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Sentenza

Sentenza del 21/09/2017 n. 3755 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Ires - Detrazione energetica - Beni merce dell'impresa - Detrazione 55% dall'IRES - Investimenti per il risparmio energetico - Finalità - Tutela ambientale - Impresa - Immobili beni-merce - Godibilità dell'agevolazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La detrazione è stata riconosciuta. La finalità della normativa è la tutela ambientale e la riduzione dell'impatto energetico; pertanto, il beneficio dipende dalle caratteristiche oggettive dell'intervento eseguito e non dalla qualificazione dell'immobile come bene strumentale, bene-merce o immobile destinato alla locazione. La legge non introduce infatti una distinzione basata sulla destinazione economica dell'immobile.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la possibilità di usufruire della detrazione prevista dall'art. 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296/2006 per investimenti finalizzati al risparmio energetico, anche quando gli interventi erano realizzati su immobili destinati alla vendita o alla locazione e non utilizzati direttamente come beni strumentali dell'impresa. L'Amministrazione sosteneva, in sostanza, che l'agevolazione non fosse applicabile agli immobili-merce.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 344 e seguenti

    Detrazione del 55% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

    La detrazione è collegata alla realizzazione di interventi con caratteristiche oggettivamente idonee a conseguire un risparmio energetico e una riduzione dell'impatto ambientale. La norma non limita il beneficio agli immobili strumentali né esclude quelli qualificati come beni-merce o destinati alla locazione.

Massime di principio

  • Quando un'agevolazione fiscale per il risparmio energetico è finalizzata alla tutela ambientale, occorre verificare soprattutto le caratteristiche tecniche e l'effettiva realizzazione dell'intervento, non soltanto la destinazione contabile o commerciale dell'immobile.
  • La qualificazione dell'immobile come bene-merce, bene strumentale o immobile destinato alla locazione non esclude di per sé la detrazione, salvo che la normativa applicabile preveda espressamente tale limitazione.
  • In situazioni analoghe, il contribuente deve documentare la natura dell'intervento, il rispetto dei requisiti tecnici, le spese sostenute e gli adempimenti richiesti dalla disciplina agevolativa.
  • Le agevolazioni ambientali devono essere interpretate in coerenza con la loro finalità sostanziale: se l'intervento produce il risparmio energetico richiesto, non dovrebbero essere introdotte limitazioni fondate su distinzioni non previste espressamente dalla legge.

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