Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1413/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato relativo al Decreto ingiuntivo n. 262/2025 del 23.9.2025, reso esecutivo con decreto di esecutorietà n. cronol.13965 del 22.12.2025 adottato dal Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, Dr.ssa Marianna Frangiosa, nel procedimento monitorio R.G. 824/2025, notificato il 23.12.2025 al Comune di Vallo della Lucania (SA) quale Ente Capofila del Piano Sociale di Zona Ambito S8;

Giustizia amministrativa202600847

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo definitivo recante condanna al pagamento di somme di denaro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

La cooperativa sociale ha chiesto l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 262/2025 del Tribunale ordinario di Vallo della Lucania, non opposto, divenuto definitivo e munito di formula esecutiva. Il titolo riconosceva un credito di euro 14.268,10, oltre interessi e spese processuali, nei confronti del Comune di Vallo della Lucania quale ente capofila del Piano Sociale di Zona Ambito S8. Nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, l'amministrazione non aveva provveduto al pagamento. La ricorrente ha chiesto il pagamento complessivo di euro 15.905,66, comprensivo della sorte capitale e degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza poiché il debitore non aveva provato l'avvenuto adempimento dell'obbligazione pecuniaria. Ha ordinato al Comune di eseguire il giudicato e di pagare le somme dovute, comprensive degli interessi sino al soddisfo, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega a un altro funzionario dello stesso ufficio, assegnandogli 60 giorni dalla scadenza del termine concesso all'amministrazione. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, determinandola in misura pari all'interesse legale sulla somma dovuta, in aggiunta agli interessi già maturati, quale misura di coazione indiretta all'adempimento. L'astreinte decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e opera fino all'effettivo soddisfacimento del credito oppure fino all'insediamento del commissario ad acta. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente, nel giudizio di ottemperanza, di ordinare l'esecuzione del giudicato e di imporre una penalità di mora; nel caso concreto l'astreinte è stata ritenuta non manifestamente iniqua e quantificata in misura pari agli interessi legali, in aggiunta agli interessi dovuti sul credito.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di procedere all'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015

    Ha modificato la disciplina dell'art. 114 c.p.a. relativa alla penalità di mora applicabile nel giudizio di ottemperanza.

  • d.lgs. n. 231/2002

    La ricorrente lo ha invocato per la decorrenza automatica degli interessi moratori nelle transazioni commerciali; la sentenza ordina comunque il pagamento delle somme dovute e degli interessi sino al soddisfo, senza accogliere espressamente nel dispositivo una distinta quantificazione degli interessi moratori.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un decreto ingiuntivo definitivo emesso nei confronti di una pubblica amministrazione, l'amministrazione debitrice deve dimostrare l'avvenuto adempimento dell'obbligazione pecuniaria; in mancanza, il giudice ordina l'esecuzione del titolo e il pagamento delle somme dovute.
  • Decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione, la mancata esecuzione di un titolo esecutivo definitivo legittima il creditore a promuovere il giudizio di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza, in caso di perdurante inadempimento dell'amministrazione, il giudice può nominare un commissario ad acta incaricato di compiere in sua sostituzione tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114 c.p.a. può essere applicata quando non risulti manifestamente iniqua; essa può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, in aggiunta agli interessi già maturati, con funzione sanzionatoria e di coazione indiretta all'adempimento.
  • L'astreinte decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e si protrae fino all'effettivo soddisfacimento del credito o, in alternativa, fino all'insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.