Cassazione Penale, Sentenza n. 432/2024 del 05/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto il permesso premio concesso dal magistrato di sorveglianza di Cosenza (decreto 6/6/2022). Il ricorrente deduceva violazione della norma transitoria (art. 3 d.l. 31/10/2022, n.162 conv. L. 30/12/2022, n.199), sostenendo che per i reati commessi prima della novella la condizione di ammissibilità richiederebbe solo la verifica dell'inesistenza di attuali legami con la criminalità organizzata; inoltre censurava l'omessa considerazione, da parte del Tribunale, delle produzioni difensive depositate all'udienza del 23/02/2023 (elenchi dei colloqui visivi e telefonici 2022) che avrebbero comprovato l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia basato il diniego sulla verifica dell'esistenza di collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata e del pericolo di ripristino di tali collegamenti, verifica necessaria anche alla luce della norma transitoria invocata. Quanto ai documenti prodotti (elenchi dei colloqui), la Corte ha ritenuto che tali elenchi non consentono di desumere l'assenza di rapporti attuali con la criminalità organizzata e che l'omessa menzione specifica in motivazione non sia decisiva se il ricorrente non dimostra la concreta idoneità scardinante di quelle prove rispetto alla decisione impugnata. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 3 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv. L. 30 dicembre 2022, n. 199
La norma transitoria non elimina l'esigenza di una verifica giudiziale circa l'assenza di legami attuali con la criminalità organizzata e del pericolo di ripristino di tali collegamenti anche per i reati commessi prima della novella; pertanto il giudice può valutare l'idoneità degli elementi probatori prodotti per escludere tali legami
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Norma richiamata in ordine ai limiti di enunciazione del motivo in cassazione; il ricorso è stato formulato nei limiti richiesti
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Per i condannati per reati 'ostativi' il beneficio del permesso premio richiede che il richiedente dimostri, con elementi specifici e idonei, l'assenza di legami attuali con la criminalità organizzata e l'assenza del pericolo di ripristino di tali legami; l'onere probatorio grava in primo luogo sul detenuto.
- La norma transitoria (art. 3 d.l. n.162/2022 conv. L.199/2022) non neutralizza il potere-dovere del giudice di verificare l'attualità di collegamenti e il pericolo di ripristino: la valutazione rimane necessaria anche per fatti anteriori alla novella.
- Documenti quali elenchi di colloqui visivi o telefonici, senza ulteriori elementi di riscontro (contenuto delle comunicazioni, rapporti documentati, indagini o dichiarazioni), di per sé non sono sufficienti a dimostrare l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata.
- L'omessa menzione puntuale in motivazione di una produzione difensiva non invalida automaticamente la decisione: il ricorrente deve dimostrare che la mancata considerazione avrebbe avuto efficacia decisiva sul risultato.
- In sede di impugnazione, il ricorrente deve collegare concretamente le prove o le memorie omesse ai vizi specifici (carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità) della pronuncia impugnata per ottenere l'annullamento.
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