Cassazione Penale, Sentenza n. 42323/2022 del 09/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per furto in appartamento (bracciale in oro sottratto a Garri Eugenio il 14/01/2015 a Besana Brianza). Primo motivo: censura della qualificazione della responsabilità e dell'apprezzamento delle prove, sostenendo che la condanna si fonda su meri sospetti e presunzioni (fermo nella stessa zona, ritrovamento successivo dell'oggetto gettato, testimonianze sommarie e nessun riconoscimento da parte dei proprietari, possibile riqualificazione in ricettazione). Secondo motivo: censura del trattamento sanzionatorio per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena e per eccesso di pena rispetto al minimo edittale applicabile (esistenza di un unico precedente remoto, lavoro stabile, insufficiente motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti e per il discostamento dal minimo).
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ritiene il primo motivo aspecifico e precluso perché ripropone deduzioni già valutate e adeguatamente motivate dalla Corte territoriale: la sentenza di merito ha fornito una ricostruzione logica e coerente dei fatti (pedinamento, fuga, possesso di torce e strumenti atti allo scasso, rinvenimento in auto di chiave inglese modificata, coltello e taglierino) e ha escluso la ricettazione. Il secondo motivo è manifestamente infondato: la Corte di appello ha motivato correttamente il diniego delle attenuanti e della sospensione condizionale valorizzando la capacità a delinquere dimostrata dalle modalità (scarsa visibilità, fuga alla vista dei Carabinieri, strumenti da scasso); l'applicazione delle attenuanti richiede elementi positivi dalla cui assenza può legittimamente derivare il diniego. Conseguentemente resta confermata la condanna alla pena detentiva (anni 2) e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disposizioni attuative codice di procedura penale
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita i motivi riepilogabili nel ricorso in Cassazione; il ricorso che ripropone in modo aspecifico censure già decise può essere dichiarato inammissibile
art. 616 codice di procedura penale
Consente alla Corte di Cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, di imporre il versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende; applicato qui per determinare l'ammontare di euro 3.000
Principi giurisprudenziali della Corte di Cassazione (es. Sez.3 n. 18386/2021, Sez.3 n. 24128/2021)
citati nella motivazione (Sez.3, n. 18386 del 19/03/2021; Sez.3 n. 24128 del 18/03/2021; Sez.3 n. 23055 del 23/04/2013)
La giurisprudenza afferma che il giudice può basare il diniego della sospensione condizionale anche sulla capacità a delinquere; l'applicazione delle attenuanti generiche non è automatica per mera assenza di elementi negativi, ma richiede elementi positivi; per il diniego è sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti decisivi
Massime di principio
- In Cassazione sono inammissibili censure aspecifiche che ripropongono una diversa valutazione del merito dei fatti già adeguatamente motivate dal giudice di merito.
- La presenza, al momento dell'arresto, di strumenti idonei allo scasso e il comportamento di fuga possono costituire indizi gravi e convergenti sufficienti a sostenere una condanna per furto in appartamento, anche se non c'è riconoscimento da parte delle vittime.
- La riqualificazione del reato in ricettazione è esclusa quando le circostanze (tempo, luogo, possesso di attrezzi da scasso, fuga) indicano la strumentalità degli oggetti rispetto al reato contestato.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena può essere legittimo se il giudice indica elementi positivi che fanno ritenere la capacità a delinquere del soggetto: non basta la mera assenza di elementi positivi a favore del reo.
- La determinazione della pena al di sopra del minimo edittale è giustificabile se la motivazione valuta complessivamente circostanze aggravanti o la particolare pericolosità della condotta; in Cassazione il sindacato è limitato se la motivazione del giudice di merito è coerente e non contraddittoria.
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