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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7421/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso articolava tre censure: (1) nullità dell'ordinanza che avrebbe revocato senza motivazione l'unico teste richiesto dalla difesa e conseguente illogicità della motivazione della corte d'appello che avrebbe rigettato la rinnovazione dell'istruttoria; (2) doglianza sulla responsabilità, sostenendo che Gencarelli fosse ritenuto colpevole solo per aver lasciato il proprio documento in agenzia mentre in realtà era un semplice dipendente e non vi sarebbe prova della successiva spendita della banconota falsa; (3) censura sul trattamento sanzionatorio per eccesso di pena, mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante e contestazione del riconoscimento della recidiva senza motivazione specifica.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il primo motivo inammissibile per mancato rispetto del principio di specificità (art. 581 c.p.p.): il ricorrente non ha indicato il livello di decisività della testimonianza. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte d'appello ha correttamente valorizzato molteplici elementi di prova che collegano Gencarelli alla condotta truffaldina (rapporti con la persona offesa, consegna dei documenti, incasso dell'assegno privo di provvista, consegna delle banconote false). Il terzo motivo è stato in parte accolto: le censure relative al criterio di comparazione e al trattamento sanzionatorio sono inammissibili o infondate, ma la dedotta illegittimità del riconoscimento della recidiva è fondata. Pertanto la sentenza impugnata è annullata limitatamente all'aumento di pena per la recidiva e la vicenda è rinviata alla Corte d'appello di Lecce per nuovo giudizio sul punto; per il resto la condanna e la responsabilità sono confermate.

Norme richiamate

  • art. 455 cod. pen.

    Reato considerato dal giudice come più grave e utilizzato per determinare la pena base; la sentenza ha ritenuto prevalente questo reato nel cumulo delle imputazioni.

  • art. 453 cod. pen. (riallineamento della contestazione)

    L'originaria contestazione è stata riqualificata ai sensi di questa norma (richiamata solo nella ricostruzione fattuale), con conseguente applicazione dell'art. 455.

  • art. 640 cod. pen.

    Delitto di truffa: la Corte ha confermato la responsabilità dell'imputato anche alla luce delle prove che collegano le condotte contestate alla truffa.

  • art. 581 comma primo lett. c) cod. proc. pen.

    Richiesta formalità del ricorso per cassazione: chi impugna una revoca di prova testimoniale deve specificare il grado di decisività della testimonianza ritenuta superflua; la mancata specificazione ha reso il primo motivo inammissibile.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e per valutare la recidiva: la Corte ha ricordato che il giudice deve motivare il rapporto tra i fatti attuali e le pregresse condanne per riconoscere la recidiva; la motivazione assente o insufficiente sul punto ha determinato l'annullamento limitato.

Massime di principio

  • La censura per revoca di prova testimoniale in Cassazione richiede la specificazione del carattere decisivo delle dichiarazioni che si pretende siano state precluse: generici riferimenti ai "fatti di causa" non sono sufficienti.
  • La Corte di legittimità non è chiamata a rivalutare il merito probatorio: se i giudici di merito hanno valutato molteplici elementi coerenti, la ricostruzione della responsabilità difficilmente viene travolta in sede di cassazione a meno di vizi motivazionali specifici.
  • Quando la pena è determinata al di sotto o prossima al minimo edittale, il giudice può limitarsi a motivazioni sintetiche richiamando il criterio di adeguatezza e gli elementi dell'art. 133 cod. pen.; non è sempre necessaria una dettagliata esposizione.
  • Il riconoscimento della recidiva richiede una motivazione specifica che colleghi le pregresse condotte all'inclinazione a delinquere rispetto al fatto attuale: l'assenza di tale collegamento può portare all'annullamento parziale della sentenza e al rinvio per nuovo esame su quel profilo.
  • Il ricorso in cassazione può conseguire un accoglimento parziale: è possibile confermare la responsabilità e la maggior parte delle statuizioni penali e ottenere invece l'annullamento limitato di singoli punti (es. aggravanti o aumento di pena) quando la motivazione su quei punti sia carente.

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