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Sentenza

Sentenza del 13/10/2016 n. 922 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

ACCERTAMENTO-L'imposta su finanziamento per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico è commisurata al valore del finanziamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la corretta determinazione dell’imposta applicabile a un’operazione di finanziamento realizzata mediante lease-back, avente lo scopo di sostenere i costi di costruzione di un impianto fotovoltaico su un terreno agricolo. Secondo la ricostruzione riportata, l’operazione tra le società non aveva una reale causa di scambio o di trasferimento economico del bene, ma una funzione prevalentemente finanziaria: consentire la realizzazione dell’impianto, dilazionando nel tempo i relativi costi e beneficiando della deducibilità dei canoni e degli ammortamenti. Pertanto, la base imponibile avrebbe dovuto essere commisurata al valore del finanziamento, e non al valore complessivo del terreno e dell’impianto fotovoltaico.

La decisione

La sentenza afferma che l’imposta sul finanziamento destinato alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico deve essere commisurata al valore del finanziamento. È stata quindi valorizzata la causa finanziaria concreta dell’operazione, escludendo che la base imponibile dovesse essere determinata in funzione del valore del terreno e dell’impianto come se si trattasse di una normale operazione di scambio. Il testo non indica espressamente il dispositivo finale né l’identità formale delle parti, ma l’esito descritto è favorevole alla tesi della società contribuente.

Massime di principio

  • Per individuare la corretta imposizione occorre esaminare la causa concreta dell’operazione e non soltanto la sua forma giuridica o i singoli atti che la compongono.
  • Quando un’operazione di lease-back è strutturata principalmente per fornire liquidità e finanziare la realizzazione di un bene, l’imposta può essere parametrata al valore del finanziamento anziché al valore del bene oggetto dell’operazione.
  • La presenza di un bene, come un impianto fotovoltaico, non implica automaticamente che l’operazione abbia natura di scambio: bisogna verificare se il trasferimento sia effettivo e autonomo oppure funzionale a un finanziamento.
  • La funzione economica complessiva dell’operazione può essere ricostruita considerando anche la destinazione del finanziamento, la dilazione dei costi, i vantaggi fiscali e i flussi economici derivanti dalla produzione e vendita dell’energia.
  • La qualificazione fiscale deve basarsi sulla sostanza economica dell’operazione, pur tenendo conto della documentazione contrattuale e della concreta esecuzione dei rapporti tra le parti.

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