Cassazione Penale, Sentenza n. 30082/2025 del 01/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava il diniego del G.U.P. alla richiesta del suo difensore di riformulare il capo di imputazione relativo al reato di cui all'art. 572 commi 1 e 2 c.p. in modo da comprendervi anche la moglie quale persona offesa. Sosteneva la violazione di legge (art. 417, comma 1, lett. b) c.p.p.) per aver il G.U.P. ignorato la qualificazione della stessa come persona offesa sulla base della denuncia-querela e delle sommarie dichiarazioni rese il 12 e 15 aprile 2024, e che tali dichiarazioni costituivano notitia criminis idonea a determinare l'obbligo del P.M. di esercitare l'azione penale per reato perseguibile d'ufficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il provvedimento del G.U.P. non fosse "abnorme": il P.M. resta il dominus dell'azione penale e, dopo aver esaminato gli atti (inclusa la denuncia-querela), legittimamente ha contestato il reato di maltrattamenti solo nei confronti della figlia e non della moglie; tale valutazione è stata condivisa dal G.U.P. La Corte ha altresì precisato che la fattispecie è diversa da quella disciplinata dall'art. 423, comma 1-bis c.p.p. (che prevede un potere del giudice di precisare l'imputazione), e che non si dà stasi procedimentale o sviamento di potere. Perciò il ricorso è inammissibile e la ricorrente è condannata alle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 572 cod. pen.
Individuato come la fattispecie contestata (maltrattamenti). La questione era se il capo di imputazione dovesse ricomprendere anche la moglie quale persona offesa; la Corte non ha modificato la qualificazione sostanziale operata dal P.M.
art. 417, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma di riferimento per la censura; la Corte non ha ritenuto fondata la doglianza su questo profilo e ha dichiarato il ricorso inammissibile.
art. 421, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come strumento idoneo a porre rimedio all'errore di qualificazione; la Corte non ha ritenuto che il G.U.P. dovesse intervenire in tal senso, dato il potere discrezionale del P.M.
art. 423, comma 1-bis cod. proc. pen.
La Corte chiarisce che questa norma attribuisce al G.U.P. un meccanismo per precisare l'imputazione quando è necessario un intervento guidato dal giudice; tuttavia la fattispecie esaminata è distinta perché il P.M. ha esercitato legittimamente la propria discrezionalità nell'indicare i soggetti offesi.
Massime di principio
- Il Pubblico Ministero è il soggetto titolare della discrezionalità di esercizio dell'azione penale: anche se vi sono denunce o sommarie informazioni, il P.M. valuta se e contro chi esercitare l'azione.
- La qualificazione di una persona come "persona offesa" nell'atto di riferibilità dell'imputazione dipende dall'atto del P.M.; il G.U.P. non è automaticamente obbligato a riformulare il capo di imputazione se il P.M. ha deciso diversamente, salvo i casi espressamente disciplinati (es. art. 423, comma 1-bis c.p.p.).
- Un provvedimento del G.U.P. è sindacabile in Cassazione per abnormità solo se è del tutto estraneo all'ordinamento o determina la stasi del procedimento; il semplice dissenso sulla valutazione del P.M. non integra abnormità.
- Le dichiarazioni della presunta persona offesa possono costituire notitia criminis e, se il reato è perseguibile d'ufficio, obbligare il P.M. ad agire; però occorre valutare caso per caso se dagli atti emergono elementi sufficienti a fondare l'obbligo di azione penale.
- In situazioni simili, per ottenere il riconoscimento come persona offesa nell'imputazione è opportuno: presentare tempestivamente e documentare la denuncia-querela, sollecitare il P.M. a esercitare l'azione (fornendo elementi probatori aggiuntivi), e valutare la richiesta di intervento del G.U.P. mediante gli strumenti previsti dall'ordinamento (ad es. art. 423, comma 1-bis) quando sussistono presupposti giuridici oggettivi.
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