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Sentenza

Sentenza n. 24/2026 - Catania, Sezione 4

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 18 ottobre 2024, n. 852.

Giustizia amministrativa202501304

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 18 ottobre 2024, n. 852, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che aveva dichiarato il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. La sentenza civile era passata in giudicato, era stata notificata all'Amministrazione il 19 ottobre 2024 ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha fornito prova dell'avvenuta esecuzione del giudicato, benché tale adempimento probatorio gravasse sull'Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto l'azione di ottemperanza, rilevando la sussistenza di un giudicato favorevole alla ricorrente, la sua rituale notificazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'inerzia dell'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell'istruzione e del merito di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio dotato della necessaria professionalità, assegnando al commissario un ulteriore termine di 60 giorni. Il giudice ha precisato che l'incarico commissariale costituisce obbligo del dipendente pubblico, salvo giustificato motivo da sottoporre al giudice, e che il commissario non deve necessariamente coincidere con l'organo amministrativo rimasto inerte. Ha escluso ogni compenso per il commissario, trattandosi di dirigente del Ministero resistente e di attività riconducibile all'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, anche in considerazione dell'inadempimento ministeriale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari, nonché alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono di ottenere l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'Amministrazione inadempiente; il TAR ha utilizzato tale disciplina per ordinare l'esecuzione della sentenza e nominare un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Prevede il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione; il TAR ha ritenuto tale termine decorso.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato all'Amministrazione, è decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e l'Amministrazione non dimostra di avervi dato esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza grava sull'Amministrazione intimata l'onere di provare l'avvenuta esecuzione del giudicato; la mera costituzione in giudizio non è sufficiente.
  • In caso di persistente inerzia successiva all'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine ulteriore e consentendogli di delegare l'attività a un dirigente o funzionario dell'amministrazione dotato della necessaria professionalità.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un organo diverso da quello amministrativo che avrebbe dovuto provvedere in via ordinaria, secondo la valutazione discrezionale del giudice dell'ottemperanza.
  • Quando il commissario ad acta è un dirigente dell'amministrazione resistente, l'attività commissariale può essere ritenuta compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e, pertanto, non dar luogo a un compenso ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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