Cassazione Civile, Ordinanza n. 27483/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario)
La controversia
La controversia nasce dalla risoluzione di un contratto di cessione del 30% della partecipazione di una s.r.l. e dalla conseguente domanda di restituzione di parte del prezzo già versato. In appello era stato accertato che una parte del corrispettivo, pari a euro 8.000, era stata ricevuta dal cedente e che solo euro 3.000 erano stati restituiti, con condanna alla restituzione del residuo di euro 5.000. Il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la controparte avrebbe ammesso in una segnalazione a una banca di aver ricevuto ulteriori euro 5.000 in contanti, circostanza che, a suo dire, avrebbe integrato confessione stragiudiziale e avrebbe escluso ogni ulteriore debenza; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 230 c.p.c. e 2697 c.c., lamentando che la Corte d'appello non avrebbe considerato l'interrogatorio formale, dal quale sarebbe emerso il solo rimborso di euro 3.000, unitamente alle altre risultanze istruttorie, per giungere a una diversa valutazione delle prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il ricorrente non ha indicato in modo specifico dove e come il fatto asseritamente decisivo fosse stato discusso tra le parti e non ha neppure allegato che la pretesa ammissione contenuta nella segnalazione bancaria fosse stata dedotta come specifico motivo di appello. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché, pur prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; inoltre, la censura sull'art. 2697 c.c. è stata giudicata erronea, poiché tale norma è violata solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata e non quando si contesti la valutazione delle prove. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della parte ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede specifica indicazione del fatto, della sua discussione tra le parti e della sua decisività; non basta richiamare un documento del giudizio di merito.
art. 342 c.p.c.
La censura non è scrutinabile in cassazione se la questione non risulta dedotta come specifico motivo di appello.
art. 230 c.p.c.
La deduzione della violazione non può essere usata per sollecitare una diversa lettura delle risultanze dell'interrogatorio formale e delle prove.
art. 2697 c.c.
La norma sull'onere della prova è violata solo se il giudice ne attribuisce l'onere a una parte diversa da quella onerata; non quando si contesti la valutazione delle prove compiuta dal giudice.
art. 380 bis c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in sede camerale secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se ne ricorrono i presupposti processuali.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non indica con precisione il fatto storico decisivo asseritamente omesso, il momento in cui esso è stato oggetto di discussione e la sua effettiva decisività nel decisum.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura sulla valutazione delle prove in una deduzione di violazione di legge: quando la doglianza mira solo a ottenere un diverso apprezzamento del materiale istruttorio, il motivo è inammissibile.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre soltanto quando il giudice individui erroneamente la parte gravata dell'onere probatorio; non ricorre, invece, se si contesta il modo in cui le prove sono state apprezzate e confrontate dal giudice di merito.
- Una questione probatoria può essere scrutinata in cassazione solo se risulta ritualmente introdotta nei gradi di merito e specificamente devoluta con l'appello, non essendo sufficiente il mero richiamo a documenti o risultanze istruttorie.
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