Sentenza n. 57/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'annullamento: - della ordinanza -OMISSIS- del 24 giugno 2021, emessa dal Comune di Caltanissetta, con cui è stata ingiunta ai ricorrenti la demolizione di alcune opere con cui era stata di fatto modificata da ufficio ad abitazione la destinazione d’uso di un’unità immobiliare di loro proprietà, sita in Caltanissetta, via -OMISSIS-; - di tutti gli atti preliminari preparatori e conseguenti a quello sopra menzionato, ivi compresi i verbali del sopralluogo effettuato in data 15 febbraio 2021 e del successivo provvedimento di constatazione della destinazione redatto il 10 giugno 2021, ancorché non conosciuti, ed ancora di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche se non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino della destinazione d'uso di un'unità immobiliare, da ufficio ad abitazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale che ingiungeva la demolizione di opere ritenute funzionali al mutamento della destinazione d'uso dell'immobile da ufficio ad abitazione. L'accertamento comunale si fondava sulla presenza di una cucina e di una camera da letto, riscontrate durante un sopralluogo. I ricorrenti hanno dedotto, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 23-ter del d.P.R. 380/2001 e del regolamento edilizio comunale, nonché eccesso di potere per erroneità, illogicità, difetto del presupposto, difetto di istruttoria e insufficiente motivazione, sostenendo che la presenza di una cucina non fosse incompatibile con la destinazione a ufficio. In secondo luogo, hanno dedotto la violazione degli artt. 31 e 32 del d.P.R. 380/2001, come recepiti dalla legge regionale siciliana n. 16/2016, nonché dei principi di tassatività e nominatività delle sanzioni amministrative, contestando l'applicazione delle conseguenze previste per l'inottemperanza all'ordine di ripristino, inclusi l'acquisizione al patrimonio comunale e la sanzione pecuniaria. Hanno inoltre evidenziato di non avere il possesso dell'immobile, concesso in locazione a una terza persona, e di essersi attivati per ottenere la risoluzione del contratto e il rilascio dell'unità. Nel corso del giudizio hanno documentato che l'immobile era stato riconsegnato libero e che la destinazione originaria era stata ripristinata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché l'immobile era stato riconsegnato ai proprietari e risultava ripristinato nella destinazione originaria. Il Collegio ha comunque esaminato le censure in via subordinata, ritenendole infondate. Quanto al primo motivo, ha affermato che la presenza di una cucina e, soprattutto, di una camera da letto costituisce indice ragionevole e sufficiente del concreto utilizzo abitativo dell'immobile, non essendo equiparabile alla mera presenza di un punto di ristoro compatibile con un ufficio. Il mutamento da ufficio ad abitazione integra una variazione essenziale quando comporta una diversa destinazione non consentita dagli strumenti urbanistici e una variazione degli standard urbanistici, anche se realizzato senza opere edilizie. Il mutamento è urbanisticamente rilevante ai sensi dell'art. 23-ter d.P.R. 380/2001 perché determina il passaggio dalla categoria produttiva e direzionale a quella residenziale e comporta un aumento del carico urbanistico. Quanto al secondo motivo, il TAR ha rilevato che l'ordine di ripristino è un provvedimento vincolato: accertato il mutamento abusivo della destinazione d'uso, l'amministrazione deve applicare la sanzione ripristinatoria e indicare le conseguenze legali dell'inottemperanza. L'ordine può essere legittimamente rivolto anche al proprietario non responsabile dell'abuso, poiché l'art. 31, commi 2 e 3, d.P.R. 380/2001 individua congiuntamente il proprietario e il responsabile dell'abuso quali destinatari della sanzione demolitoria. La buona fede o l'estraneità del proprietario non incidono sulla legittimità dell'ordine, ma le iniziative volte a ottenere il ripristino e a dimostrare l'estraneità possono impedire il prodursi nei suoi confronti delle conseguenze sanzionatorie dell'inottemperanza. Nulla è stato disposto sulle spese, stante la mancata costituzione dell'amministrazione e della controinteressata.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è improcedibile quando sopravviene la carenza di interesse alla decisione, come nel caso in cui l'ordine di ripristino sia stato eseguito e la situazione contestata sia stata eliminata.
art. 23-ter d.P.R. 380/2001
“Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie…”
Il mutamento di destinazione d'uso è urbanisticamente rilevante anche se realizzato senza opere, quando comporta il passaggio dell'immobile a una diversa categoria funzionale, quale quella residenziale rispetto a quella produttiva e direzionale.
art. 12, comma 1, lett. a), legge regionale Sicilia n. 16/2016
“Costituiscono variazioni essenziali rispetto al progetto approvato, il verificarsi di una o più delle seguenti condizioni: un mutamento della destinazione d'uso che implichi altra destinazione non consentita dagli strumenti urbanistici con variazione degli standard previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444”.
Il mutamento abusivo da ufficio ad abitazione costituisce variazione essenziale se comporta una diversa destinazione non consentita dagli strumenti urbanistici e una modifica degli standard urbanistici.
art. 31, commi 2, 3 e 4-bis, d.P.R. 380/2001
L'ordine demolitorio può essere rivolto congiuntamente al proprietario e al responsabile dell'abuso; l'acquisizione al patrimonio comunale e la sanzione pecuniaria costituiscono conseguenze legali dell'inottemperanza indicate nel provvedimento.
art. 32 d.P.R. 380/2001
La disciplina delle variazioni essenziali è richiamata quale fondamento della qualificazione sanzionatoria dell'intervento.
art. 1 legge regionale Sicilia n. 16/2016
La disciplina statale dell'art. 23-ter d.P.R. 380/2001 è applicabile in Sicilia in virtù del recepimento regionale.
Massime di principio
- Il mutamento di destinazione d'uso di un'unità immobiliare è urbanisticamente rilevante anche se realizzato senza opere edilizie quando comporta il passaggio a una diversa categoria funzionale ai sensi dell'art. 23-ter d.P.R. 380/2001 e determina una variazione del carico urbanistico.
- La presenza congiunta di una cucina e di una camera da letto in un immobile assentito come ufficio costituisce elemento sintomatico idoneo a dimostrare il concreto mutamento della destinazione d'uso in abitazione; la mera compatibilità di un punto di ristoro con l'uso ufficio non si estende a tali elementi.
- In Sicilia, il mutamento di destinazione d'uso da ufficio ad abitazione integra una variazione essenziale quando comporta una destinazione non consentita dagli strumenti urbanistici e una modifica degli standard urbanistici previsti dal d.m. 1444/1968.
- Accertato un mutamento abusivo della destinazione d'uso sanzionabile, l'ordine di ripristino ha natura vincolata e l'amministrazione deve indicare anche le conseguenze previste dalla legge per l'eventuale inottemperanza.
- L'ordine di demolizione o ripristino può essere legittimamente notificato al proprietario anche se estraneo alla realizzazione dell'abuso, poiché proprietario e responsabile dell'abuso sono destinatari congiunti della sanzione; la buona fede del proprietario non incide sulla legittimità dell'ordine, ma l'attivazione diligente per ottenere il ripristino può evitare il prodursi delle conseguenze sanzionatorie dell'inottemperanza nei suoi confronti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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