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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45946/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava il rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato: l'istanza era stata respinta come "basata su dichiarazione inattendibile" perché l'autocertificazione allegata risultava generica (individuazione dei redditi senza indicazione se lordi o netti, mancanza di indicazione dei datori di lavoro e assenza di documentazione di supporto). Il ricorrente denunciava violazione degli artt. 79, 96 e 99 del D.P.R. n. 115/2002, sostenendo che l'autocertificazione ha valore probatorio e che l'autorità non poteva entrare nel merito senza avere attivato i poteri officiosi previsti (richiesta di integrazione documentale o accertamenti fiscali) e che l'opposizione al presidente della corte d'appello ha effetto devolutivo e richiede l'esame nel merito della documentazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato nei termini esposti: ha affermato i principi secondo cui il procedimento di ammissione al patrocinio è sommario e flessibile, le produzioni documentali sono ammissibili anche successivamente e il giudice ha poteri officiosi (art. 79, comma 3) di chiedere integrazioni e (art. 96, comma 2) di disporre accertamenti fiscali quando sussistano fondati motivi di sospetto. Nel caso concreto la Corte di appello non ha né chiesto integrazioni né motivato l'attivazione di indagini e ha semplicemente qualificato l'autocertificazione come "inattendibile"; ciò ha violato le previsioni di legge. Per questo l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo esame al Presidente della Corte d'appello di Milano, con regolamentazione delle spese del presente grado.

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 79

    art. 79, comma 3: possibilità per l'autorità procedente di invitare l'interessato a "produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità" di quanto dichiarato

    Il giudice deve, in caso di autocertificazione generica o incompleta, richiedere l'integrazione documentale; la mancata produzione può rendere l'istanza inammissibile. Non è legittimo rigettare l'istanza limitandosi a definire la dichiarazione "inattendibile" senza aver attivato il potere di richiesta di integrazioni.

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 96

    art. 96, comma 2: possibilità di disporre accertamenti tramite Guardia di Finanza quando vi siano fondati motivi di sospetto sulle reali condizioni economiche

    Se sussistono fondati motivi di sospetto sulle condizioni economiche dell'istante, il giudice può disporre indagini officiose. Tali poteri vanno esercitati e motivati; in loro assenza il giudice non può semplicemente dichiarare l'autocertificazione inattendibile.

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 99

    art. 99: ricorso avverso il provvedimento di rigetto davanti al presidente del tribunale o della corte d'appello

    L'opposizione è impugnazione devolutiva: il giudice dell'opposizione deve esaminare nel merito le doglianze e la documentazione, può acquisire atti dal fascicolo e non può respingere l'opposizione per ragioni diverse da quelle adottate dal primo giudice.

  • D.lgs. 10 settembre 2011 n. 150, artt. 14 e 15

    Forniscono la disciplina dei procedimenti relativi alle liquidazioni degli onorari di avvocato e agli oppositivi al decreto di pagamento: tali procedimenti sono sommari e caratterizzati da flessibilità e assenza di formalità rigide.

  • Codice di procedura civile, art. 702-bis e art. 163 n. 5

    Il richiamo ai mezzi di prova (art. 702-bis) e alla indicazione dei mezzi (art. 163 n.5) non esclude il potere del giudice dell'opposizione di acquisire atti confluiti nel fascicolo del procedimento che ha originato il provvedimento impugnato.

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 76

    Rimanda alle modalità di determinazione del reddito da indicare nell'autocertificazione; l'assenza di una specifica determinazione del reddito può rendere l'istanza priva dei requisiti di cui all'art. 79, comma 1, lett. c).

Massime di principio

  • Se l'autocertificazione per il patrocinio a spese dello Stato è generica o incompleta, il giudice deve prima richiedere l'integrazione dei documenti ai sensi dell'art. 79, comma 3; solo in caso di mancata integrazione può dichiarare l'istanza inammissibile.
  • La semplice qualificazione della dichiarazione come "inattendibile" senza aver esercitato i poteri officiosi previsti dalla normativa (richieste di documenti o accertamenti) è illegittima.
  • Quando sussistono "fondati motivi" di sospetto sulle reali condizioni economiche, il giudice può disporre indagini (es. Guardia di Finanza) ai sensi dell'art. 96, comma 2, ma deve motivare tale scelta.
  • L'opposizione ex art. 99 è devolutiva: il giudice dell'opposizione deve esaminare il merito, acquisire gli atti dal fascicolo processuale e non può respingere per ragioni diverse da quelle del primo giudice né aggravare la posizione dell'opponente (divieto di reformatio in peius).
  • Il procedimento relativo al patrocinio è caratterizzato da flessibilità e modalità sommaria: le produzioni documentali possono essere ammesse anche in un momento successivo e il giudice deve adottare misure istruttorie adeguate prima di rigettare l'istanza.

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