Sentenza del 13/10/2016 n. 922 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
ACCERTAMENTO-L'imposta su finanziamento per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico è commisurata al valore del finanziamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la corretta determinazione dell’imposta applicabile a un’operazione di finanziamento realizzata mediante lease-back, avente lo scopo di sostenere i costi di costruzione di un impianto fotovoltaico su un terreno agricolo. Secondo la ricostruzione riportata, l’operazione tra le società non aveva una reale causa di scambio o di trasferimento economico del bene, ma una funzione prevalentemente finanziaria: consentire la realizzazione dell’impianto, dilazionando nel tempo i relativi costi e beneficiando della deducibilità dei canoni e degli ammortamenti. Pertanto, la base imponibile avrebbe dovuto essere commisurata al valore del finanziamento, e non al valore complessivo del terreno e dell’impianto fotovoltaico.
La decisione
La sentenza afferma che l’imposta sul finanziamento destinato alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico deve essere commisurata al valore del finanziamento. È stata quindi valorizzata la causa finanziaria concreta dell’operazione, escludendo che la base imponibile dovesse essere determinata in funzione del valore del terreno e dell’impianto come se si trattasse di una normale operazione di scambio. Il testo non indica espressamente il dispositivo finale né l’identità formale delle parti, ma l’esito descritto è favorevole alla tesi della società contribuente.
Massime di principio
- Per individuare la corretta imposizione occorre esaminare la causa concreta dell’operazione e non soltanto la sua forma giuridica o i singoli atti che la compongono.
- Quando un’operazione di lease-back è strutturata principalmente per fornire liquidità e finanziare la realizzazione di un bene, l’imposta può essere parametrata al valore del finanziamento anziché al valore del bene oggetto dell’operazione.
- La presenza di un bene, come un impianto fotovoltaico, non implica automaticamente che l’operazione abbia natura di scambio: bisogna verificare se il trasferimento sia effettivo e autonomo oppure funzionale a un finanziamento.
- La funzione economica complessiva dell’operazione può essere ricostruita considerando anche la destinazione del finanziamento, la dilazione dei costi, i vantaggi fiscali e i flussi economici derivanti dalla produzione e vendita dell’energia.
- La qualificazione fiscale deve basarsi sulla sostanza economica dell’operazione, pur tenendo conto della documentazione contrattuale e della concreta esecuzione dei rapporti tra le parti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 ott 2016Sentenza del 13/10/2016 n. 83 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 13 ott 2016Sentenza del 13/10/2016 n. 95 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 13 ott 2016Sentenza del 13/10/2016 n. 236 - Comm. Trib. I grado di Trento
- Sentenza · 13 ott 2016Sentenza del 13/10/2016 n. 1241 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 13 ott 2016Sentenza del 13/10/2016 n. 2551 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 13 ott 2016Sentenza del 13/10/2016 n. 2558 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →