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Sentenza

Sentenza n. 1531/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 396/2025 del Tribunale di Rimini del 28.10.2025.

Giustizia amministrativa202600364

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Ministero all'esecuzione della sentenza n. 396/2025 del Tribunale di Rimini, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (privata creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 396/2025 del Tribunale di Rimini, del 28 ottobre 2025. La decisione risultava passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 1° dicembre 2025, ed era stata notificata al Ministero ai fini dell'esecuzione dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. La ricorrente ha dedotto la perdurante inadempienza dell'Amministrazione. Il Ministero non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la domanda in ragione della perdurante inottemperanza rispetto alla sentenza definitiva. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di eseguire le statuizioni della sentenza, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente decisione. Per il caso di ulteriore inadempienza, su istanza della ricorrente, è stato nominato commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, o un funzionario da lui delegato, con incarico da svolgere nei successivi 60 giorni e facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato a pagare 1.500 euro per spese di giudizio, oltre spese generali e oneri accessori, e a restituire il contributo unificato; spese distratte a favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La perdurante inadempienza del Ministero convenuto comporta, pertanto, quale ulteriore conseguenza, l'ordine all'Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva, passata in giudicato come da certificazione prodotta, detratto quanto eventualmente corrisposto, ivi comprese le spese legali liquidate nel presente giudizio.

    Nel giudizio di ottemperanza, accertata la perdurante inadempienza rispetto a una sentenza passata in giudicato, il giudice ordina all'Amministrazione di eseguire le statuizioni dovute e può predisporre misure sostitutive per l'eventuale ulteriore inerzia.

Massime di principio

  • Accertata la persistente inottemperanza dell'Amministrazione a una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza ordina l'esecuzione delle statuizioni contenute nel giudicato, con detrazione degli importi eventualmente già corrisposti.
  • Per assicurare l'effettività del giudicato, il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire, su istanza di parte, in caso di ulteriore inadempienza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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