Sentenza del 21/09/2017 n. 187 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'imposta sulla pubblicità per l'anno 2014, pari a 1.627,22 euro oltre sanzioni e interessi. Sosteneva che il materiale esposto sulle cabine costituisse insegna di esercizio, non messaggio pubblicitario, e che fosse comunque esente perché di superficie inferiore a 5 metri quadrati. Contestava inoltre l'inclusione di alcune installazioni non più presenti nel 2014 e riteneva insufficienti le prove sulle dimensioni dei materiali e sulla loro effettiva presenza.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato integralmente l'accertamento già ritenuto valido in primo grado. Ha stabilito che le cabine fotografiche automatiche non sono sedi effettive o sedi secondarie della società, poiché non costituiscono luoghi in cui si svolge attività direzionale o amministrativa, né risultavano i necessari adempimenti formali presso il Registro delle Imprese e il REA. Il materiale esposto è stato quindi qualificato come strumento pubblicitario destinato a promuovere i servizi, non come insegna esente. La società è stata inoltre condannata alle spese del grado d'appello, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 5 del D.Lgs. n. 507/1993
La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
L'imposta è dovuta quando un messaggio visibile o udibile, percepibile da luoghi pubblici o aperti al pubblico, promuove beni, servizi o l'immagine dell'impresa. La Commissione ha ritenuto che il materiale sulle cabine rientrasse in questa definizione.
Art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 507/1993
L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguano la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
L'esenzione riguarda esclusivamente le insegne che contraddistinguono la sede in cui l'attività viene effettivamente svolta. Non si applica automaticamente a materiali pubblicitari collocati presso punti operativi privi dei requisiti di sede aziendale.
Cassazione, sentenza n. 1802/1985
Ogni insegna, iscrizione o strumento di comunicazione è soggetto all'imposta in quanto si trovi apposto in luogo pubblico od aperto al pubblico o comunque da tali luoghi sia percepibile, consentendo di acquisire la conoscenza del messaggio.
La tassazione può riguardare qualsiasi strumento comunicativo percepibile dal pubblico, indipendentemente dalla sua denominazione formale.
Cassazione, sentenza n. 13023/2015
La sede effettiva è il luogo in cui viene concretamente svolta l'attività direzionale e amministrativa e, in generale, quello in cui opera il personale dipendente. Una semplice installazione automatica o un punto di presenza commerciale non costituisce necessariamente sede o sede secondaria.
Massime di principio
- Per distinguere un'insegna da un messaggio pubblicitario occorre valutare la funzione concreta del materiale: se identifica la sede dell'attività può essere un'insegna; se promuove servizi o incentiva la domanda, tende a essere qualificato come pubblicità tassabile.
- L'esenzione per le insegne fino a 5 metri quadrati opera solo quando l'insegna contraddistingue una sede effettiva dell'impresa, non qualsiasi punto in cui siano collocati strumenti o apparecchiature aziendali.
- Cabine automatiche, distributori o installazioni prive di personale e di attività direzionale normalmente non sono equiparabili a sedi secondarie, soprattutto se mancano iscrizioni o denunce formali presso Registro delle Imprese e REA.
- La mera contestazione delle dimensioni o della cessazione di un'installazione può non essere sufficiente: il contribuente deve fornire elementi probatori concreti, come documentazione fotografica, tecnica o amministrativa.
- In caso di mancata prova della disinstallazione o della cessazione dell'autorizzazione, l'amministrazione può mantenere la pretesa per l'annualità accertata, salvo prova contraria adeguata.
- Quando il giudice ritiene corretto l'accertamento tributario, la parte soccombente può essere condannata al pagamento delle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza.
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