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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15479/2022 del 20/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per grave indizio di partecipazione qualificata alla cosca 'Zagari-Fazzalari - Viola- Sposato - Tallarida' (art. 416-bis c.p.) e per la consumazione, in concorso con altri, di tre estorsioni aggravate. Il difensore deduceva violazione di legge (art. 273 c.p.p. e 416-bis c.p.) e vizio di motivazione: mancato confronto con la memoria difensiva; assenza di emersione di rapporti con presunti sodali; mancata emersione nel procedimento 'Terramara'; assenza di rituali di affiliazione; rilevanza della collaborazione prestata dall'imputato all'autorità di Como; i fatti estorsivi sarebbero in realtà attività di mediazione o finalizzate a evitare danni (es. Crocitti, Gerace, Galluccio, questioni legate ai lavori della signora Rosa), non estorsioni di tipo 'ambientale'. Si chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi prospettati si risolvessero in una mera proposta di lettura alternativa degli elementi di prova senza indicare fratture logiche manifeste o contraddizioni insanabili nella motivazione del Tribunale. La Corte ha confermato la correttezza e la sufficienza del percorso argomentativo del Tribunale in ordine alla gravità indiziaria sulla partecipazione qualificata alla cosca e sulle estorsioni contestate, valutando neutre ai fini decisivi la mancata emersione di rituali di affiliazione e la collaborazione rese all'autorità di Como, considerate parte di una strategia apparente di mutamento. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; inoltre la decisione deve essere trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti, non essendone disposta la rimessione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Disposizione richiamata in relazione al vizio di motivazione dei provvedimenti cautelari: la Corte verifica che la motivazione sia effettiva, non manifestamente illogica, non contraddittoria e non incompatibile con altri atti processuali

  • art. 416-bis cod. pen.

    Definizione della partecipazione ad associazione di tipo mafioso; applicata per ritenere la partecipazione qualificata del ricorrente alla cosca 'ndranghetista e valutare il contesto delle estorsioni come espressione della forza intimidatrice dell'associazione

  • art. 629 cod. pen.

    Norma sul delitto di estorsione; richiamata rispetto ai tre episodi estorsivi contestati e alla valutazione della loro riconducibilità al progetto associativo

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la conseguenza processuale dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali

  • art. 94, comma 1 ter e 1 bis delle disposizioni di attuazione del c.p.p.

    Previsione procedurale che impone la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà dell'indagato

Massime di principio

  • La Corte di legittimità non ammette il semplice contrasto interpretativo dei fatti: il ricorso per cassazione contro misure cautelari è inammissibile se limita a proporre una lettura alternativa degli elementi probatori senza dimostrare errori logici manifesti, contraddizioni o omissioni specifiche.
  • La mancanza di rituali di affiliazione o di procedimento parallelo non esclude automaticamente la partecipazione a un'associazione di tipo mafioso: il giudizio si basa su un quadro indiziario complessivo e sulle massime di esperienza.
  • La collaborazione prestata in altro procedimento può essere valutata nel contesto e non è necessariamente dirimente se contraddetta da un compendio indiziario robusto che dimostra la prosecuzione dell'attività delittuosa.
  • Per riconoscere la responsabilità per estorsione e la partecipazione associativa non è richiesto che il capo deleghi sempre l'azione: un ruolo apicale può implicare anche interventi diretti nell'attività estorsiva se il quadro indiziario lo dimostra.
  • Nel contestare la motivazione di un provvedimento cautelare è essenziale indicare specifici atti o elementi ignorati, contraddittori o logicamente incompatibili con la decisione, non limitandosi a sottolineare alternative interpretative o la diversa valutazione della rilevanza probatoria.

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