Sentenza n. 3511/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoche dei nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato di lavoratori stranieri
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il titolare di una ditta individuale ha impugnato tre provvedimenti con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Forlì e Cesena aveva revocato nulla osta all’ingresso di lavoratori stranieri, rilasciati nell’ambito del decreto flussi 2024. Le revoche erano state adottate dopo la verifica dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che aveva ritenuto non congruo il reddito dell’impresa rispetto agli obblighi retributivi e contributivi derivanti dalle assunzioni, considerando anche il personale già dipendente. Il TAR aveva respinto i ricorsi riuniti. In appello, l’interessato ha contestato anzitutto l’insufficiente motivazione della sentenza semplificata e il mancato deposito della documentazione amministrativa completa. Ha inoltre sostenuto che la verifica reddituale avrebbe dovuto tener conto del fatturato e del volume d’affari dichiarati per gli anni 2022 e 2023, senza moltiplicare automaticamente la soglia minima di 30.000 euro per ciascun lavoratore, ma mediante una valutazione concreta della capacità economica dell’impresa e dei suoi impegni retributivi e contributivi. Ha dedotto di avere prodotto fatturato e ricavi significativi, nonché DURC regolari, e ha contestato il numero di domande di nulla osta considerato dall’Amministrazione, sostenendo che le istanze effettive fossero inferiori a quelle indicate nei provvedimenti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto assorbente il parere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, previsto per le domande relative a lavoratori provenienti da Stati caratterizzati da elevato rischio di presentazione di documentazione contraffatta o di assenza dei presupposti di legge. Il parere aveva evidenziato l’insufficienza del reddito del datore di lavoro a garantire i costi retributivi e contributivi delle assunzioni, anche in rapporto al personale già in forza. La soglia reddituale di 30.000 euro annui deve risultare dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente all’anno della domanda. L’appellante non aveva prodotto i bilanci fiscali, salvo un documento provvisorio relativo al 2022, né le dichiarazioni dei redditi pertinenti; la documentazione depositata, costituita principalmente da modelli IVA, documentazione relativa a locazioni e immobili e certificato camerale, non dimostrava il possesso del requisito secondo la normativa applicabile. Anche considerando il solo volume d’affari indicato nel modello IVA, pari a 307.299 euro per il 2023, esso non risultava sufficiente in rapporto alle 33 domande di nulla osta attestate dall’Ispettorato. Il giudice ha affermato che il requisito reddituale deve essere parametrato al numero delle istanze presentate e che la titolarità di un reddito adeguato costituisce presupposto indefettibile per dimostrare l’effettività e la sostenibilità dei rapporti di lavoro. Il suo difetto legittima la revoca dei nulla osta. Le spese del grado d’appello sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3, commi 1 e 2, d.l. n. 145/2024
In relazione alle domande di nulla osta al lavoro per lavoratori cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate di documentazione contraffatta o in assenza dei presupposti di legge …. il nulla osta al lavoro può essere rilasciato previa verifica, da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro, del rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all’articolo 24-bis ….
Per le domande relative a lavoratori provenienti da Stati o territori a rischio, il rilascio del nulla osta è subordinato alla verifica dei requisiti da parte dell’Ispettorato del lavoro; il relativo accertamento è posto a fondamento della conferma o della revoca del nulla osta.
art. 24-bis d.lgs. n. 286/1998
È richiamato quale disciplina dei requisiti e delle procedure oggetto della verifica dell’Ispettorato nazionale del lavoro per le domande di nulla osta relative ai lavoratori provenienti da Paesi a rischio.
art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, convertito dalla l. n. 122/2022
Il sopravvenuto accertamento di elementi ostativi comporta la revoca del nulla osta e del visto d’ingresso.
art. 3 d.m. 27 maggio 2020
Fissa in 30.000 euro annui il reddito minimo che deve risultare dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente all’anno della domanda; il requisito deve essere valutato in rapporto al numero delle istanze presentate.
circolare INL n. 3 del 5 luglio 2022
Indica i criteri applicativi per la verifica della capacità reddituale, precisando che il requisito deve essere parametrato al fatturato e al numero delle istanze di nulla osta presentate.
Massime di principio
- Nelle procedure di nulla osta al lavoro relative a cittadini provenienti da Stati o territori caratterizzati da elevato rischio di documentazione contraffatta o di mancanza dei presupposti di legge, la verifica dei requisiti da parte dell’Ispettorato del lavoro costituisce presupposto necessario per la conferma del nulla osta e può fondare la sua revoca.
- Il requisito reddituale del datore di lavoro, previsto per dimostrare l’effettività e la sostenibilità dei rapporti di lavoro, deve risultare dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente all’anno della domanda; la mera produzione di modelli IVA o di dati sul volume d’affari non sostituisce automaticamente tale documentazione.
- La congruità del reddito del datore di lavoro deve essere valutata in rapporto al numero complessivo delle istanze di nulla osta presentate e agli obblighi retributivi e contributivi derivanti sia dalle nuove assunzioni sia dal personale già in forza.
- L’accertata insufficienza del reddito del datore di lavoro rispetto agli obblighi retributivi e contributivi costituisce legittimo motivo di revoca dei nulla osta al lavoro.
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