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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08558/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (privato)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto alla Corte d'appello l'indennizzo ex legge Pinto per l'irragionevole durata di un giudizio presupposto svoltosi davanti al TAR Sicilia, protrattosi per circa 21 anni e avente ad oggetto pretese retributive connesse alla retribuzione di anzianità. Il giudice della prima fase aveva rigettato la domanda ritenendo che la pretesa fosse in gran parte prescritta e, per la parte residua, di valore irrisorio ai sensi dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89/2001. In sede di opposizione, la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile il ricorso per mancata prova della notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza al Ministero, negando anche la rimessione in termine. Nel ricorso per cassazione il ricorrente deduceva: (1) violazione delle norme sulla notificazione e delle regole del procedimento camerale, sostenendo che, in caso di mancata comparizione delle parti, il giudice avrebbe dovuto concedere un nuovo termine per rinnovare la notifica e che il termine per la notifica nel procedimento Pinto non è perentorio; (2) violazione della l. n. 89/2001, della CEDU e dell'art. 3 Cost., lamentando che la soluzione adottata avrebbe precluso in modo definitivo l'esercizio del diritto all'equa riparazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo: ha richiamato il principio secondo cui nel procedimento di equa riparazione il termine per la notificazione del ricorso e del decreto non è perentorio, ma ha precisato che, nel caso di mancata comparizione di entrambe le parti alla seconda udienza, trova applicazione l'art. 181 c.p.c., con conseguente estinzione del giudizio dichiarabile anche d'ufficio in forza dell'art. 307, ultimo comma, c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio e, per l'effetto, ha cassato senza rinvio il decreto impugnato ai sensi dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., perché il giudizio non poteva proseguire.

Norme richiamate

  • art. 9 L. 53/1994

    richiamato dal ricorrente in relazione alla notificazione, ma non ritenuto decisivo ai fini della soluzione della controversia

  • art. 19-bis del provvedimento del responsabile S.I.A. del 16.04.2014

    richiamato dal ricorrente in relazione alla notificazione, ma non ritenuto decisivo ai fini della soluzione della controversia

  • artt. 181, 307 e 309 c.p.c.

    in caso di mancata comparizione di entrambe le parti alla seconda udienza nel procedimento camerale di equa riparazione si applica l'art. 181 c.p.c.; la conseguenza è l'estinzione del giudizio, dichiarabile d'ufficio ai sensi dell'art. 307, ultimo comma, c.p.c.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    norma di legittimità invocata per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso

  • art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89/2001

    richiamato nel provvedimento di primo grado come base per qualificare come irrisoria la parte residua della pretesa nel giudizio presupposto

  • art. 5-ter l. n. 89/2001

    norma che disciplina l'opposizione al decreto in materia di equa riparazione

  • art. 3, comma 4, l. n. 89/2001

    dedotto dal ricorrente nel secondo motivo come disposizione violata

  • art. 6 CEDU

    dedotto dal ricorrente nel secondo motivo a tutela del diritto a un giusto processo

  • art. 3 Cost.

    dedotto dal ricorrente nel secondo motivo

  • art. 382, ultimo comma, c.p.c.

    la Corte ha cassato senza rinvio il provvedimento impugnato perché il giudizio non poteva proseguire

Massime di principio

  • Nel procedimento per equa riparazione ex l. n. 89/2001 il termine assegnato per la notificazione del ricorso e del decreto di comparizione non ha natura perentoria, sicché la sua inosservanza non determina di per sé la definitività della preclusione.
  • La mancata comparizione di entrambe le parti all'udienza fissata in sede di opposizione al decreto ex art. 5-ter l. n. 89/2001 non integra una tacita rinuncia al ricorso né legittima l'improcedibilità o l'inammissibilità per questa sola ragione; in tale situazione si applica analogicamente la disciplina dell'art. 181 c.p.c.
  • Nel procedimento camerale di equa riparazione, se entrambe le parti non compaiono alla seconda udienza, il giudice deve dichiarare l'estinzione del giudizio, potendo farlo anche d'ufficio in base all'art. 307, ultimo comma, c.p.c.
  • Quando il giudizio è estinto perché non può proseguire, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio il provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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