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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27483/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionario)

La controversia

La controversia nasce dalla risoluzione di un contratto di cessione del 30% della partecipazione di una s.r.l. e dalla conseguente domanda di restituzione di parte del prezzo già versato. In appello era stato accertato che una parte del corrispettivo, pari a euro 8.000, era stata ricevuta dal cedente e che solo euro 3.000 erano stati restituiti, con condanna alla restituzione del residuo di euro 5.000. Il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la controparte avrebbe ammesso in una segnalazione a una banca di aver ricevuto ulteriori euro 5.000 in contanti, circostanza che, a suo dire, avrebbe integrato confessione stragiudiziale e avrebbe escluso ogni ulteriore debenza; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 230 c.p.c. e 2697 c.c., lamentando che la Corte d'appello non avrebbe considerato l'interrogatorio formale, dal quale sarebbe emerso il solo rimborso di euro 3.000, unitamente alle altre risultanze istruttorie, per giungere a una diversa valutazione delle prove.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il ricorrente non ha indicato in modo specifico dove e come il fatto asseritamente decisivo fosse stato discusso tra le parti e non ha neppure allegato che la pretesa ammissione contenuta nella segnalazione bancaria fosse stata dedotta come specifico motivo di appello. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché, pur prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; inoltre, la censura sull'art. 2697 c.c. è stata giudicata erronea, poiché tale norma è violata solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata e non quando si contesti la valutazione delle prove. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della parte ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede specifica indicazione del fatto, della sua discussione tra le parti e della sua decisività; non basta richiamare un documento del giudizio di merito.

  • art. 342 c.p.c.

    La censura non è scrutinabile in cassazione se la questione non risulta dedotta come specifico motivo di appello.

  • art. 230 c.p.c.

    La deduzione della violazione non può essere usata per sollecitare una diversa lettura delle risultanze dell'interrogatorio formale e delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    La norma sull'onere della prova è violata solo se il giudice ne attribuisce l'onere a una parte diversa da quella onerata; non quando si contesti la valutazione delle prove compiuta dal giudice.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in sede camerale secondo il rito accelerato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se ne ricorrono i presupposti processuali.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non indica con precisione il fatto storico decisivo asseritamente omesso, il momento in cui esso è stato oggetto di discussione e la sua effettiva decisività nel decisum.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura sulla valutazione delle prove in una deduzione di violazione di legge: quando la doglianza mira solo a ottenere un diverso apprezzamento del materiale istruttorio, il motivo è inammissibile.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre soltanto quando il giudice individui erroneamente la parte gravata dell'onere probatorio; non ricorre, invece, se si contesta il modo in cui le prove sono state apprezzate e confrontate dal giudice di merito.
  • Una questione probatoria può essere scrutinata in cassazione solo se risulta ritualmente introdotta nei gradi di merito e specificamente devoluta con l'appello, non essendo sufficiente il mero richiamo a documenti o risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePartecipazioni sociali
RamiProcesso civileContrattiSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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