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Sentenza

Sentenza n. 3783/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 00079/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202404637

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Toscana che aveva dichiarato improcedibile il ricorso contro la delibera consiliare di approvazione della variante urbanistica finalizzata all’ampliamento di uno stabilimento conciario

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato la delibera consiliare che approvava una variante al piano strutturale e al regolamento urbanistico, consentendo il cambio di destinazione d’uso di un’area da agricola E2 a industriale D3 e l’ampliamento dello stabilimento della società controinteressata. Deduceva la violazione della legge regionale Toscana n. 65 del 2014, della disciplina comunale delle zone agricole e dei principi in materia di pianificazione urbanistica e tutela idraulica, nonché eccesso di potere per mancanza dei presupposti, perplessità, contraddittorietà, difetto di motivazione, travisamento e sviamento. In particolare, contestava l’omessa verifica dell’eventuale esaurimento della capacità edificatoria del lotto originario; l’incompatibilità dell’opificio con la disciplina delle zone agricole E2; l’assenza di adeguata motivazione sulla modifica della disciplina urbanistica e sulla compatibilità dell’intervento con il pregio agricolo e ambientale dell’area; la violazione delle prescrizioni relative alle aree di pertinenza fluviale e all’inedificabilità nella fascia di dieci metri dagli argini; l’assenza di uno studio idraulico approfondito; l’omesso ricorso alla conferenza di copianificazione per il mutamento di destinazione d’uso; nonché l’illegittimità della sdemanializzazione di una strada comunale. Il TAR aveva dichiarato il ricorso improcedibile perché, durante il giudizio, il Comune aveva approvato una successiva variante semplificata al regolamento urbanistico, non impugnata dal ricorrente. Con l’appello, il ricorrente contestava tale declaratoria e riproponeva i motivi di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando l’improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse. La successiva variante semplificata approvata dal Comune aveva riesaminato l’intero territorio urbanizzato, con specifica considerazione degli insediamenti produttivi e dell’isolato nel quale ricadeva lo stabilimento della controinteressata. La variante era stata preceduta da una nuova e complessiva istruttoria, comprensiva della VAS, dell’acquisizione dei pareri delle autorità competenti e della valutazione delle osservazioni, e aveva espressamente confermato, all’esito dell’esame dell’isolato interessato, la destinazione produttiva D3 e la perimetrazione già approvate con la precedente delibera. Tale previsione è stata qualificata come atto di conferma, non meramente confermativo, perché espressiva di una rinnovata volontà pianificatoria e di una nuova valutazione complessiva e comparativa del territorio urbanizzato. La natura semplificata della variante non ne escludeva la portata generale e sostanziale, essendo la semplificazione riferita al procedimento e ai presupposti normativi, non all’assenza di nuova istruttoria o alla limitazione a una singola area. La mancata impugnazione della variante sopravvenuta rendeva quindi improcedibile l’impugnazione della precedente delibera: anche l’eventuale annullamento dell’atto originario non avrebbe procurato alcun vantaggio al ricorrente, poiché la nuova disciplina avrebbe comunque mantenuto la previsione contestata. Le censure sostanziali contro la variante del 2019 non sono state esaminate. Le spese del giudizio di appello sono state compensate fra le parti.

Norme richiamate

  • art. 30 l.r. Toscana n. 65/2014

    Sono definite varianti semplificate al piano operativo le varianti che hanno per oggetto previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato.

    La variante semplificata al piano operativo può riguardare previsioni interne al territorio urbanizzato; nel caso concreto essa ha consentito un riesame complessivo del regolamento urbanistico relativo a tale territorio.

  • art. 224 l.r. Toscana n. 65/2014

    Aree non individuate come aree a esclusiva o prevalente funzione agricola nei piani strutturali vigenti [...].

    La disposizione è stata utilizzata per individuare il perimetro del territorio urbanizzato rilevante ai fini della variante semplificata.

  • artt. 35 e 25 l.r. Toscana n. 65/2014

    Il ricorrente ne aveva dedotto la violazione in relazione al mutamento di destinazione d’uso e alla mancata attivazione della conferenza di copianificazione, ma il Consiglio di Stato non ha esaminato tali censure nel merito.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione di una variante urbanistica sopravvenuta determina la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione della precedente disciplina quando la nuova variante, anche se riproduttiva delle prescrizioni contestate, abbia rinnovato la valutazione urbanistica e renda comunque necessario contestare il nuovo atto per conseguire il risultato sostanziale perseguito.
  • Una variante urbanistica non è un atto meramente confermativo quando, pur mantenendo in parte le precedenti destinazioni, sia stata adottata all’esito di una nuova istruttoria complessiva e comparativa sul territorio e degli interessi ambientali, sociali, economici e produttivi coinvolti.
  • La qualificazione di una previsione urbanistica come semplice recepimento o conferma non dipende dal significato letterale delle singole espressioni utilizzate nella relazione, ma dalla volontà effettiva dell’amministrazione ricostruita attraverso l’esame sistematico dell’intero contenuto della variante e del procedimento seguito.
  • Quando una nuova disciplina urbanistica sostituisce quella precedente e mantiene la previsione lesiva, l’eventuale annullamento del precedente atto non procura un’utilità concreta al ricorrente; l’interesse deve essere fatto valere mediante l’impugnazione della nuova disciplina.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiDestinazioni d'uso e zone omogeneeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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