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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5235/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di diffamazione per aver depositato, in qualità di legale, un atto indirizzato al giudice dell'esecuzione in cui definiva il comportamento processuale dell'avv. Umberto Conti "fraudolento" e "doloso". In cassazione il difensore ha fatto tre censure: (1) violazione dell'art. 192 c.p.p. per presunto travisamento del compendio probatorio e per non aver considerato la documentazione che dimostrerebbe l'anomalo inserimento dello scritto nel fascicolo telematico; (2) violazione dell'art. 192 c.p.p. perché l'atto sarebbe stato depositato con il solo intento di informare il giudice di presunte irregolarità, senza intenzione che fosse reso noto alle altre parti; (3) violazione dell'art. 533, comma 1, c.p.p., per la sussistenza del ragionevole dubbio e degli errori procedurali rilevabili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché i giudici di merito hanno correttamente valutato che lo scritto conteneva espressioni offensive e lesive della reputazione (definizioni di "fraudolento" e "doloso") prive di prova, non pertinenti all'oggetto della controversia e rivolte a criticare in modo ingiustificato la controparte. Anche ammettendo che l'inserimento nel fascicolo telematico fosse anomalo, la Corte ha ritenuto che il deposito dell'atto in cancelleria ne avrebbe comunque determinato la conoscibilità da parte di terzi (personale di cancelleria e altri con accesso al materiale), configurando la fattispecie formale di diffamazione. Ha inoltre escluso l'applicabilità di esimenti (art. 51 c.p. o art. 598 c.p.) e ha respinto il terzo motivo: in cassazione il dubbio ragionevole va provato con una ricostruzione inconfutabile e fondata sugli elementi processuali, non con mere ipotesi alternative. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla refusione delle spese della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi alla valutazione della prova; è la norma formale tramite la quale sono stati formulati i tre motivi di impugnazione.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sul giudizio di merito e sulla valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che non vi sia stato travisamento del compendio probatorio e che la valutazione dei fatti e delle dichiarazioni sia stata logica e congrua.

  • art. 595 cod. pen.

    Definisce il reato di diffamazione (tutela dell'onore e della reputazione). La Corte ha interpretato che l'atto ha prodotto un'offesa percepibile da più consociati e dunque integra il reato, anche se il documento era inizialmente diretto al giudice.

  • art. 51 cod. pen.

    Norma sulle esimenti (difesa legittima ecc.). La Corte ha escluso l'applicabilità: non si trattava di una giustificazione derivante da dovere o legittimo esercizio di un diritto, ma di affermazioni di fatto non provate e offensive.

  • art. 598 cod. pen.

    Norma che disciplina talune esimenti/condotte (richiamata in relazione a esimenti specifiche). La Corte ha ritenuto che le affermazioni avessero carattere calunnioso e non rientrassero nelle esimenti previste.

  • art. 533, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma relativa al giudizio e al principio del ragionevole dubbio. La Corte ha ricordato che in cassazione l'allegazione di dubbio deve poggiare su elementi processuali concreti e non su mere ipotesi alternative.

Massime di principio

  • Le imputazioni di comportamenti "fraudolenti" o "dolosi" rivolte a una persona richiedono prova della verità: senza tale prova, possono integrare il reato di diffamazione.
  • Il fatto che un atto sia formalmente indirizzato al giudice non impedisce che, se depositato in cancelleria o inserito nella documentazione dell'ufficio, possa essere conoscibile da terzi e dunque integrare la condotta diffamatoria (reato formale e istantaneo).
  • Per evitare il rischio di diffusione involontaria, atti riservati al giudice vanno trasmessi con modalità che garantiscano riserbo (es. busta riservata, canali specifici), e non lasciati al libero accesso del personale o del fascicolo generale destinato a piu parti.
  • In sede di impugnazione per cassazione, le doglianze sulla valutazione della prova (art. 192 c.p.p.) richiedono la dimostrazione di un travisamento decisivo del compendio probatorio; non è sufficiente proporre una versione alternativa dei fatti.
  • Per far valere il 'ragionevole dubbio' in Cassazione è necessario proporre una ricostruzione supportata e sostenibile dai dati processuali, non congetturale o meramente ipotetica.
  • Le esimenti (es. esercizio del diritto di critica, giustificazioni previste dal codice penale) non operano quando l'affermazione è di fatto e non di valutazione, e manca la prova della verità dei fatti addebitati.

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