Cassazione Civile, Ordinanza n. 08558/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto alla Corte d'appello l'indennizzo ex legge Pinto per l'irragionevole durata di un giudizio presupposto svoltosi davanti al TAR Sicilia, protrattosi per circa 21 anni e avente ad oggetto pretese retributive connesse alla retribuzione di anzianità. Il giudice della prima fase aveva rigettato la domanda ritenendo che la pretesa fosse in gran parte prescritta e, per la parte residua, di valore irrisorio ai sensi dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89/2001. In sede di opposizione, la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile il ricorso per mancata prova della notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza al Ministero, negando anche la rimessione in termine. Nel ricorso per cassazione il ricorrente deduceva: (1) violazione delle norme sulla notificazione e delle regole del procedimento camerale, sostenendo che, in caso di mancata comparizione delle parti, il giudice avrebbe dovuto concedere un nuovo termine per rinnovare la notifica e che il termine per la notifica nel procedimento Pinto non è perentorio; (2) violazione della l. n. 89/2001, della CEDU e dell'art. 3 Cost., lamentando che la soluzione adottata avrebbe precluso in modo definitivo l'esercizio del diritto all'equa riparazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo: ha richiamato il principio secondo cui nel procedimento di equa riparazione il termine per la notificazione del ricorso e del decreto non è perentorio, ma ha precisato che, nel caso di mancata comparizione di entrambe le parti alla seconda udienza, trova applicazione l'art. 181 c.p.c., con conseguente estinzione del giudizio dichiarabile anche d'ufficio in forza dell'art. 307, ultimo comma, c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio e, per l'effetto, ha cassato senza rinvio il decreto impugnato ai sensi dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., perché il giudizio non poteva proseguire.
Norme richiamate
art. 9 L. 53/1994
richiamato dal ricorrente in relazione alla notificazione, ma non ritenuto decisivo ai fini della soluzione della controversia
art. 19-bis del provvedimento del responsabile S.I.A. del 16.04.2014
richiamato dal ricorrente in relazione alla notificazione, ma non ritenuto decisivo ai fini della soluzione della controversia
artt. 181, 307 e 309 c.p.c.
in caso di mancata comparizione di entrambe le parti alla seconda udienza nel procedimento camerale di equa riparazione si applica l'art. 181 c.p.c.; la conseguenza è l'estinzione del giudizio, dichiarabile d'ufficio ai sensi dell'art. 307, ultimo comma, c.p.c.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
norma di legittimità invocata per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso
art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89/2001
richiamato nel provvedimento di primo grado come base per qualificare come irrisoria la parte residua della pretesa nel giudizio presupposto
art. 5-ter l. n. 89/2001
norma che disciplina l'opposizione al decreto in materia di equa riparazione
art. 3, comma 4, l. n. 89/2001
dedotto dal ricorrente nel secondo motivo come disposizione violata
art. 6 CEDU
dedotto dal ricorrente nel secondo motivo a tutela del diritto a un giusto processo
art. 3 Cost.
dedotto dal ricorrente nel secondo motivo
art. 382, ultimo comma, c.p.c.
la Corte ha cassato senza rinvio il provvedimento impugnato perché il giudizio non poteva proseguire
Massime di principio
- Nel procedimento per equa riparazione ex l. n. 89/2001 il termine assegnato per la notificazione del ricorso e del decreto di comparizione non ha natura perentoria, sicché la sua inosservanza non determina di per sé la definitività della preclusione.
- La mancata comparizione di entrambe le parti all'udienza fissata in sede di opposizione al decreto ex art. 5-ter l. n. 89/2001 non integra una tacita rinuncia al ricorso né legittima l'improcedibilità o l'inammissibilità per questa sola ragione; in tale situazione si applica analogicamente la disciplina dell'art. 181 c.p.c.
- Nel procedimento camerale di equa riparazione, se entrambe le parti non compaiono alla seconda udienza, il giudice deve dichiarare l'estinzione del giudizio, potendo farlo anche d'ufficio in base all'art. 307, ultimo comma, c.p.c.
- Quando il giudizio è estinto perché non può proseguire, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio il provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c.
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