Cassazione Penale, Ordinanza n. 28967/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo, osservando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione esistente, coerente e logicamente lineare, con adeguata valutazione degli elementi processuali. All'inammissibilità è seguita l'applicazione delle conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 7 maggio 2025. Dal testo risulta che l'unico motivo dedotto riguardava la responsabilità per il reato contestato e si fondava sulla denuncia di un preteso difetto di motivazione, ovvero di contraddittorietà e palese illogicità della motivazione della decisione di merito. La Corte di cassazione ha però ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse esistente, linearmente coerente e sorretta da esauriente disamina dei dati processuali, sicché il motivo è stato qualificato come manifestamente infondato.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
Richiamato per le conseguenze processuali derivanti dall'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'unico motivo si risolve in una censura meramente assertiva di difetto, contraddittorietà o illogicità della motivazione, senza confrontarsi effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La motivazione della decisione di merito resiste al sindacato di legittimità quando risulti esistente, coerente sul piano logico e sorretta da un'esauriente disamina degli elementi processuali, non potendo la Corte di cassazione sostituire una diversa lettura del materiale probatorio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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