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Ordinanza

Ordinanza n. 194/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento di rigetto n. -OMISSIS- emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Brindisi in data 14 novembre 2025, e comunicato in pari data al Sig. -OMISSIS-, relativo alla domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato (pratica n. -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi incluso il preavviso di rigetto della Questura di Brindisi del 13 agosto 2025 e 15 ottobre 2025 della Prefettura - Sportello Unico Immigrazione. Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti dalla parte ricorrente il 12.03.2026: del provvedimento di rigetto -OMISSIS- Rif. Perm. Sogg./ar, emesso dalla Questura di Brindisi Ufficio Immigrazione di Brindisi in data 13 novembre 2025, e notificata in data 13.01.2026, relativo alla domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato (istanza n. -OMISSIS-, quale atto presupposto, connesso e conseguente al provvedimento già impugnato nel ricorso introduttivo, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202600125

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione e dalla Questura di Brindisi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Brindisi del 14 novembre 2025, nonché gli atti presupposti, inclusi i preavvisi di rigetto, relativi alla domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il distinto provvedimento di rigetto adottato dalla Questura di Brindisi il 13 novembre 2025 e notificato il 13 gennaio 2026. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti, ma dà atto che, il 13 gennaio 2026, il ricorrente aveva manifestato l’intenzione di presentare domanda di protezione internazionale, consegnando il passaporto e ricevendo un appuntamento per la formalizzazione del modello C3. La nuova domanda cautelare è stata esaminata in relazione a tale sopravvenienza e alla necessità di mantenere integra la situazione controversa fino alla decisione di merito.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso interinalmente gli effetti dei provvedimenti impugnati, confermando il contenuto della precedente ordinanza cautelare n. 100/2026. Il Collegio ha ritenuto opportuno mantenere re adhuc integra la vicenda controversa fino alla decisione di merito, mediante un bilanciamento degli interessi coinvolti, in considerazione della manifestata intenzione del ricorrente di chiedere la protezione internazionale e dell’avvenuta consegna del passaporto per la successiva formalizzazione del modello C3. Il Tribunale ha inoltre disposto un incombente istruttorio, ordinando all’amministrazione competente di depositare una dettagliata relazione sulla vicenda e di chiarire se il procedimento relativo alla domanda di protezione internazionale si sia concluso, indicandone l’esito o lo stato di avanzamento. È stata confermata la trattazione nel merito alla seconda udienza pubblica del gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata accolta mediante sospensione interinale degli effetti degli atti impugnati.

  • art. 1 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento delle esigenze di celerità e concentrazione del giudizio che giustificano la disposizione degli incombenti istruttori.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando una sopravvenienza procedimentale può incidere sulla situazione giuridica controversa, il giudice amministrativo può sospendere interinalmente gli effetti degli atti impugnati per mantenere integra la vicenda fino alla decisione di merito, previo bilanciamento degli interessi coinvolti.
  • La manifestata intenzione di presentare domanda di protezione internazionale, accompagnata dall’avvio degli adempimenti necessari alla formalizzazione della domanda, costituisce una sopravvenienza rilevante ai fini della valutazione cautelare di un diniego relativo alla conversione del permesso di soggiorno.
  • Per esigenze di celerità e concentrazione del giudizio, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione il deposito di una relazione dettagliata sullo stato e sull’esito di un procedimento amministrativo sopravvenuto e rilevante per la controversia.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoProtezione internazionale e specialeTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivo

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