel Comune di Trento su delega della Provincia autonoma. Con provvedimento dirigenziale n. 596 del 18 ottobre 2012 era stata determinata l’indennità; la società ne propose opposizione alla stima. La Corte d’appello di Trento, con ordinanza del 12 febbraio 2014 resa ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., qualificò l’esproprio come parziale, perché riguardava una parte di un complesso immobiliare unitariamente destinato a esercizio commerciale e parcheggio, e determinò l’indennità in Euro 495.487,50, oltre Euro 18.891,00 per l’asportazione di alberi e pavimentazione. Ritenne applicabile la riduzione del 25% prevista per gli interventi di riforma economico-sociale e incluse nel calcolo anche il deprezzamento della parte residua. La società ricorse per cassazione con quattro motivi: (1) contestò la legittimità e l’applicabilità della riduzione del 25% per un’opera ricompresa nel Piano generale degli interventi per la viabilità, anziché nel Piano provinciale della mobilità, sostenendo che la previsione regolamentare transitoria dovesse essere disapplicata; (2) in subordine, denunciò l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, della legge provinciale nella parte in cui rimetteva al regolamento l’individuazione delle opere soggette alla riduzione; (3) contestò che la riduzione del 25% fosse applicata anche alla componente dell’indennità relativa al deprezzamento del fondo relitto; (4) censurò l’esclusione di un indennizzo per la demolizione del muro di recinzione, sostituito da un nuovo muro realizzato dall’Amministrazione. La Provincia propose ricorso incidentale, sostenendo che la perdita di 31 posti auto non giustificasse il deprezzamento dell’intero complesso, in quanto permanevano le dotazioni minime di parcheggio, e contestando il metodo di calcolo dell’indennità.
La decisione
La Corte rigetta sia il ricorso principale sia quello incidentale. Quanto ai primi due motivi principali, ritiene legittima la disciplina regolamentare transitoria: la legge provinciale include tra le opere suscettibili della riduzione del 25% quelle del Piano provinciale della mobilità e il regolamento può, fino all’entrata in vigore di tale piano, riferirsi alle opere del Piano generale degli interventi per la viabilità. La riderva di legge in materia espropriativa è relativa: la legge deve stabilire gli aspetti essenziali, mentre il regolamento può specificarli. La questione di costituzionalità è quindi manifestamente infondata; i profili di vizio motivazionale sono inammissibili. Il terzo motivo è infondato: la riduzione del 25% è un elemento del criterio estimativo unitario dell’espropriazione e si applica anche all’indennità determinata per l’esproprio parziale, senza separare la parte ablata da quella deprezzata. Il quarto motivo è inammissibile perché mira a ottenere un riesame del merito e denuncia un vizio motivazionale non più previsto nella formulazione applicabile dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Il ricorso incidentale è inammissibile e comunque infondato: la Provincia non aveva allegato di avere contestato in appello il calcolo recepito dalla Corte territoriale; inoltre, il metodo che somma il valore dell’area espropriata e il deprezzamento della parte residua è compatibile con il criterio differenziale, diretto a reintegrare l’intera diminuzione patrimoniale. La Corte riconosce una soccombenza reciproca nella misura del 30% e condanna la società a rifondere alla Provincia, per la restante parte, Euro 8.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Dichiara inoltre sussistenti, per entrambe le parti ricorrenti, i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
L.P. Trento n. 6/1993, art. 14, comma 2
Per espressa previsione, la norma riserva la riduzione del 25% della indennità di esproprio anche alle opere ed agli interventi disposti in attuazione del Piano provinciale della mobilità.
La legge provinciale individua le categorie di interventi che possono comportare la riduzione dell’indennità del 25%, includendo quelli attuativi del Piano provinciale della mobilità; l’individuazione regolamentare è ammessa nei limiti stabiliti dalla legge.
D.P.G.P. 26 ottobre 2009, n. 24-26/Leg., art. 6
L’indicato quadro legittima la fonte regolamentare a stabilire con carattere di transitorietà, e fino all’entrata in vigore del Piano provinciale della mobilità previsto dalla L.P. n. 3 del 2000, art. 52, la riduzione dell’art. 4, comma 1, lett. b), per le opere individuate dal Piano generale degli interventi per la viabilità.
In via transitoria, fino all’entrata in vigore del Piano provinciale della mobilità, la riduzione del 25% può applicarsi alle opere individuate dal Piano generale degli interventi per la viabilità.
art. 42 Cost.
La legge ordinaria è infatti chiamata a dettare gli aspetti essenziali della materia e quindi i casi in cui l’espropriazione è ammessa, i criteri di quantificazione dell’indennità e le regole del procedimento, restando per il resto sufficienti norme di rango regolamentare al fine di dettagliare gli ulteriori aspetti.
La riserva di legge in materia espropriativa è relativa: la legge deve disciplinare gli elementi essenziali dell’espropriazione e dell’indennità, mentre la fonte regolamentare può dettagliare gli aspetti ulteriori.
L.P. Trento n. 6/1993, art. 15-bis
La riduzione prevista dalla L.P. n. 6 del 1993, art. 14, comma 2, è criterio estimativo che integra quello previsto dal comma 1 e quello del comma 3 a seconda del caso specifico e come tale resta applicabile anche nella peculiare ipotesi dell’esproprio parziale della L.P. n. 6 del 1993, ex art. 15-bis, che partecipa, come tale, della comune natura ablativa (sulla cumulatività, e quindi concorrenza dei criteri in materia di esproprio, in genere: vd. Cass. n. 12058 del 16/05/2017).
La disciplina estimativa dell’esproprio parziale conserva la comune natura ablativa; la riduzione del 25% integra il criterio di stima e si applica anche in tale ipotesi.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il quarto motivo è inammissibile perchè diretto a porre in discussione il merito della vicenda in esame con sindacato precluso a questa Corte di legittimità e perchè là dove contesta la contraddittorietà della motivazione fa valere un profilo del vizio motivazionale non più previsto all’esito della novellata formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
In cassazione non è consentito sollecitare un nuovo esame del merito; la censura di contraddittorietà della motivazione, non compresa nel testo novellato del n. 5, non è ammissibile.
L. n. 2359/1865, art. 40
In tema di espropriazione parziale nella premessa che il criterio di stima differenziale previsto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 40 e poi recepito dal D.Lgs. n. 327 del 2001, è rivolto a garantire che l’indennità di espropriazione riguardi l’intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo e, quindi, anche il deprezzamento subito dalle parti residue del bene espropriato, l’indicato risultato può essere conseguito detraendo dal valore venale, che l’intero cespite aveva prima dell’esproprio, il valore successivamente attribuibile alla parte residua del bene (non espropriata) sia accertando e calcolando detta diminuzione di valore anzichè attraverso tale comparazione diretta mediante il computo delle singole perdite ovvero aggiungendo al valore dell’area espropriata quello delle spese e degli oneri che, incidendo sulla parte residua, ne riducono il valore.
Il criterio differenziale dell’espropriazione parziale mira a compensare l’intera diminuzione patrimoniale, compreso il deprezzamento della parte residua. Tale risultato può essere raggiunto con la comparazione dei valori del cespite prima e dopo l’esproprio oppure calcolando le singole perdite e aggiungendo al valore della parte ablata gli oneri che riducono il valore della parte residua.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in via principale ed incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, pari a quello definito a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
In caso di rigetto dei ricorsi, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto, pari a quello previsto per l’impugnazione.
art. 702-bis c.p.c.
La Corte di appello di Trento, con ordinanza pronunciata ex art. 702-bis c.p.c., in data 12.02.2014, in accoglimento dell’opposizione alla stima proposta da B.L. e G. S.n.c. avverso il provvedimento del Dirigente dell’Agenzia Opere Pubbliche della Provincia Autonoma di Trento n. 596 del 18 ottobre 2012 di determinazione della inoennità per l’esproprio dell’area di mq. 583 di proprietà dell’opponente, e destinata alla realizzazione di una rotatoria stradale nel Comune di Trento su delega della Provincia, quantificava l’indicata posta in Euro 495.487,50 oltre ad Euro 18.891,00 riconosciuti a titolo di indennizzi per l’asportazione di alberi e della pavimentazione presente sull’area ablata.
La disposizione è richiamata per identificare il procedimento nel quale la Corte d’appello ha deciso l’opposizione alla stima; la Cassazione non ne formula un’ulteriore interpretazione.
Massime di principio
- La legge che disciplina l’espropriazione deve regolare gli elementi essenziali, inclusi i casi di espropriabilità, i criteri di determinazione dell’indennità e le regole procedimentali; una riserva di legge relativa consente alla fonte regolamentare di specificare gli ulteriori aspetti.
- Quando la legge provinciale ammette una riduzione dell’indennità per opere di riforma economico-sociale attuate mediante un piano di mobilità, il regolamento può, in via transitoria e fino all’entrata in vigore di tale piano, assoggettare alla riduzione le opere individuate dal piano generale degli interventi per la viabilità.
- Nell’espropriazione parziale la riduzione legata alla finalità dell’opera è un elemento del criterio estimativo dell’indennità e si applica anche alla stima complessiva dell’esproprio parziale, senza isolare la componente riferita al deprezzamento della parte residua.
- L’indennità per espropriazione parziale deve considerare l’intera diminuzione patrimoniale, incluso il deprezzamento della parte non espropriata. La diminuzione può essere determinata confrontando il valore dell’intero bene prima dell’esproprio con quello della parte residua dopo l’ablazione, oppure sommando il valore della parte espropriata alle perdite e agli oneri che incidono sul valore residuo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 10 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 11147/2020 del 10/06/2020
- Sentenza civile · 10 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 11148/2020 del 10/06/2020
- Sentenza civile · 10 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 11149/2020 del 10/06/2020
- Sentenza civile · 10 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 11152/2020 del 10/06/2020
- Sentenza civile · 10 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 11151/2020 del 10/06/2020
- Sentenza civile · 10 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 11150/2020 del 10/06/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →