Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 08/06/2018 n. 1511 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Imposta di registro - revoca di licenza a società e concessione a società altra da parte del medesimo socio - cessione di azienda- non è tale - assoggettamento ad imposta di registro - non consegue. Accordi di licenza - distribuzione di prodotti commerciali - intuitus personae - sussiste - negoziazione del socio a nome proprio - è tale. Accertamento - raddoppio dei termini - applicazione selettiva - è tale - riferimento al solo contribuente che asseritamente ha commesso l'illecito - consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la qualificazione fiscale dell'operazione con cui un socio maggioritario ha revocato a una società la licenza esclusiva per l'importazione e distribuzione di prodotti, concedendola successivamente a un'altra società da lui partecipata. L'Amministrazione avrebbe considerato l'operazione come una cessione d'azienda, assoggettandola a imposta di registro, e avrebbe applicato il raddoppio dei termini di accertamento anche in relazione a soggetti diversi dall'autore dell'illecito contestato.

La decisione

La sentenza esclude che vi sia stata una cessione d'azienda, ravvisando invece la semplice revoca e successiva concessione di una licenza di distribuzione. La qualificazione è fondata sul carattere personale degli accordi di licenza e sulla circostanza che il socio aveva negoziato personalmente, a proprio nome, con il soggetto extracomunitario, il quale aveva effettuato la scelta contrattuale in ragione della sua persona. Di conseguenza, non consegue l'assoggettamento dell'operazione all'imposta di registro propria della cessione d'azienda. Il raddoppio dei termini previsto per la presenza di un possibile illecito penale deve inoltre essere applicato selettivamente soltanto al contribuente cui l'illecito è ascritto, e non agli altri soggetti coinvolti per i quali opera esclusivamente la solidarietà tributaria.

Norme richiamate

  • Art. 43 d.P.R. 600/1973

    Il raddoppio dei termini di accertamento

    Nel caso di un rapporto tributario complesso, il raddoppio dei termini non si applica indistintamente a tutti i soggetti coinvolti, ma soltanto al contribuente cui è contestato l'illecito rilevante ai fini del raddoppio.

Massime di principio

  • La revoca di una licenza commerciale e la sua successiva concessione a un'altra società non costituiscono automaticamente una cessione d'azienda: occorre verificare se sia stato trasferito un complesso organizzato di beni e rapporti idoneo a proseguire l'attività.
  • Negli accordi di distribuzione può assumere rilievo decisivo l'intuitus personae, soprattutto quando la controparte abbia scelto personalmente il socio o il soggetto negoziatore e non una struttura aziendale trasferibile.
  • La negoziazione svolta dal socio a nome proprio può indicare che il rapporto contrattuale e il relativo valore economico siano collegati alla sua persona, anziché costituire un elemento patrimoniale della società.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento collegato a un illecito non può essere esteso automaticamente ai coobbligati o ai soggetti solidalmente responsabili: deve essere verificato, per ciascun contribuente, il personale coinvolgimento nell'illecito presupposto.
  • Per stabilire il corretto trattamento fiscale di un'operazione occorre esaminare la sostanza dei rapporti trasferiti, la titolarità delle licenze, le modalità della trattativa e l'eventuale trasferimento di beni, clientela, contratti e organizzazione aziendale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.