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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25193/2023 del 24/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un contenzioso doganale relativo a 14 bolle doganali e a un avviso di rettifica con irrogazione di sanzioni, emesso in esito a segnalazione OLAF. L'Amministrazione aveva contestato importazioni di elementi di fissaggio ritenuti provenire dalla Cina ma trasbordati tramite Vietnam, Indocina e Malaysia per sottrarsi a dazi più elevati, applicando dazi di importazione e un incremento del valore doganale del 10% per commissioni/provvigioni asseritamente corrisposte a una società terza. Dopo le fasi di merito, una precedente sentenza della Cassazione aveva cassato con rinvio la decisione d'appello e la CTR, nel giudizio rescissorio, aveva accolto la tesi della contribuente sull'erroneità dell'incremento del 10% collegato a commissioni di acquisto, ma aveva compensato le spese di lite. La società ha impugnato solo il capo sulle spese con due motivi: violazione degli artt. 15 d.lgs. 546/1992, 91 e 92 c.p.c. per mancata applicazione del criterio della soccombenza e illegittima compensazione; nonché nullità della sentenza per motivazione apparente sul medesimo capo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i due motivi, esaminati congiuntamente, affermando che la CTR aveva correttamente compensato le spese del giudizio in presenza di una motivazione che richiamava la natura essenzialmente interpretativa delle questioni trattate e il contrasto giurisprudenziale esistente. La Corte ha interpretato il riferimento al 'giudizio' come comprensivo dell'intero contenzioso, anche nelle varie fasi e nei diversi gradi, e ha ritenuto la motivazione sufficiente e non illogica, in linea con l'art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo applicabile. Ne è seguito il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    è stato invocato come parametro di legittimità per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme sulla liquidazione e compensazione delle spese

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    è stato invocato per censurare la sentenza per asserita motivazione apparente sul capo relativo alle spese

  • art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dalla ricorrente quale norma speciale in tema di spese nel processo tributario, da coordinare con i criteri di soccombenza

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato quale regola generale della soccombenza nella condanna alle spese

  • art. 92 c.p.c., comma 2

    la Corte ne ha ricostruito l'evoluzione normativa e ha ribadito che, nel testo applicabile, la compensazione è consentita in presenza di soccombenza reciproca o di altre gravi ed eccezionali ragioni da indicare in motivazione; nel caso concreto ha ritenuto legittima la compensazione per complessità e contrasto giurisprudenziale

  • d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. con modif. dalla l. 10 novembre 2014, n. 162

    richiamato per la riforma dell'art. 92 c.p.c., comma 2, che consente la compensazione per soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza

  • art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo introdotto dalla l. 18 giugno 2009, n. 69

    richiamato come disciplina intermedia, in cui la compensazione era ammessa per 'gravi ed eccezionali ragioni' esplicitamente indicate in motivazione

  • art. 2 l. 28 dicembre 2005, n. 263

    richiamato come fonte della precedente formulazione dell'art. 92 c.p.c., comma 2, che utilizzava i 'giusti motivi'

Massime di principio

  • Nel processo civile la compensazione delle spese è legittima solo nei casi previsti dall'art. 92 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis; il giudice deve comunque dare conto, anche sinteticamente, delle ragioni che giustificano la deroga al criterio della soccombenza.
  • Il riferimento alle ragioni della compensazione va letto sulla base dell'intero giudizio e del contesto processuale complessivo, non soltanto del singolo segmento deciso, se la motivazione esprime chiaramente che la compensazione riguarda l'intera controversia.
  • La motivazione sulla compensazione delle spese è sufficiente quando richiama elementi oggettivi come la natura interpretativa della questione, la complessità del contenzioso e un effettivo contrasto giurisprudenziale, senza necessità di una motivazione analitica o particolarmente estesa.
  • In presenza di una motivazione non apparente e non illogica sulla compensazione delle spese, il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla valutazione discrezionale del giudice di merito.
  • Nel processo tributario la disciplina delle spese va coordinata con le regole generali del codice di procedura civile, nei limiti della normativa speciale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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