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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02474/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, gli aveva ridotto la pena a anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 1.500,00 di multa per i reati di violenza per motivi di odio religioso, furto aggravato e lesioni personali aggravate. Con un solo motivo di ricorso ha dedotto mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto al riconoscimento della sua responsabilità penale per il capo relativo al furto aggravato, sostenendo in sostanza che la prova sarebbe stata valutata in modo errato e che la motivazione non avrebbe retto al vaglio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la censura formulata mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità. È stato quindi confermato l'esito sostanziale di condanna già pronunciato nei gradi di merito, con ulteriore condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione resta sindacabile in cassazione nei limiti della legittimità, ma non consente una rilettura autonoma delle risultanze fattuali né una diversa valutazione delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

  • Corte Cost. n. 186/2000

    È richiamata quale fondamento dell'applicazione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità, in assenza di ragioni di esonero.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione impugnata, poiché la valutazione delle prove è riservata al giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione non può consistere nella mera contrapposizione di una lettura alternativa e più favorevole del materiale probatorio rispetto a quella accolta nella sentenza impugnata.
  • La censura di illogicità o contraddittorietà della motivazione è ammissibile solo se si confronta specificamente con l'iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito; altrimenti si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo esonero, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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