Sentenza del 21/09/2017 n. 719 - Corte di Giustizia UE
Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 132, paragrafo 1, lettera f) - Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico - Esenzione delle prestazioni di servizi fornite da associazioni autonome di persone ai loro membri - Applicabilità nel settore dei servizi finanziari - Membri associazioni e rimborso delle spese comuni loro spettanti - Condizione di esenzione e non origine di distorsioni della concorrenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente chiedeva di correggere le proprie dichiarazioni IVA sostenendo che i servizi di gestione, informatici e di supporto ricevuti da altre società del gruppo costituissero prestazioni esenti ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112/CE, relativo ai servizi forniti da associazioni autonome di persone ai propri membri dietro rimborso delle spese comuni e senza distorsioni della concorrenza. La Corte ha dovuto chiarire preliminarmente se tale esenzione potesse applicarsi a un'associazione i cui membri esercitano attività economiche nel settore finanziario.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che l'esenzione prevista dall'articolo 132, paragrafo 1, lettera f), riguarda esclusivamente le associazioni autonome i cui membri esercitano attività di interesse pubblico rientranti nell'articolo 132 della direttiva. Le attività finanziarie eventualmente esenti ai sensi dell'articolo 135 appartengono invece a una diversa categoria di esenzioni e non consentono di applicare l'articolo 132, paragrafo 1, lettera f). Pertanto, i servizi forniti alle società del gruppo operanti nel settore finanziario non beneficiano di tale esenzione. Le questioni ulteriori sono state ritenute non necessarie. Le spese spettano al giudice nazionale.
Norme richiamate
Articolo 132, paragrafo 1, lettera f), direttiva 2006/112/CE
Gli Stati membri esentano [...] le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un'attività esente o per la quale non hanno la qualità di soggetti passivi [...] a condizione che questa esenzione non possa provocare distorsioni della concorrenza.
La disposizione deve essere interpretata restrittivamente e si applica soltanto quando i membri dell'associazione esercitano attività di interesse pubblico specificamente contemplate dall'articolo 132. Non è sufficiente che l'attività dei membri sia esente IVA in base ad altre disposizioni della direttiva.
Articolo 135, paragrafo 1, lettere d) ed e), direttiva 2006/112/CE
Gli Stati membri esentano [...] le operazioni relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali [...] nonché le operazioni relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio.
Le esenzioni per determinate operazioni finanziarie appartengono al capo relativo alle altre attività esenti e non possono essere utilizzate per estendere l'esenzione prevista dall'articolo 132, paragrafo 1, lettera f), alle associazioni i cui membri operano nel settore finanziario.
Articolo 267 TFUE
Costituisce la base della procedura di rinvio pregiudiziale, nell'ambito della quale la Corte fornisce al giudice nazionale gli elementi interpretativi del diritto dell'Unione necessari per decidere la controversia.
Massime di principio
- Le esenzioni IVA devono essere interpretate restrittivamente: non possono essere estese oltre le attività e i soggetti espressamente individuati dalla direttiva.
- L'esenzione per le associazioni autonome di persone richiede che i membri esercitino un'attività di interesse pubblico rientrante nell'articolo 132; non basta che svolgano un'attività semplicemente esente IVA ai sensi di altre norme.
- Le esenzioni applicabili al settore finanziario ai sensi dell'articolo 135 non rendono automaticamente esenti i servizi interni o di supporto forniti da un'associazione ai propri membri finanziari.
- La presenza di un gruppo societario, di contratti infragruppo o di un sistema di riaddebito dei costi non dimostra, da sola, l'esistenza di un'associazione autonoma idonea a beneficiare dell'esenzione.
- Quando una direttiva non è stata recepita, il privato può invocare, se ricorrono le condizioni, una disposizione sufficientemente chiara e precisa contro lo Stato; tuttavia lo Stato non può invocare la direttiva non recepita per imporre obblighi o negare diritti al privato.
- Un'interpretazione successiva della Corte non dovrebbe riaprire periodi d'imposta definitivamente conclusi e deve comunque rispettare certezza del diritto e non retroattività.
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