Sentenza del 08/07/2016 n. 13997 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha proposto un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 62, comma 3, 66, comma 5, e 70 del D.Lgs. n. 507/1993, oltre a vizio di motivazione. Ha contestato che la comunicazione sulle superfici tassabili, presentata dalla società il 5 gennaio 2010, potesse produrre effetti già per il 2010, sostenendo che le riduzioni o esclusioni potessero operare soltanto dall'anno successivo alla denuncia.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Comune. Ha stabilito che la comunicazione del 5 gennaio 2010 poteva produrre effetti, al più, dal 2011 e che, in mancanza della denuncia richiesta per il 2010, alla società non spettava l'agevolazione Tarsu per quell'anno. Ha inoltre ribadito che spetta al contribuente informare il Comune e fornire i dati necessari a individuare le aree da escludere dalla superficie imponibile; le ulteriori questioni sono rimaste assorbite. La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 595/12/12, che aveva accolto l'appello della società e annullato l'avviso Tarsu 2010, e ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente, confermando così l'accertamento. Spese del giudizio di merito compensate; la società è stata condannata alle spese di legittimità, liquidate in 1.500 euro per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Norme richiamate
Incombe all'impresa contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che, per il detto motivo, non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile;
Il contribuente che chiede l'esclusione di determinate aree dalla superficie imponibile deve assolvere l'obbligo di denuncia e fornire al Comune le informazioni che consentano di identificare e delimitare quelle aree.
D.Lgs. n. 507/1993, art. 66, comma 5
Il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 66, comma 5 e art. 70, prevede, inoltre, che le riduzioni delle superfici e tariffarie possono avere effetto soltanto dall'anno successivo alla denuncia originaria o di variazione.
Le riduzioni della superficie tassabile o della tariffa non hanno effetto nell'anno in cui viene presentata la denuncia, ma soltanto dall'anno successivo.
Massime di principio
- Chi intende ottenere l'esclusione di aree dalla superficie Tarsu imponibile deve presentare la denuncia e fornire al Comune informazioni idonee a individuare le superfici interessate; non è sufficiente invocare l'esistenza di rifiuti speciali o il loro smaltimento.
- La denuncia presentata nel corso di un anno per ottenere riduzioni o esclusioni della superficie produce effetti, secondo la decisione, soltanto dall'anno successivo e non consente di ottenere l'agevolazione per l'annualità già in corso.
- La prova dello smaltimento dei rifiuti speciali non sostituisce l'obbligo di denuncia e informazione tempestiva necessario per far valere l'esclusione ai fini della quantificazione della Tarsu.
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