Cassazione Penale, Ordinanza n. 04003/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando in sostanza la condanna già pronunciata nei gradi di merito. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale, contestata in relazione alla qualità di socio accomandatario di una società dichiarata fallita. I primi due motivi, formalmente ricondotti agli artt. 187 e 530 c.p.p., lamentavano vizi di diritto e di motivazione della sentenza impugnata, sostenendo l'erroneità e l'illogicità della ricostruzione probatoria. La Corte ha ritenuto tali doglianze generiche, aspecifiche e inammissibili perché dirette a chiedere una rivalutazione del materiale probatorio. Con il terzo motivo si invocava l'art. 131-bis c.p., ma la questione era nuova, non risultando dedotta in appello, e comunque infondata perché il reato contestato è punito con pena minima superiore a due anni, sicché la causa di non punibilità non era applicabile.
Norme richiamate
art. 187 c.p.p.
Richiamato solo come base formale delle doglianze sui fatti e sulla prova; la Corte osserva che le censure così formulate tendevano a una rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in cassazione.
art. 530 c.p.p.
Invocato dal ricorrente per contestare la correttezza della motivazione e la sussistenza dei presupposti della responsabilità; la Corte ne esclude l'utilizzo per ottenere una lettura alternativa delle prove in sede di legittimità.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è ritenuta non deducibile perché nuova in cassazione e comunque non applicabile al delitto contestato, trattandosi di reato punito con pena minima superiore a due anni.
art. 187 cod. proc. pen.
La norma è richiamata come riferimento formale dei motivi, ma la Corte afferma che ciò non consente di trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito.
art. 530 cod. proc. pen.
Richiamato per sostenere l'insufficienza della motivazione e l'asserita insussistenza della prova, ma ritenuto non pertinenti le censure poiché generiche e volte a una diversa lettura delle risultanze processuali.
art. 131-bis cod. pen.
La Corte ribadisce che l'istituto non opera quando il reato è punito con pena minima superiore a due anni e che, nel caso concreto, manca il presupposto normativo per la sua applicazione.
Massime di principio
- In cassazione sono inammissibili le censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione delle fonti di prova o in una loro lettura alternativa, salvo l'allegazione di specifici travisamenti.
- La doglianza che investe la motivazione è scrutinabile solo se denuncia carenze o illogicità manifeste e macroscopiche, non già semplici dissensi ricostruttivi rispetto alla sentenza impugnata.
- La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve essere dedotta nei gradi di merito; se proposta per la prima volta in cassazione è inammissibile come questione nuova.
- La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. non è configurabile quando il reato contestato prevede una pena minima superiore al limite legale di applicazione dell'istituto.
- Nel giudizio di legittimità la genericità e aspecificità dei motivi comportano l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria processuale.
- rami
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