Sentenza del 08/06/2018 n. 1511 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta di registro - revoca di licenza a società e concessione a società altra da parte del medesimo socio - cessione di azienda- non è tale - assoggettamento ad imposta di registro - non consegue. Accordi di licenza - distribuzione di prodotti commerciali - intuitus personae - sussiste - negoziazione del socio a nome proprio - è tale. Accertamento - raddoppio dei termini - applicazione selettiva - è tale - riferimento al solo contribuente che asseritamente ha commesso l'illecito - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione fiscale dell'operazione con cui un socio maggioritario ha revocato a una società la licenza esclusiva per l'importazione e distribuzione di prodotti, concedendola successivamente a un'altra società da lui partecipata. L'Amministrazione avrebbe considerato l'operazione come una cessione d'azienda, assoggettandola a imposta di registro, e avrebbe applicato il raddoppio dei termini di accertamento anche in relazione a soggetti diversi dall'autore dell'illecito contestato.
La decisione
La sentenza esclude che vi sia stata una cessione d'azienda, ravvisando invece la semplice revoca e successiva concessione di una licenza di distribuzione. La qualificazione è fondata sul carattere personale degli accordi di licenza e sulla circostanza che il socio aveva negoziato personalmente, a proprio nome, con il soggetto extracomunitario, il quale aveva effettuato la scelta contrattuale in ragione della sua persona. Di conseguenza, non consegue l'assoggettamento dell'operazione all'imposta di registro propria della cessione d'azienda. Il raddoppio dei termini previsto per la presenza di un possibile illecito penale deve inoltre essere applicato selettivamente soltanto al contribuente cui l'illecito è ascritto, e non agli altri soggetti coinvolti per i quali opera esclusivamente la solidarietà tributaria.
Norme richiamate
Art. 43 d.P.R. 600/1973
Il raddoppio dei termini di accertamento
Nel caso di un rapporto tributario complesso, il raddoppio dei termini non si applica indistintamente a tutti i soggetti coinvolti, ma soltanto al contribuente cui è contestato l'illecito rilevante ai fini del raddoppio.
Massime di principio
- La revoca di una licenza commerciale e la sua successiva concessione a un'altra società non costituiscono automaticamente una cessione d'azienda: occorre verificare se sia stato trasferito un complesso organizzato di beni e rapporti idoneo a proseguire l'attività.
- Negli accordi di distribuzione può assumere rilievo decisivo l'intuitus personae, soprattutto quando la controparte abbia scelto personalmente il socio o il soggetto negoziatore e non una struttura aziendale trasferibile.
- La negoziazione svolta dal socio a nome proprio può indicare che il rapporto contrattuale e il relativo valore economico siano collegati alla sua persona, anziché costituire un elemento patrimoniale della società.
- Il raddoppio dei termini di accertamento collegato a un illecito non può essere esteso automaticamente ai coobbligati o ai soggetti solidalmente responsabili: deve essere verificato, per ciascun contribuente, il personale coinvolgimento nell'illecito presupposto.
- Per stabilire il corretto trattamento fiscale di un'operazione occorre esaminare la sostanza dei rapporti trasferiti, la titolarità delle licenze, le modalità della trattativa e l'eventuale trasferimento di beni, clientela, contratti e organizzazione aziendale.
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