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Sentenza

Sentenza del 21/09/2017 n. 718 - Corte di Giustizia UE

Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 132, paragrafo 1, lettera f) - Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico - Esenzione delle prestazioni di servizi fornite da associazioni autonome di persone ai loro membri - Applicabilità nel settore delle assicurazioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'applicabilità dell'esenzione IVA prevista dall'articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112/CE ai servizi forniti da un'associazione autonoma di persone, nella forma di un GEIE, ai propri membri operanti nel settore assicurativo. X sosteneva che i servizi ausiliari, quali quelli informatici, amministrativi, contabili, finanziari e relativi alle risorse umane, dovessero essere esenti perché direttamente necessari all'attività assicurativa e fatturati senza profitto, mediante il mero rimborso dei costi. Il Ministro delle Finanze negava l'esenzione, anche per il possibile effetto distorsivo sulla concorrenza. La Corte ha però esaminato preliminarmente l'ambito oggettivo della norma, stabilendo che essa si applica solo quando i membri dell'associazione esercitano attività di interesse pubblico rientranti nell'articolo 132 della direttiva, non alle attività assicurative, che sono disciplinate separatamente dall'articolo 135.

La decisione

La Corte di giustizia ha dichiarato che l'articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112/CE riguarda esclusivamente le associazioni autonome di persone i cui membri esercitano attività di interesse pubblico menzionate nell'articolo 132. Di conseguenza, i servizi forniti da tali associazioni a membri che svolgono un'attività economica nel settore assicurativo non beneficiano dell'esenzione prevista da tale disposizione. La Corte ha inoltre precisato che non possono essere riaperti periodi d'imposta definitivamente conclusi sulla base di questa interpretazione e che, per i periodi non definitivi, la direttiva non può essere invocata direttamente dalle autorità nazionali per imporre obblighi o negare l'esenzione a privati, nel rispetto dei principi di certezza del diritto e non retroattività. Le questioni relative alla condizione della concorrenza non sono state esaminate perché l'esenzione era già esclusa a monte.

Norme richiamate

  • Articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112/CE

    Gli Stati membri esentano [...] le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un'attività esente o per la quale non hanno la qualità di soggetti passivi, al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all'esercizio di tale attività, quando tali associazioni si limitano ad esigere dai loro membri l'esatto rimborso della parte delle spese comuni loro spettante, a condizione che questa esenzione non possa provocare distorsioni della concorrenza.

    L'esenzione è limitata alle associazioni autonome i cui membri esercitano attività di interesse pubblico specificamente ricomprese nell'articolo 132 della direttiva. Non si estende alle attività assicurative, anche se queste sono esenti da IVA in base a un'altra disposizione e i servizi comuni sono direttamente necessari e forniti senza profitto.

  • Articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE

    Gli Stati membri esentano [...] le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione.

    L'esenzione delle operazioni assicurative appartiene a una categoria distinta di esenzioni, prevista per altre attività dall'articolo 135. Il fatto che l'attività assicurativa sia esente non consente di applicare automaticamente l'esenzione per le associazioni autonome prevista dall'articolo 132, paragrafo 1, lettera f).

  • Articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera f), della sesta direttiva 77/388/CEE

    Le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un'attività esente o per la quale non hanno la qualità di soggetti passivi [...]

    La disposizione previgente, corrispondente all'articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112, deve essere interpretata secondo lo stesso limite materiale: l'esenzione riguarda le attività di interesse pubblico e non ogni attività esente.

  • Articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2137/85

    Il fine del gruppo è di agevolare o di sviluppare l'attività economica dei suoi membri [...] il gruppo non ha lo scopo di realizzare profitti per se stesso.

    L'assenza di finalità lucrativa e il mero riaddebito dei costi sono condizioni potenzialmente rilevanti per l'esenzione, ma non sono sufficienti quando manca il presupposto principale relativo all'esercizio, da parte dei membri, di un'attività di interesse pubblico rientrante nell'articolo 132.

  • Articolo 267 TFUE

    La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull'interpretazione dei trattati e sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni [...]

    La Corte fornisce al giudice nazionale gli elementi interpretativi del diritto dell'Unione necessari per decidere la controversia, anche affrontando preliminarmente questioni non espressamente formulate quando ciò sia necessario.

Massime di principio

  • Le esenzioni IVA devono essere interpretate restrittivamente, perché costituiscono deroghe al principio generale dell'imponibilità delle prestazioni effettuate a titolo oneroso.
  • Per applicare l'esenzione delle associazioni autonome di persone non basta che i membri svolgano un'attività esente da IVA: occorre che tale attività rientri tra le attività di interesse pubblico specificamente elencate nell'articolo 132 della direttiva.
  • L'esenzione prevista per un determinato settore, come quello assicurativo, non può essere combinata automaticamente con l'esenzione prevista per i servizi interni o condivisi delle associazioni autonome.
  • Il fatto che l'associazione non persegua profitti, ribalti ai membri soltanto i costi effettivi e fornisca servizi direttamente necessari non supera il requisito preliminare relativo alla natura dell'attività esercitata dai membri.
  • Prima di valutare la distorsione della concorrenza, occorre verificare che siano soddisfatti i presupposti sostanziali dell'esenzione; se l'attività dei membri non rientra nell'articolo 132, l'analisi della concorrenza diventa irrilevante.
  • Un'interpretazione più restrittiva della direttiva non può essere utilizzata dalle autorità per riaprire periodi d'imposta già definitivamente conclusi.
  • Per i periodi ancora aperti, una direttiva non può essere invocata direttamente dalle autorità nazionali contro un privato per negargli un trattamento fiscale, soprattutto quando ciò richiederebbe un'interpretazione contra legem della normativa nazionale; devono essere rispettati certezza del diritto e non retroattività.

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